Regolamento (UE) 2018/2037
Regolamento (UE) 2018/2037 della Commissione, del 17 dicembre 2018, recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN per le navi battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2018 assegnato alla Francia per uno specifico stock di aringa e ne dispone la chiusura. Dal 26.11.2018 è vietata ogni attività di pesca di tale stock da parte delle navi francesi interessate, nonché la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data. Il provvedimento è adottato dalla Commissione in base al regolamento sul controllo della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca dell’aringa per le navi battenti bandiera francese nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN, per esaurimento del contingente 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che effettuano attività di pesca dello stock di aringa (Clupea harengus) identificato come HER/5B6ANB nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN. L’effetto decorre dalla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia dal 26.11.2018. Non disciplina altri Stati membri né altri stock, salvo il meccanismo generale di chiusura collegato all’esaurimento del contingente 2018.
Divieto di pesca dell’aringa per le navi francesi nelle zone 5b, 6b e 6aN
Il regolamento interviene in attuazione del regime unionale di controllo della pesca e prende atto, sulla base delle informazioni pervenute alla Commissione, che il contingente 2018 assegnato alla Francia per un determinato stock di aringa è stato esaurito. La conseguenza è la chiusura immediata dello stock per le navi interessate a decorrere dalla data indicata nell’allegato.
Ambito di applicazione
Il divieto riguarda le navi battenti bandiera francese e quelle immatricolate in Francia che pescano lo stock HER/5B6ANB, corrispondente all’aringa (Clupea harengus), nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN. Il provvedimento non introduce una disciplina generale su tutta la pesca, ma una misura puntuale di chiusura legata all’esaurimento del contingente per il 2018.
Effetti giuridici del superamento del contingente
Dal 26.11.2018 il contingente assegnato alla Francia si intende esaurito. Da tale data sono vietate le attività di pesca dello stock interessato e, in particolare, le operazioni successive sulla cattura: conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture effettuate dopo la chiusura.
Base normativa, efficacia e applicazione
La Commissione fonda l’atto sull’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il controllo del rispetto delle norme della politica comune della pesca. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2018
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Francia per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito dalla data ivi stabilita, cioè dal 26.11.2018.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dal 26.11.2018 è vietata alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia la pesca dello stock di aringa HER/5B6ANB nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Base giuridica e applicazione
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime di controllo unionale della pesca. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Allegato tecnico: stock e zona interessati
L’allegato identifica lo stock HER/5B6ANB, specie aringa (Clupea harengus), area interessata nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN, con data di chiusura 26.11.2018.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 dic 2018Regolamento (UE) 2019/815
- Regolamento · 17 dic 2018Regolamento (UE) 2018/2004
- Regolamento · 17 dic 2018Regolamento (UE) 2018/2005
- Regolamento · 17 dic 2018Regolamento (UE) 2018/2025
- Regolamento · 17 dic 2018Regolamento (UE) 2018/2038
- Regolamento · 17 dic 2018Regolamento (UE) 2018/2039
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →