Cassazione Civile, Ordinanza n. 30952/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La lite nasce da infiltrazioni d’acqua e umidità riscontrate in varie parti di un complesso condominiale realizzato da una società edile. Il condominio convenne in giudizio l’impresa costruttrice chiedendo il risarcimento dei danni per gravi difetti dell’opera; l’impresa chiamò in causa il progettista e direttore dei lavori, assumendone la responsabilità esclusiva o, in subordine, chiedendone la manleva. In primo grado furono ritenuti responsabili in solido impresa e direttore dei lavori; in appello, inizialmente, il condominio vide rigettate le domande per prescrizione e insussistenza della responsabilità del tecnico; poi, a seguito di cassazione con rinvio, la Corte d’appello confermò la corresponsabilità e liquidò il danno. Con il ricorso per cassazione l’impresa ricorrente dedusse: violazione dell’art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto del principio di diritto del giudice di legittimità; omesso esame/contraddittorietà della motivazione sulla condotta del direttore dei lavori; violazione dell’art. 2055 c.c. per mancata ripartizione della responsabilità e mancato esame del regresso; omesso esame e omessa pronuncia sull’art. 1227, comma 2, c.c., sostenendo che il condominio avrebbe potuto evitare o contenere il danno e che il risarcimento avrebbe prodotto indebita locupletazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che il giudice di rinvio si fosse correttamente attenuto al principio di diritto già enunciato, rivalutando la prescrizione e la responsabilità del direttore dei lavori; ha confermato che l’impresa e il direttore dei lavori avevano concorso causalmente nella produzione dei gravi difetti dell’edificio; ha escluso che la ricorrente avesse proposto una vera azione di regresso, osservando che erano state formulate solo difese volte a negare la propria responsabilità o a chiedere manleva, e che la ripartizione interna del peso del risarcimento presuppone un’azione di regresso espressa; ha inoltre negato la violazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., perché i difetti erano tali da richiedere un radicale rifacimento dell’intonaco e non semplici cautele manutentive del creditore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
Disciplina la responsabilità dell’appaltatore/costruttore per gravi difetti dell’opera; può concorrere con la responsabilità di altri soggetti che abbiano contribuito causalmente, come progettista o direttore dei lavori.
art. 2055 c.c.
La ripartizione interna tra corresponsabili presuppone un’azione di regresso espressamente proposta; non è sufficiente la sola contestazione della propria responsabilità nel giudizio promosso dal danneggiato.
art. 1227, secondo comma, c.c.
Il creditore non è tenuto ad attivarsi con condotte straordinarie, gravose o rischiose per evitare l’aggravamento del danno; il limite è quello dell’ordinaria diligenza.
art. 1227, primo comma, c.c.
Richiamato dalla ricorrente come parametro per la diminuzione del danno in caso di concorso di colpa, ma non applicato per la mancanza di una domanda di regresso o di un’espressa richiesta di riparto interno.
art. 1375 c.c.
L’obbligo del creditore di evitare l’aggravamento del danno si coordina con il principio di buona fede oggettiva.
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nel caso concreto tale vincolo è stato ritenuto rispettato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Censura di nullità/processuale invocata per violazione dell’art. 384 c.p.c. e per omessa pronuncia, ma respinta perché infondata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono più deducibili censure di mera contraddittorietà o insufficienza motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale (artt. 2055 e 1227 c.c.).
art. 106 c.p.c.
prima parte; seconda parte
Distinzione tra chiamata del terzo per comunanza di causa e chiamata in garanzia/manleva; nessuna di esse coincide con l’azione di regresso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella responsabilità per gravi difetti dell’opera ex art. 1669 c.c. può configurarsi un concorso di responsabilità tra costruttore e direttore dei lavori, quando entrambi abbiano tenuto condotte colpose causalmente rilevanti nella produzione del danno.
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e viola l’art. 384 c.p.c. solo se si discosta dal contenuto decisivo di tale principio, non quando ne compie una nuova valutazione coerente con esso.
- La domanda di regresso tra corresponsabili deve essere proposta in modo espresso: non può essere desunta dalle sole difese con cui un convenuto neghi la propria responsabilità verso il danneggiato o chieda la manleva del terzo.
- La ripartizione interna del danno tra condebitori solidali richiede un autonomo thema decidendum; in mancanza di una specifica azione di regresso, il giudice non deve determinare la gravità delle colpe ai fini del regresso.
- L’art. 1227, secondo comma, c.c. limita il dovere del danneggiato di attivarsi contro l’aggravamento del pregiudizio ai soli comportamenti esigibili secondo ordinaria diligenza; non sono richiesti interventi straordinari, onerosi o rischiosi.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze di fatto, essendo il controllo di legittimità limitato al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30917/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30918/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30920/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30924/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30931/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30936/2023 del 07/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →