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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/815

Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R0815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) per le relazioni finanziarie annuali degli emittenti quotati, imponendo l’uso del formato XHTML. Per i bilanci consolidati IFRS, richiede inoltre la marcatura XBRL/Inline XBRL secondo una tassonomia di base armonizzata, con obblighi progressivi e una disciplina tecnica dettagliata. L’obiettivo è aumentare accessibilità, analisi e comparabilità dei bilanci nell’Unione. L’applicazione decorre, in via generale, per gli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2020, con rinvio al 2022 per la marcatura obbligatoria delle note.

Specificazione del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali degli emittenti con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, con obbligo di XHTML e marcatura XBRL dei bilanci consolidati IFRS.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ai sensi della direttiva 2004/109/CE, per la redazione delle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2020 o in data successiva. Per i bilanci consolidati redatti secondo gli IFRS adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 o secondo gli IFRS emessi dallo IASB, il regolamento impone la marcatura XBRL secondo la tassonomia prevista. Gli emittenti di paesi terzi quotati nell’Unione possono essere interessati solo per i bilanci consolidati IFRS; non marcano le altre parti della relazione finanziaria annuale. Le altre parti delle relazioni finanziarie annuali possono essere marcate, se consentito o richiesto dalla normativa dello Stato membro di registrazione, solo dagli emittenti registrati negli Stati membri. La marcatura obbligatoria delle note al bilancio si applica invece agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2022 o successivamente.

Formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali

Il regolamento integra la disciplina della trasparenza degli emittenti quotati prevista dalla direttiva 2004/109/CE, imponendo la redazione delle relazioni finanziarie annuali nel formato elettronico unico di comunicazione. La scelta normativa mira a migliorare accessibilità, analisi e comparabilità dell’informativa finanziaria nel mercato unico, facendo leva su XHTML e sulla tecnologia XBRL/Inline XBRL.

Ambito soggettivo e temporale

Il regolamento si applica agli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. L’obbligo riguarda le relazioni finanziarie annuali contenenti bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2020 o in data successiva. La marcatura obbligatoria delle note al bilancio è rinviata agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2022 o successivamente, per consentire agli emittenti un periodo di adattamento.

Formato XHTML

L’articolo 3 dispone che tutte le relazioni finanziarie annuali siano redatte in formato XHTML. Nei considerando si evidenzia che XHTML è un formato elettronico non proprietario, liberamente utilizzabile e leggibile dagli utenti umani senza meccanismi di conversione specifici.

Marcatura XBRL dei bilanci consolidati IFRS

L’articolo 4 introduce l’obbligo di marcatura dei bilanci consolidati IFRS contenuti nelle relazioni finanziarie annuali. Gli emittenti devono marcare almeno le informazioni indicate nell’allegato II, se presenti, e possono marcare anche informazioni ulteriori. Per tali marcature devono utilizzare il linguaggio XBRL e gli elementi della tassonomia di base; se l’elemento più appropriato non è disponibile, devono creare elementi di tassonomia di estensione secondo le regole dell’allegato IV.

Altre parti delle relazioni finanziarie annuali

L’articolo 5 distingue tra emittenti registrati negli Stati membri ed emittenti di paesi terzi. I primi possono marcare anche altre parti della relazione finanziaria annuale, oltre ai bilanci consolidati IFRS, solo se utilizzano XBRL e una tassonomia specifica fornita dallo Stato membro di registrazione. Gli emittenti di paesi terzi, invece, non possono marcare altre parti oltre ai bilanci consolidati IFRS.

Regole comuni di marcatura e deposito

L’articolo 6 rinvia alle specifiche tecniche dell’allegato III, che impone la validità del documento istanza Inline XBRL rispetto alla specifica Inline XBRL 1.1 e la conformità al registro delle unità XBRL. I file della tassonomia di estensione devono essere validi secondo XBRL 2.1 e XBRL Dimensions 1.0 e trasmessi come unico pacchetto informativo secondo le Taxonomy Packages. Il documento istanza e la tassonomia di estensione devono rispettare anche le regole di marcatura e deposito dell’allegato IV.

Tassonomia di base e tassonomia di estensione

L’articolo 2 definisce la tassonomia di base come l’insieme degli elementi dell’allegato VI e delle relative linkbase di presentazione, calcolo, etichette e definizione. La tassonomia di estensione è invece quella creata dall’emittente per integrare la tassonomia di base quando necessario. La tassonomia di base è dunque il riferimento comune, mentre la tassonomia di estensione serve a rappresentare informazioni specifiche dell’emittente senza alterare il significato della tassonomia comune.

File della tassonomia XBRL ESMA

L’articolo 7 consente all’ESMA di pubblicare sul proprio sito web file della tassonomia XBRL basati sulla tassonomia di base, leggibili automaticamente e scaricabili gratuitamente. I file devono conformarsi ai requisiti tecnici dell’allegato V. Nei considerando si spiega che l’ESMA deve agevolare l’adozione uniforme dello standard e che la tassonomia può essere aggiornata periodicamente per tenere conto di evoluzioni tecniche e future modifiche degli IFRS.

Markup obbligatori: contenuto minimo e decorrenza

L’allegato II è il cuore operativo del regolamento. Per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2020 o successivamente, gli emittenti devono marcare, se presenti, i numeri in valuta dichiarata nei prospetti principali del bilancio consolidato IFRS e una serie di informazioni obbligatorie collegate agli elementi della tabella 1. Dal 1° gennaio 2022 si aggiunge la tabella 2, che estende in modo significativo gli elementi obbligatori da marcare, includendo ulteriori informazioni su continuità aziendale, deroghe IFRS, cambi di principi contabili, incertezze di stima, dividendi, accantonamenti, imposte, strumenti finanziari, attività e passività, contratti assicurativi, leasing, aggregazioni aziendali, parti correlate e molte altre voci.

Specifiche tecniche Inline XBRL e regole di ancoraggio

L’allegato IV disciplina come gli emittenti devono selezionare gli elementi della tassonomia di base che meglio si avvicinano al significato contabile dell’informazione da marcare. Se un elemento della tassonomia di base altererebbe il significato contabile, l’emittente deve creare un elemento di estensione. Tali elementi non possono duplicare significato e ambito degli elementi di base, devono identificare il creatore, avere il corretto attributo di saldo ed etichette nella lingua della relazione, con possibilità di etichette aggiuntive in altre lingue. Inoltre, gli elementi di estensione che marcano i prospetti principali devono essere ancorati agli elementi della tassonomia di base, salvo eccezioni per risultati parziali all’interno dello stesso prospetto. Il documento istanza non deve contenere codice eseguibile.

Contenuto della tassonomia di base

L’allegato VI contiene l’elenco molto esteso degli elementi della tassonomia di base, con etichette, definizioni e riferimenti agli IFRS. La tassonomia copre in particolare attività, passività, patrimonio netto, strumenti finanziari, ricavi, costi, leasing, contratti assicurativi, benefici ai dipendenti, imposte, fair value, impairment, aggregazioni aziendali, parti correlate, continuità aziendale e informativa di settore. Il materiale serve a garantire che la marcatura sia coerente e standardizzata a livello europeo.

Rapporti con altri atti dell’Unione

Il regolamento si coordina con la direttiva 2004/109/CE, dalla quale deriva il mandato per il formato elettronico unico, e con il regolamento (CE) n. 1606/2002, relativo all’applicazione degli IFRS. Nei considerando sono richiamate anche la decisione 2008/961/CE, per gli IFRS degli emittenti di paesi terzi, e il regolamento (UE) n. 1095/2010, in relazione al ruolo dell’ESMA.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 8 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua applicazione sostanziale, però, decorre per le relazioni finanziarie annuali relative agli esercizi finanziari iniziati dal 1° gennaio 2020, con proroga al 1° gennaio 2022 per la marcatura obbligatoria delle note.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 precisa che il regolamento specifica il formato elettronico unico di comunicazione da utilizzare per redigere le relazioni finanziarie annuali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE.

Formato XHTML obbligatorio

L’articolo 3 impone che tutte le relazioni finanziarie annuali siano redatte in formato XHTML.

Marcatura dei bilanci consolidati IFRS

L’articolo 4 prevede che gli emittenti marcano i bilanci consolidati IFRS contenuti nelle relazioni finanziarie annuali. Almeno le informazioni elencate nell’allegato II devono essere marcate se presenti; ulteriori informazioni possono essere marcate facoltativamente. La marcatura avviene mediante linguaggio XBRL e utilizzando elementi della tassonomia di base; se necessario, gli emittenti creano elementi di tassonomia di estensione conformemente all’allegato IV.

Marcatura di altre parti della relazione finanziaria annuale

L’articolo 5 consente agli emittenti registrati negli Stati membri di marcare anche parti diverse dai bilanci consolidati IFRS, usando XBRL e la tassonomia specifica fornita dallo Stato membro di registrazione. Gli emittenti registrati in paesi terzi non marcano altre parti della relazione oltre ai bilanci consolidati IFRS.

Regole tecniche comuni Inline XBRL

L’articolo 6 rinvia alle specifiche dell’allegato III per l’inserimento dei markup in formato XHTML tramite Inline XBRL e alle regole di marcatura e deposito dell’allegato IV.

File della tassonomia XBRL ESMA

L’articolo 7 consente all’ESMA di pubblicare file della tassonomia XBRL basati sulla tassonomia di base, leggibili automaticamente e scaricabili gratuitamente, purché conformi ai criteri dell’allegato V.

Ambito temporale di applicazione

L’articolo 8 stabilisce che il regolamento si applica alle relazioni finanziarie annuali contenenti bilanci per esercizi iniziati il 1° gennaio 2020 o in data successiva. Le norme entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, la tassonomia di base, la tassonomia di estensione e i bilanci consolidati IFRS, distinguendo tra IFRS adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e IFRS emessi dallo IASB.

Allegati tecnici e obblighi di dettaglio

Gli allegati I-VI disciplinano tipi di dati, markup obbligatori, specifiche Inline XBRL, regole di marcatura e deposito, file della tassonomia XBRL e schema della tassonomia di base. L’allegato II prevede un elenco di elementi obbligatori da marcare dal 2020 e un ulteriore blocco di elementi obbligatori dal 2022, con rinvio espresso a numerosi riferimenti IFRS.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariinformativa societariacontabilitàtrasparenzabilancio consolidato

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