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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/2038

Regolamento (UE) 2018/2038 della Commissione, del 17 dicembre 2018, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese

Normativa europea32018R2038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento prende atto dell’esaurimento del contingente 2018 assegnato alla Francia per il merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. Per effetto di tale esaurimento, dispone il divieto di pesca dello stock interessato a partire dal 26.11.2018, con il divieto conseguente di mantenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture effettuate dopo tale data. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che esercitano attività di pesca sullo stock POK/1N2AB, relativo al merluzzo carbonaro (Pollachius virens), nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. L’ambito è limitato al contingente di pesca assegnato per il 2018 e decorre dalla data di chiusura indicata in allegato, ossia dal 26.11.2018. Sono esclusi implicitamente gli altri Stati membri, gli altri stock e le altre zone non indicate nell’allegato.

Divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese

Il regolamento della Commissione interviene in applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009, che consente di adottare misure di chiusura quando risulta esaurito un contingente di pesca. Il considerando evidenzia che, sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione, le catture dello stock interessato hanno determinato l’esaurimento del contingente 2018 assegnato alla Francia dal regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia e lo stock POK/1N2AB, corrispondente al merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. La misura opera con riferimento al contingente 2018 e alla data di chiusura indicata nell’allegato, pari al 26.11.2018.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Francia per lo stock indicato deve ritenersi esaurito dal 26.11.2018. Tale previsione ha funzione dichiarativa e costituisce il presupposto normativo per la chiusura della pesca sullo stock.

Divieti conseguenti alla chiusura

L’articolo 2 vieta, a decorrere dal 26.11.2018, le attività di pesca dello stock interessato da parte delle navi francesi rientranti nell’ambito del regolamento. Il divieto è esteso anche alle operazioni successive sulla cattura: conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come indicato in chiusura, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2018

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Francia per lo stock POK/1N2AB si considera esaurito a decorrere dal 26.11.2018, data di chiusura indicata nell’allegato.

Divieto di attività di pesca e operazioni collegate

Dal 26.11.2018 le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia non possono svolgere attività di pesca sullo stock indicato nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrolli e contingentirisorse ittiche

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