Regolamento (UE) 2018/2005
Regolamento (UE) 2018/2005 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica la voce 51 dell’allegato XVII del REACH introducendo una restrizione armonizzata sui quattro ftalati DEHP, DBP, BBP e DIBP presenti nei materiali plastificati degli articoli. La misura si fonda sul rischio inaccettabile per la salute umana derivante dall’esposizione combinata e disciplina sia il divieto di utilizzo in giocattoli e articoli di puericultura sia il divieto di immissione sul mercato di articoli contenenti tali sostanze oltre la soglia dello 0,1 %. Sono previste numerose deroghe settoriali e temporali, con decorrenze differenziate, in particolare per aeromobili e veicoli a motore.
Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH per imporre restrizioni all’uso e all’immissione sul mercato di articoli contenenti i quattro ftalati DEHP, DBP, BBP e DIBP.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’Unione europea, come atto direttamente applicabile negli Stati membri, e modifica il regime di restrizione REACH per alcune sostanze chimiche utilizzate nei materiali plastificati. Riguarda in particolare giocattoli, articoli di puericultura e, più in generale, articoli contenenti materiali plastificati con DEHP, DBP, BBP e DIBP in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato. Sono previste esclusioni e deroghe per vari settori e prodotti, tra cui articoli per uso industriale e agricolo o all’aperto senza contatto con mucose o pelle prolungato, articoli già immessi sul mercato prima delle date di applicazione, strumenti di misurazione da laboratorio, materiali a contatto con alimenti, dispositivi medici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, confezionamento primario dei medicinali, nonché specifiche deroghe per veicoli a motore e aeromobili.
Restrizione dei quattro ftalati DEHP, DBP, BBP e DIBP nel quadro REACH
Il regolamento (UE) 2018/2005 della Commissione modifica l’allegato XVII del regolamento REACH per affrontare i rischi per la salute umana derivanti dall’esposizione combinata ai quattro ftalati DEHP, DBP, BBP e DIBP presenti nei materiali plastificati. La scelta normativa si fonda sui pareri dell’ECHA, del RAC e del SEAC e sulla conclusione della Commissione che la restrizione sia la misura appropriata a livello dell’Unione.
Contesto e motivazione della misura
I quattro ftalati erano già elencati nell’allegato XIV del REACH come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B, con scadenza al 21 febbraio 2015. Dopo tale scadenza, l’articolo 69, paragrafo 2, del REACH impone una valutazione del rischio negli articoli e, se necessario, la predisposizione di un fascicolo conforme all’allegato XV per una proposta di restrizione.
L’ECHA, in collaborazione con le autorità danesi, ha presentato il 1° aprile 2016 un fascicolo aggiornato sulla base di nuove informazioni sull’esposizione, incluse quelle del progetto DEMOCOPHES. La Commissione ha considerato che i quattro ftalati sono ampiamente presenti in articoli contenenti materiali plastificati e che l’esposizione può avvenire per ingestione di alimenti e polveri, contatto orale, inalazione e contatto cutaneo o con le mucose.
Esito della valutazione scientifica e socioeconomica
Il RAC, nel parere del 10 marzo 2017, ha ritenuto che la restrizione proposta sia la misura più appropriata a livello di Unione per ridurre i rischi individuati e ha indicato come necessario un limite di concentrazione combinata pari o inferiore allo 0,1 % nei materiali plastificati negli articoli.
Il SEAC, nel parere del 15 giugno 2017, ha ritenuto la restrizione la soluzione più appropriata anche sotto il profilo dei benefici e dei costi socioeconomici. Ha considerato ragionevole un differimento di 36 mesi per consentire l’adeguamento della catena di approvvigionamento e ha accolto le esenzioni di base, suggerendo inoltre deroghe specifiche per i settori automobilistico e aeronautico.
Ambito della restrizione e soglia tecnica
La nuova voce 51 dell’allegato XVII vieta, per talune categorie di prodotti, l’uso e l’immissione sul mercato dei quattro ftalati in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato. Ai fini della restrizione, per materiali plastificati si intendono vari materiali omogenei, tra cui PVC, PVDC, PVA, poliuretani, altri polimeri, schiume polimeriche e gomma, nonché rivestimenti superficiali, prodotti di finitura, decalcomanie, stampe, adesivi, sigillanti, inchiostri e vernici, con esclusione dei rivestimenti in gomma di silicone e in lattice naturale.
Regole specifiche per giocattoli e articoli di puericultura
Per i giocattoli e gli articoli di puericultura si applica un divieto particolarmente stringente:
- i quattro ftalati non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele, singolarmente o in combinazione, oltre lo 0,1 % in peso del materiale plastificato;
- non possono essere immessi sul mercato nei giocattoli o negli articoli di puericultura DEHP, DBP e BBP oltre la medesima soglia;
- per il DIBP, il divieto di immissione sul mercato nei medesimi prodotti si applica a decorrere dal 7 luglio 2020.
Divieto generale dal 7 luglio 2020
Dal 7 luglio 2020 non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti i quattro ftalati, singolarmente o in qualsiasi combinazione, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato contenuto nell’articolo. La Commissione ha ritenuto che tale soglia sia necessaria per affrontare il rischio inaccettabile derivante dall’esposizione combinata tramite diverse vie di esposizione per consumatori e lavoratori.
Deroghe settoriali ed esclusioni
La restrizione generale non si applica a una serie di categorie di articoli, tra cui:
- articoli destinati esclusivamente all’uso industriale e agricolo o all’uso in ambiente esterno, purché nessun materiale plastificato venga a contatto con mucose o con la pelle per un periodo prolungato;
- strumenti di misurazione destinati all’uso in laboratorio e i relativi componenti;
- materiali e oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 o dal regolamento (UE) n. 10/2011;
- dispositivi medici rientranti nelle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE e i loro componenti;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE;
- confezionamento primario dei medicinali soggetti al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE o alla direttiva 2001/83/CE;
- giocattoli e articoli di puericultura già disciplinati dai divieti specifici dei punti 1 e 2.
Deroghe per aeromobili e veicoli a motore
Per ragioni di praticabilità e di impatto economico, il regolamento introduce deroghe e termini più lunghi per aeromobili e veicoli a motore.
Per gli aeromobili, il punto 4, lettera b), esclude:
- gli aeromobili immessi sul mercato prima del 7 gennaio 2024;
- gli articoli impiegati esclusivamente per manutenzione o riparazione di tali aeromobili, quando essenziali alla sicurezza e all’aeronavigabilità.
Per i veicoli a motore rientranti nella direttiva 2007/46/CE, il punto 4, lettera c), esclude:
- i veicoli immessi sul mercato prima del 7 gennaio 2024;
- gli articoli impiegati esclusivamente per manutenzione e riparazione di tali veicoli, quando indispensabili al loro funzionamento corretto.
Definizioni operative
La disciplina contiene alcune definizioni rilevanti per l’applicazione pratica della restrizione:
- "contatto prolungato con la pelle": contatto continuo superiore a 10 minuti o contatto intermittente superiore a 30 minuti nell’arco di una giornata;
- "articoli di puericultura": prodotti destinati a conciliare il sonno o il rilassamento dei bambini, alla loro igiene, al nutrimento o al succhiamento;
- "aeromobile": include aeromobili civili certificati secondo le regole richiamate e aeromobili militari.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato XVII REACH
L’articolo 1 sostituisce la voce 51 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, includendo DEHP, DBP, BBP e DIBP con le rispettive identificazioni CAS e CE e introducendo una restrizione specifica sui materiali plastificati contenenti tali ftalati.
Divieto di utilizzo in giocattoli e articoli di puericultura
I quattro ftalati non possono essere utilizzati nei giocattoli e negli articoli di puericultura, come sostanze o in miscele, singolarmente o in qualsiasi combinazione, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
Divieto di immissione sul mercato per giocattoli e articoli di puericultura
Nei giocattoli e negli articoli di puericultura non possono essere immessi sul mercato DEHP, DBP e BBP, singolarmente o in combinazione, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato; per il DIBP il divieto di immissione sul mercato in tali prodotti si applica dal 7 luglio 2020.
Divieto generale per articoli contenenti ftalati
Dal 7 luglio 2020 non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti, singolarmente o in qualsiasi combinazione, i quattro ftalati in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato contenuto nell’articolo.
Deroghe e esclusioni
La restrizione generale non si applica agli articoli per uso industriale e agricolo o all’aperto senza contatto con mucose o pelle prolungato; agli aeromobili e ai relativi articoli di manutenzione/riparazione, con specifiche date e condizioni; ai veicoli a motore e ai relativi ricambi, con specifiche date e condizioni; agli articoli immessi sul mercato prima del 7 luglio 2020; agli strumenti di misurazione da laboratorio e relativi componenti; ai materiali a contatto con alimenti; ai dispositivi medici; alle apparecchiature elettriche ed elettroniche; al confezionamento primario dei medicinali; e ai giocattoli e articoli di puericultura già soggetti ai punti 1 e 2.
Definizioni rilevanti
Sono definiti i "materiali plastificati" (PVC, PVDC, PVA, poliuretani, altri polimeri inclusi schiume e gomma, con esclusione dei rivestimenti in silicone e lattice naturale, nonché rivestimenti superficiali, antiscivolo, prodotti di finitura, decalcomanie, stampe, adesivi, sigillanti, inchiostri e vernici), il "contatto prolungato con la pelle" (oltre 10 minuti continui o 30 minuti intermittenti in una giornata) e gli "articoli di puericultura".
Definizione di aeromobile ai fini della deroga
La voce 51 precisa che per aeromobile si intende un aeromobile civile prodotto con certificato di omologazione ai sensi del regolamento (UE) n. 216/2008 o con approvazione di progetto/rilascio di certificato di aeronavigabilità secondo la normativa ICAO, nonché un aeromobile militare.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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