Sentenza n. 433/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 218/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva annullato il provvedimento di revoca della facoltà di rilasciare il visto di conformità
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado con un unico motivo, deducendo travisamento dei fatti e violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), e dell’art. 21 del d.m. n. 164/1999 nonché degli artt. 35 e 39 del d.lgs. n. 241/1997. Secondo l’appellante, il provvedimento adottato nei confronti del professionista non aveva natura sanzionatoria, ma costituiva una revoca fondata sulla sopravvenuta insussistenza del requisito soggettivo di affidabilità necessario per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità. Il TAR aveva invece ritenuto applicabile il principio di gradualità delle sanzioni, reputando necessaria una previa sospensione della facoltà prima della revoca. Il professionista ha chiesto il rigetto dell’appello, sostenendo anche la non gravità delle violazioni tributarie. Le contestazioni originarie avevano riguardato la violazione delle disposizioni sui requisiti soggettivi, l’illegittimità dell’art. 8, comma 1, lett. c), del d.m. n. 164/1999, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà, violazione dell’affidamento, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che l’appellato non aveva riproposto ritualmente i motivi di primo grado non esaminati dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha distinto la revoca della facoltà di apporre il visto per insussistenza del requisito generale di affidabilità e onorabilità previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c), del d.m. n. 164/1999 dai provvedimenti sanzionatori previsti dall’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997, diretti a reprimere il rilascio di visti infedeli o altre violazioni specificamente inerenti all’esercizio dell’attività. Le violazioni rilevanti nel caso concreto consistevano in reiterati e rilevanti inadempimenti di obbligazioni tributarie personali del professionista, protratti per un periodo molto ampio e riferiti a un debito di importo significativo; esse erano pertanto idonee a escludere il requisito soggettivo di affidabilità. Il requisito deve sussistere originariamente e permanere nel tempo, con obbligo di comunicare le variazioni. Una volta accertata l’assenza di violazioni gravi e ripetute, l’amministrazione deve revocare la facoltà, senza necessità di applicare previamente una sospensione né di effettuare un bilanciamento tra l’interesse del professionista e l’interesse pubblico. Le difficoltà economiche dedotte non sono state ritenute eccezionali né idonee a escludere l’imputabilità dell’inadempimento, mentre la natura non sanzionatoria della revoca esclude l’applicazione del requisito della colpevolezza previsto dal d.lgs. n. 472/1997. È stato inoltre escluso un legittimo affidamento tutelabile, poiché il professionista conosceva le proprie pendenze e non aveva ottenuto un espresso provvedimento autorizzatorio idoneo a fondare un affidamento qualificato. Le spese di entrambi i gradi sono state poste a carico dell’appellato per euro 4.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. c), d.m. 31 maggio 1999, n. 164
non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per la loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria
La disposizione stabilisce un requisito soggettivo di affidabilità e onorabilità per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità; il requisito deve sussistere ab initio e permanere nel tempo. Rilevano anche le violazioni tributarie e contributive personali del professionista.
art. 21 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano
L’obbligo di comunicare le variazioni conferma la permanenza nel tempo dei requisiti dichiarati per l’esercizio della facoltà di apporre il visto.
artt. 10 e 25 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
Prevedono il potere di revoca della facoltà di apporre il visto nell’ambito dell’attività di vigilanza, quando venga meno il requisito soggettivo di affidabilità.
art. 39, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Disciplina provvedimenti di natura sanzionatoria diretti a reprimere il rilascio di visti di conformità o asseverazioni infedeli; non si applica alla revoca fondata sull’insussistenza del requisito generale di affidabilità del professionista.
artt. 35 e 40 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Costituiscono la base legislativa della disciplina del visto di conformità e dell’adozione del d.m. n. 164/1999.
artt. 5 e 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
I criteri della responsabilità e della colpevolezza propri della materia sanzionatoria non trovano applicazione alla revoca non sanzionatoria della facoltà di apporre il visto.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato con riferimento agli obblighi di motivazione e alle censure formulate in primo grado; la decisione non ravvisa un vizio invalidante nel provvedimento impugnato.
art. 73 c.p.a.
Le argomentazioni contenute nella memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. non sostituiscono la specifica e rituale riproposizione dei motivi di primo grado non esaminati.
Massime di principio
- La revoca della facoltà di rilasciare il visto di conformità fondata sull’insussistenza del requisito generale di affidabilità e onorabilità del professionista ha natura diversa dai provvedimenti sanzionatori diretti a reprimere il rilascio di visti infedeli; pertanto, alla revoca non si applica il principio di gradualità delle sanzioni previsto per le violazioni inerenti all’esercizio dell’attività.
- Il requisito di non aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni contributive e tributarie deve sussistere sia al momento dell’abilitazione sia successivamente, e la sua perdita legittima la revoca della facoltà di apporre il visto nell’esercizio del potere di vigilanza.
- Ai fini della verifica dell’affidabilità soggettiva del professionista abilitato al rilascio del visto di conformità, possono rilevare anche le violazioni tributarie e contributive personali, non limitate agli adempimenti compiuti nell’esercizio della professione.
- La gravità e la reiterazione delle violazioni devono essere valutate considerando la loro natura, entità, durata complessiva e ammontare; una volta accertata l’insussistenza del requisito, l’amministrazione deve adottare la revoca senza necessità di una previa sospensione o di un ulteriore bilanciamento tra interesse privato e interesse pubblico.
- La revoca non sanzionatoria per perdita del requisito di affidabilità non richiede l’accertamento della colpevolezza secondo i criteri propri dell’illecito amministrativo tributario.
- Nel giudizio d’appello, i motivi di primo grado non esaminati devono essere riproposti in modo specifico e analitico; la mera richiesta di rigetto dell’appello o il richiamo contenuto in una memoria non integra una rituale riproposizione.
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