Regolamento (UE) 2018/2039
Regolamento (UE) 2018/2039 della Commissione, del 17 dicembre 2018, recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l'esaurimento del contingente 2018 per la molva assegnato alla Francia e dispone la chiusura immediata della pesca per tale stock. Dal 26 novembre 2018 le navi francesi non possono più catturare, conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare molva nelle aree indicate. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento sul controllo della politica comune della pesca ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca della molva (Molva molva) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che esercitano attività di pesca sullo stock LIN/1/2 di molva (Molva molva) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2. L'effetto è legato all'esaurimento del contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2018 e opera dalla data di chiusura indicata nell'allegato, ossia dal 26.11.2018. Sono comprese nel divieto anche le operazioni successive alla cattura, quali conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture effettuate dopo tale data.
Divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese
Il regolamento interviene nel quadro della gestione annuale delle possibilità di pesca e prende atto che, per il 2018, il contingente assegnato alla Francia per la molva risulta esaurito. La Commissione adotta quindi un atto di chiusura della pesca per evitare catture oltre il limite autorizzato, in applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della politica comune della pesca e del regolamento (UE) 2018/120 che fissa i contingenti per il 2018.
Base giuridica e presupposto dell'intervento
Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Nei considerando si afferma che, dalle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock indicato da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro interessato hanno determinato l'esaurimento del contingente 2018, rendendo necessario vietare le attività di pesca relative a tale stock.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il divieto riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia. L'oggetto della disciplina è lo stock LIN/1/2 di molva (Molva molva), nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2. La misura opera in relazione al contingente 2018 e, secondo l'allegato, la data di chiusura è il 26.11.2018.
Effetti giuridici della chiusura
Dal momento della chiusura:
- il contingente di pesca assegnato alla Francia per lo stock interessato si considera esaurito;
- le attività di pesca di tale stock sono vietate per le navi francesi;
- è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo la data di chiusura.
La formulazione evidenzia che il divieto non si limita all'atto della cattura, ma si estende a tutte le principali operazioni di gestione a bordo e a terra delle catture successive alla data stabilita.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come per tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Constatazione dell'esaurimento del contingente 2018
L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Francia per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data fissata nell'allegato stesso. Per il presente regolamento, la data di chiusura è il 26.11.2018.
Divieto di attività di pesca e operazioni connesse
L'articolo 2 vieta, dalla data di chiusura indicata nell'allegato, le attività di pesca dello stock da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro indicato o ivi immatricolate. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Dati identificativi dello stock e della chiusura
L'allegato identifica il contingente numero 48/TQ120, lo Stato membro interessato (Francia), lo stock LIN/1/2, la specie molva (Molva molva), la zona interessata (acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2) e la data di chiusura (26.11.2018).
Come è indicizzato
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