Cassazione Penale, Sentenza n. 06582/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il procedimento è trattato 'de plano' ex art. 610, comma 5-bis c.p.p. per poter dichiarare immediatamente l'inammissibilità per difetto di legittimazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Tortorelli impugna l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 10/01/2025 relativa alla liberazione anticipata, denunciando violazioni processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e) c.p.p. Tuttavia il ricorso è stato proposto personalmente dopo l'entrata in vigore della novella (legge n. 103/2017) e riguarda un provvedimento emesso sotto il vigore della stessa: perciò è stato ritenuto carente il requisito di legittimazione previsto dall'art. 613, comma 1, c.p.p., con conseguente inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. c), d) ed e)
I motivi di doglianza indicati dal ricorrente (c, d, e) come fondamento dell'impugnazione; non sono stati esaminati nel merito a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.
art. 610 c.p.p. comma 5-bis
Consente il trattamento 'de plano' del ricorso, permettendo alla Corte di dichiarare immediatamente l'inammissibilità quando ricorrono i presupposti (qui: difetto di legittimazione).
art. 613 c.p.p. comma 1
Norma invocata per rilevare il difetto di legittimazione: la novella normativa (legge n. 103/2017) ha introdotto o ribadito obblighi che impediscono il deposito personale del ricorso nelle fattispecie applicate, determinando l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente.
art. 616 c.p.p.
Dispositivo che dispone la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità e consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende, come qui operato.
legge n. 103 del 2017
Novella normativa richiamata che ha modificato le regole di impugnazione (in particolare con riferimento all'art. 613 c.p.p.), la cui entrata in vigore ha reso inammissibile il ricorso proposto personalmente.
Corte Cost. sentenza n. 186 del 2000
Giurisprudenza costituzionale richiamata per affermare che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere applicata la sanzione patrimoniale a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se una norma processuale successiva all'atto impugnato impone obblighi di rappresentanza o modalità particolari di impugnazione, un ricorso proposto personalmente può essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
- Prima di proporre impugnazioni in materia penale (es. liberazione anticipata) verificare sempre le regole di legittimazione e le disposizioni transitorie introdotte da riforme normative recenti (es. legge n. 103/2017).
- Il giudice può decidere 'de plano' su questioni di ammissibilità quando il vizio è evidente, evitando l'esame del merito.
- L'inammissibilità di un ricorso comporta normalmente condanna alle spese processuali e, se non sono dimostrati elementi che escludano la colpa, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Per evitare sanzioni patrimoniali e l'inammissibilità di ricorsi, è consigliabile affidarsi a un difensore abilitato e controllare i termini e le condizioni di ammissibilità prima del deposito.
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