Regolamento (UE) 2018/2004
Regolamento (UE) 2018/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Libia, modificando il regolamento (UE) 2016/44. La modifica recepisce gli sviluppi della risoluzione 2441 (2018) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della conseguente decisione (PESC) 2018/2012 del Consiglio. In particolare, amplia/aggiorna i riferimenti ai criteri di designazione delle persone ed entità elencate nell’allegato II. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (UE) 2016/44 per aggiornare i criteri e i riferimenti alle designazioni di persone ed entità soggette a misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche o giuridiche, alle entità e agli organismi inseriti nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44, cioè ai soggetti designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni secondo specifiche risoluzioni ONU richiamate dal regolamento. Opera nell’ambito delle misure restrittive UE relative alla situazione in Libia e si applica in modo uniforme in tutti gli Stati membri. Non introduce un regime autonomo completo, ma modifica il regime già vigente.
Modifica del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Il regolamento del Consiglio del 17 dicembre 2018 aggiorna il quadro sanzionatorio UE relativo alla Libia per allinearlo agli sviluppi decisi in sede ONU e recepiti nella decisione PESC 2018/2012. L’intervento è limitato ma rilevante: modifica il criterio di inclusione nell’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive, al fine di garantire applicazione uniforme nell’Unione.
Contesto e finalità
Il regolamento (UE) 2016/44 attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/1333. I considerando ricordano che il 5 novembre 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2441 (2018), ribadendo il sostegno alla sovranità, all’indipendenza, all’integrità territoriale e all’unità nazionale della Libia, e riconoscendo che la situazione nel Paese continua a costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
Modifica sostanziale introdotta
L’unica modifica normativa è contenuta nell’articolo 1, che sostituisce l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44. La nuova formulazione stabilisce che nell’allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in base a una serie di risoluzioni ONU, ora comprendendo anche il punto 11 della risoluzione 2441 (2018).
In particolare, i riferimenti richiamati sono:
- UNSCR 1970 (2011), punto 22;
- UNSCR 1973 (2011), punti 19, 22 o 23;
- UNSCR 2174 (2014), punto 4;
- UNSCR 2213 (2015), punto 11;
- UNSCR 2362 (2017), punto 11;
- UNSCR 2441 (2018), punto 11.
Rapporto con il diritto UE e applicazione uniforme
Il Consiglio evidenzia che, trattandosi di misure rientranti nell’ambito di applicazione del Trattato, è necessaria un’azione dell’Unione per assicurarne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. La modifica si inserisce quindi nel sistema delle misure restrittive UE adottate nel quadro della PESC e attuate mediante regolamento ai sensi dell’articolo 215 TFUE.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per questo tipo di atto, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle designazioni nell’allegato II
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44. Il nuovo testo precisa che nell’allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni ai sensi del punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011), dei punti 19, 22 o 23 dell’UNSCR 1973 (2011), del punto 4 dell’UNSCR 2174 (2014), del punto 11 dell’UNSCR 2213 (2015), del punto 11 dell’UNSCR 2362 (2017) o del punto 11 dell’UNSCR 2441 (2018).
Base normativa e finalità di adeguamento
Il regolamento interviene ai sensi dell’articolo 215 TFUE per dare attuazione uniforme nell’Unione alle misure restrittive collegate alla decisione (PESC) 2015/1333, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/2012, in seguito all’adozione della risoluzione 2441 (2018) del Consiglio di sicurezza ONU.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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