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Ordinanza

Ordinanza n. 4427/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione - UPR MN Nord / Ufficio Conversioni Patenti, sull'istanza di conversione della patente di guida libanese presentata in data 13 giugno 2025, con prot. n. 60RM450736;

Giustizia amministrativa202607555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di conversione della patente di guida libanese; nelle more, provvedimento espresso di rigetto dell’istanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha agito contro il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione, sull’istanza di conversione della patente di guida libanese presentata il 13 giugno 2025. È stata proposta anche domanda cautelare. Con decreto monocratico l’istanza cautelare è stata rigettata per la genericità delle allegazioni. Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha adottato, in data 22 luglio 2026, un provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di conversione. La difesa del ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione del compenso ai sensi della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, ma la competente Commissione non aveva ancora deciso sull’ammissione.

La decisione

Il TAR ha preso atto che il procedimento amministrativo, inizialmente definito mediante silenzio, è stato concluso con un provvedimento espresso di rigetto. Non ha ancora definito il ricorso né disciplinato le spese, ritenendo opportuno attendere la decisione della competente Commissione sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche ai fini della liquidazione del compenso del difensore. La causa è stata quindi rinviata alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026, per la definizione con sentenza breve.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; la relativa istanza era stata già rigettata con decreto monocratico per genericità delle allegazioni.

  • artt. 82 e 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamati dalla difesa del ricorrente per chiedere la liquidazione del compenso professionale con pagamento a carico dell’Erario in relazione al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso, il giudice può rinviare la definizione del ricorso per valutare gli effetti della sopravvenienza e le eventuali conseguenze processuali.
  • La decisione sulle spese e sulla liquidazione del compenso del difensore può essere rinviata in attesa della deliberazione della competente Commissione sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelareSpese di lite
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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