Cassazione Penale, Sentenza n. 51250/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma delle condanne per rapina, violenza privata aggravata e danneggiamento aggravato sostenendo: (i) errata applicazione dell'art. 116 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità per la rapina (sostiene che l'azione del correo fu imprevedibile, un raptus); (ii) errata applicazione dell'art. 56 c.p. e vizio di motivazione circa la presunta desistenza volontaria (sostiene di avere tentato di impedire la rapina); (iii) nullità procedurali e vizio nella contestazione dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 628 c.p.; (iv) errata applicazione dell'art. 157 c.p. e vizio di motivazione sul concorso "anomalo" e sulla prescrizione; (v) violazioni degli artt. 581 e 591 c.p.p. per l'asserita genericità dei motivi d'appello; (vi) vizio in ordine all'inammissibilità della richiesta di declaratoria di prescrizione (ritiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarvi anche d'ufficio o indipendentemente dal motivo di appello).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i principali motivi di diritto relativi alla responsabilità e alla desistenza volontaria, confermando che la collaborazione iniziale del ricorrente e la successiva adesione rendevano prevedibile l'escalation criminosa e che la mera manifestazione di dissenso non integra la desistenza. Tuttavia la Corte ha dichiarato estinti per prescrizione, e ha annullato senza rinvio, i reati di violenza privata e di danneggiamento (con eliminazione della pena accessoria loro connessa per continuazione), mentre la condanna per rapina è stata considerata non prescritta alle date rilevanti e, pertanto, non annullata per prescrizione. Sono state quindi respinte le censure di nullità e di genericità ritenute non convincenti; la pronuncia ha inoltre ribadito che, ai fini della prescrizione, vanno considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale anche se nel bilanciamento sono risultate subvalenti.
Norme richiamate
art. 116 cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 116 per attribuire responsabilità al concorrente quando, pur avendo inizialmente tentato di dissuadere il correo, ha mantenuto adesione e contribuito a creare le condizioni che hanno reso prevedibile lo sviluppo verso la rapina
art. 56 cod. pen.
La desistenza volontaria richiede un "quid pluris": non basta cessare la partecipazione o manifestare dissenso; occorre cancellare il contributo già fornito e neutralizzare le conseguenze dell'azione collettiva
art. 157 cod. pen.
Ai fini della prescrizione va tenuto conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale nella determinazione del termine, anche se tali circostanze sono state valutate subvalenti nel bilanciamento delle circostanze ai sensi dell'art. 69 c.p.
art. 628 cod. pen. (comma secondo)
La sentenza esamina la contestazione di un'aggravante prevista dall'art. 628; benché la circostanza aggravante sia stata ritenuta subvalente nel bilanciamento, essa deve essere considerata ai fini del calcolo della prescrizione quando ha effetto speciale
artt. 178, 179, 517, 521, 522 cod. proc. pen.
Rinviano a regole processuali sulle impugnazioni e sulla nullità: la Corte ha ritenuto molte censure difensive generiche o non prospettate in appello, con conseguente inammissibilità o insussistenza delle nullità dedotte
artt. 581, 591, 597 cod. proc. pen.
Norme relative ai motivi di impugnazione e alla loro specificità: la cassazione ha confermato la necessità che i motivi d'appello siano congruamente specificati e motivati, e ha valutato come generiche o inammissibili alcune doglianze non adeguatamente fondate
art. 69 cod. pen.
Richiamata incidentalmente: il giudizio sul bilanciamento delle circostanze non incide sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione (per questo si rimanda a art.157 comma 3)
Massime di principio
- Per la responsabilità per fatti altrui (concorso), non è sufficiente che il comportamento del concorrente sia diverso in una fase iniziale: va valutata la sua adesione complessiva e se ha contribuito a creare le condizioni che rendevano prevedibile l'ulteriore evoluzione criminosa
- La desistenza volontaria (art. 56 c.p.) richiede un intervento efficace e concreto per neutralizzare il contributo collettivo già prestato; la mera dichiarazione di dissenso o una protesta verbale non basta
- Ai fini della prescrizione si devono considerare le circostanze aggravanti 'ad effetto speciale' nella determinazione del termine estintivo anche se, nel bilanciamento delle circostanze, risultano subvalenti rispetto alle attenuanti
- I motivi di impugnazione in sede di appello devono essere formulati con specificità e sufficiente dettaglio: censure generiche o non proposte nel grado competente possono essere dichiarate inammissibili
- Il giudice di appello, e in ultima istanza la cassazione, può dichiarare d'ufficio o comunque pronunciarsi sulla intervenuta prescrizione dei reati quando dai tempi processuali e dalle valutazioni di merito emerge la sua sussistenza
- La pronuncia di nullità o di annullamento senza rinvio si applica limitatamente alle parti effettivamente affette da vizio o per i reati estinti per prescrizione; le restanti condanne possono rimanere operative
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