Cassazione Penale, Sentenza n. 50239/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che gli aveva applicato la custodia in carcere come promotore e finanziatore di un'associazione dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), denunciando violazione di legge e carenza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza. Sosteneva che il provvedimento non avesse argomentato il suo inserimento nell'associazione e il suo effettivo concorso nella condotta associativa, definendo le sue condotte "nell'ombra"; contestava che gli unici elementi richiamati fossero una intercettazione ambientale e la precedente misura custodiale (rinvenimento di cocaina, hashish, €130.000 e manoscritti di conteggi).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, sebbene formalmente prospettato come carenza di motivazione, in realtà sollevasse profili di merito non consentiti nell'ipotesi di ricorso per saltum ex art. 311 co. 2 c.p.p. Ha inoltre ritenuto che l'ordinanza del GIP fosse adeguatamente motivata, avendo ricostruito un solido contesto investigativo (collaborazioni, intercettazioni, perquisizioni, sequestri e arresti) che giustificava l'inclusione del ricorrente nell'associazione e la sua posizione di vertice (abitazione usata per custodire droga/denaro; arresto con €130.000 e manoscritti; intercettazione in carcere). La Corte ha escluso la conversione del ricorso in richiesta di riesame per i motivi esposti dalle Sezioni unite e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che incrimina e sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte accetta la qualificazione dei reati-fine come riconducibili a una associazione dedita stabilmente al narcotraffico e ritiene che gli elementi indiziari descritti siano compatibili con l'applicazione della misura cautelare per tale fattispecie.
art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per questioni di diritto (ricorso per saltum) avverso misure cautelari personali solo per censure di violazione di legge; la Corte ha ritenuto che il motivo proposto fosse, in realtà, di merito e quindi non rientrasse nel limite consentito.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama il requisito della motivazione degli atti giudiziari; la Corte ha valutato che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata e che la censura non evidenziasse una reale carenza motivazionale di legge.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'impugnazione per cassazione e prevede limiti di ammissibilità; la Corte ha applicato il principio che il ricorso diretto avverso ordinanze cautelari è inammissibile se proposto per motivi non consentiti.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma sulla conservazione dell'impugnazione quando si è scelto un mezzo diverso da quello previsto; la Corte, facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità e alle Sezioni unite, ha chiarito che la deroga non opera quando il ricorso immediato è inammissibile per l'oggetto (motivi di merito) e quindi non può essere convertito in riesame.
art. 325, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle ipotesi di ricorso immediato avverso misure cautelari reali o personali; utilizzato nella disamina della non convertibilità del ricorso in riesame se il motivo è di merito.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama adempimenti di Cancelleria relativi all'esecuzione delle decisioni; la Corte ha disposto l'inoltro alla Cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione diretto avverso misure cautelari personali (ricorso per saltum) è ammesso soltanto per questioni di diritto; censure di merito o valutazioni sulla motivazione non sono ammissibili e portano all'inammissibilità.
- Una ordinanza cautelare è sufficientemente motivata se ricostruisce il contesto investigativo nel suo complesso (intercettazioni, collaborazioni, perquisizioni, sequestri, arresti) e mostra elementi concreti che collegano l'indagato all'associazione.
- Elementi indiziari concatenati — p. es. possesso di ingenti quantità di stupefacenti o denaro, documentazione contabile riferibile a terzi, uso dell'abitazione per custodire droga/denaro e comunicazioni intercettate che indicano controllo o direzione — possono configurare un ruolo di vertice e giustificare misure cautelari severe.
- Se il ricorrente propone un motivo formalmente qualificato come vizio di motivazione ma in concreto solleva questioni di merito, il ricorso va dichiarato inammissibile e non può essere automaticamente convertito in riesame.
- La scelta del mezzo di impugnazione è rilevante e definitiva: la proposizione di un ricorso non consentito comporta la perdita della possibilità di ottenere riequivalenti rimedi giurisdizionali alternativi ove la regola di conservazione non trovi applicazione.
- Le impugnazioni manifestamente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle ammende); è quindi rilevante valutare preliminarmente l'ammissibilità formale del motivo.
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