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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/2025

Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde

Normativa europea32018R2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le possibilità di pesca per il 2019 e il 2020 relative a diversi stock di acque profonde, definendo TAC, contingenti nazionali e condizioni particolari di utilizzo. La disciplina è costruita in coerenza con la politica comune della pesca e con i pareri scientifici, in particolare del CIEM, e tiene conto dell’obbligo di sbarco e delle regole sulla flessibilità dei TAC. Per alcune specie sono previsti divieti generali o limiti alle sole catture accessorie, mentre per il pesce sciabola nero nella zona COPACE 34.1.2 il TAC è fissato direttamente dal Portogallo entro una cornice procedurale specifica.

Fissazione, per il 2019 e il 2020, delle possibilità di pesca (TAC e contingenti) per taluni stock ittici di acque profonde per i pescherecci dell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione soggette a limiti di cattura, con riferimento a specifici stock di acque profonde elencati nell’allegato. Il regolamento disciplina la ripartizione dei TAC tra Stati membri, le condizioni connesse alla gestione annuale dei contingenti e alcuni divieti/specie soggetti a sola cattura accessoria. Si applica dal 1° gennaio 2019; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Possibilità di pesca per stock ittici di acque profonde per il 2019 e il 2020

Il regolamento definisce il quadro annuale delle possibilità di pesca per diversi stock di acque profonde, con particolare attenzione alla fissazione dei TAC e alla loro ripartizione tra gli Stati membri. Il testo si inserisce nella cornice della politica comune della pesca e richiama espressamente la necessità di basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili, nonché di preservare gli stock e garantire uno sfruttamento sostenibile.

Ambito e finalità

Il regolamento riguarda i pescherecci dell’Unione che operano nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione soggette a limiti di cattura. L’obiettivo è assicurare, per il 2019 e il 2020, una disciplina uniforme delle possibilità di pesca per specie di acque profonde, tenendo conto sia delle esigenze di conservazione sia della stabilità relativa delle attività di pesca tra Stati membri.

Definizioni e quadro generale

Ai fini del regolamento si applicano le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, il TAC può essere inteso, nelle attività soggette a esenzione dall’obbligo di sbarco, come quantitativo di pesce sbarcabile per stock ogni anno; nelle altre attività, come quantitativo di pesce catturabile per stock ogni anno. Il regolamento definisce anche il contingente, le acque internazionali e la valutazione analitica, e rinvia alle delimitazioni geografiche delle zone CIEM e COPACE.

Fissazione dei TAC e ripartizione tra Stati membri

L’allegato contiene i TAC per ciascuna specie e area geografica, con la relativa distribuzione tra Stati membri e le condizioni connesse. La regola generale è che la ripartizione operi senza pregiudicare scambi, riassegnazioni, detrazioni e meccanismi di flessibilità previsti dal diritto UE in materia di pesca e controllo. Il testo distingue inoltre tra stock soggetti a TAC precauzionale e stock soggetti a TAC analitico, ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 847/96.

Regola speciale per il pesce sciabola nero nella zona COPACE 34.1.2

Per il pesce sciabola nero nella zona COPACE 34.1.2 il TAC è stabilito dal Portogallo. Questa scelta è accompagnata dall’obbligo per tale Stato membro di garantire la conformità ai principi e alle norme della PCP, in particolare allo sfruttamento sostenibile dello stock, e di orientare, quando possibile, la gestione verso il rendimento massimo sostenibile. Entro il 15 marzo di ogni anno di applicazione il Portogallo deve notificare alla Commissione il TAC adottato, i dati alla base della decisione e la motivazione della conformità ai criteri previsti.

Flessibilità, obbligo di sbarco e condizioni di utilizzo

Il regolamento coordina la disciplina dei TAC con l’obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 e con il sistema di flessibilità del regolamento (CE) n. 847/96. Per evitare un uso eccessivo della flessibilità, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro utilizza la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le catture non soggette all’obbligo di sbarco possono essere conservate a bordo o sbarcate solo se effettuate entro limiti di contingente ancora disponibili o in relazione a contingenti dell’Unione non ripartiti e non esauriti.

Divieti e catture accessorie

Il testo introduce un divieto generale per il pesce specchio atlantico in specifiche sottozone CIEM, vietandone pesca, conservazione a bordo, trasbordo e sbarco. Per gli squali di acque profonde è previsto un divieto analogo nelle aree indicate, salvo il caso limitato delle catture accessorie disciplinate nell’allegato per la pesca del pesce sciabola nero con palangari. L’impianto normativo è coerente con il richiamo ai pareri scientifici che raccomandano di ridurre al minimo la mortalità da pesca di tali specie longeve e vulnerabili.

Contesto scientifico e logica delle misure

Dai considerando emerge che il Consiglio ha seguito i pareri del CIEM e ha tenuto conto delle condizioni biologiche degli stock, dell’assenza o limitatezza dei dati e delle esigenze socioeconomiche. Per alcuni stock, come il granatiere berglax o il pesce sciabola nero in determinate aree, il regolamento limita la pesca diretta o sopprime del tutto il TAC, mentre per altre specie stabilisce contingenti specifici con regole di cattura accessoria o limitazioni geografiche.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019, così da garantire continuità alle attività di pesca e tempestiva operatività per gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e periodo di applicazione

Fissa per il 2019 e il 2020 le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell’Unione per stock ittici di specie di acque profonde nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione soggette a limiti di cattura (art. 1).

Definizioni rilevanti

Richiama le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e definisce, tra l’altro, TAC, contingente, acque internazionali e valutazione analitica. Specifica inoltre il significato di zone CIEM e zone COPACE rinviando ai regolamenti (CE) n. 218/2009 e n. 216/2009 (art. 2).

TAC, ripartizione e allegato

I TAC per le specie di acque profonde e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché eventuali condizioni funzionalmente collegate, sono stabiliti nell’allegato (art. 3).

TAC stabilito dal Portogallo per il pesce sciabola nero

Per il pesce sciabola nero nella zona COPACE 34.1.2 il TAC è stabilito dal Portogallo. Tale TAC deve rispettare i principi della PCP, in particolare lo sfruttamento sostenibile, e perseguire il rendimento massimo sostenibile quando esista una valutazione analitica; in assenza di valutazione completa, si applica l’approccio precauzionale. Il Portogallo deve trasmettere alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno di applicazione, il TAC adottato, i dati utilizzati e le informazioni di conformità ai requisiti previsti (art. 4).

Rapporti con la flessibilità dei TAC e con altri atti UE

La ripartizione delle possibilità di pesca non pregiudica scambi, detrazioni, riassegnazioni, sbarchi supplementari e riporti previsti dal regolamento (UE) n. 1380/2013, dal regolamento (CE) n. 847/96, dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e dal regolamento (UE) 2017/2403. Gli stock sono qualificati come soggetti a TAC precauzionale o analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96; per gli stock soggetti a TAC analitico, le disposizioni degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano salvo diversa indicazione, ma non si applicano quando è utilizzata la flessibilità interannuale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 (art. 5).

Condizioni per conservazione a bordo e sbarco

Le catture non soggette all’obbligo di sbarco possono essere conservate a bordo o sbarcate solo se effettuate da navi di uno Stato membro con contingente non esaurito oppure se fanno parte di un contingente dell’Unione non ripartito tra gli Stati membri e ancora disponibile (art. 6).

Divieti generali per talune specie

È vietata la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco del pesce specchio atlantico nelle sottozone CIEM 1-10, 12 e 14. È inoltre vietata la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco degli squali di acque profonde nelle sottozone CIEM 5-9, nelle acque UE e internazionali della sottozona 10, nelle acque internazionali della sottozona 12 e nelle acque UE delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, salvo i contingenti previsti per le catture accessorie nella pesca del pesce sciabola nero con palangari (art. 7).

Trasmissione dei dati

Per la comunicazione alla Commissione dei dati sugli sbarchi e sui quantitativi catturati, gli Stati membri devono usare i codici stock indicati nell’allegato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (art. 8).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 9).

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinegestione dei contingentipolitica comune della pescacontrolli e divieti di cattura

Testo integrale

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