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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7649 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate ha rettificato i redditi dichiarati dalla società ai fini IRES, IVA e IRAP per gli anni d'imposta 2004 e 2005, contestando omesse fatturazioni di ricavi derivanti dalla compravendita di immobili. L'accertamento si fondava sulle differenze tra i valori indicati nei rogiti e gli importi dei mutui contratti dagli acquirenti. Dopo il rigetto del ricorso da parte della C.T.P. di Milano e la conferma della C.T.R. della Lombardia, la società ha proposto ricorso per cassazione. La Corte, tuttavia, non ha esaminato i motivi di merito perché il ricorso era improcedibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, poiché la società non ha depositato, entro il termine previsto, una copia autentica della sentenza impugnata, ma soltanto una copia non autentica. Non vi è stata pronuncia sulle spese, in quanto l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dichiarato sussistente l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)

    Norma indicata dall'Agenzia delle Entrate quale base dell'accertamento, relativo alla rettifica dei redditi sulla base di elementi presuntivi e di irregolarità contabili.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    Norma richiamata quale fondamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 2

    A pena di improcedibilità, il ricorrente deve depositare insieme al ricorso copia autentica della decisione impugnata.

    La Corte ha applicato rigorosamente l'obbligo processuale di depositare la copia autentica della sentenza impugnata entro il termine previsto. Il mancato adempimento impedisce l'esame del ricorso nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 1

    Il deposito degli atti richiesti deve avvenire entro venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso alle parti contro cui è proposto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti temporali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione gli adempimenti formali e documentali sono essenziali: il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata può determinare l'improcedibilità senza alcun esame dei motivi di ricorso.
  • La Corte di cassazione non corregge normalmente carenze documentali essenziali del ricorrente né esamina il merito quando il ricorso è improcedibile.
  • Prima del deposito di un ricorso per cassazione occorre verificare con precisione i documenti obbligatori, la loro autenticità e il rispetto dei termini di deposito.
  • L'improcedibilità del ricorso comporta normalmente la soccombenza del ricorrente e può determinare l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
  • La mancata costituzione o difesa della parte resistente può escludere la liquidazione delle spese processuali in favore di tale parte, ma non impedisce la declaratoria di improcedibilità.

Testo integrale

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