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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34835/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 19/11/2024 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 14/10/2024. Il ricorrente deduceva errata applicazione di legge (art. 74 DPR 309/90 e art. 273 c.p.p.) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione al sodalizio di traffico di stupefacenti (capo 129) sostenendo di essere mero assuntore e non pusher, di essere stato valutato solo su intercettazioni relative a due mesi, e di non esserci prove dirette dello spaccio. Contestava inoltre la sussistenza e la motivazione delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), lamentando contraddizioni sulla valutazione della personalità e la mancata considerazione della distanza temporale tra fatti e richiesta di misura; nei motivi aggiunti denunciava anche la carenza probatoria in ordine ai contatti post-arresto con altro soggetto (Iannelli).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi impugnati consistessero in una diversa valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito, censura non sindacabile in sede di legittimità salvo denuncia di specifiche violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha giudicato adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame che ha valorizzato le intercettazioni e altri elementi indiziari (frequentazioni della base operativa, discussioni sulla qualità e approvvigionamento, confezionamento, acquisti a credito) per ritenere sussistenti i gravi indizi di partecipazione al sodalizio e ha motivato congruamente la sussistenza delle esigenze cautelari (presunzione di cui all'art. 275, comma 3; pericolo di reiterazione e ruolo attivo nell'associazione), affermando che gli elementi difensivi non superano la presunzione normativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR 309/90

    Norma del testo unico sugli stupefacenti rilevante per la qualificazione dei fatti come reati in materia di droghe; il Tribunale ha richiamato la norma come quadro normativo dei reati contestati al sodalizio

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Fissa il requisito della gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ricordato che in sede cautelare si richiede una valutazione probabilistica fondata su indizi, non la certezza tipica del dibattimento

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tali esigenze nel caso concreto

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione normativa richiamata dal giudice di merito in relazione alla necessità della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia fornito elementi sufficienti a superare tale presunzione

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Prescrive l'adeguatezza della motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia rispettato tale obbligo con motivazione analitica e logica

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e mancanza/manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha applicato correttamente la limitazione del sindacato di legittimità alle ipotesi indicate da queste lettere

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese

  • art. 23, comma 8, decreto legge n. 137/2020

    Richiamato per le conclusioni del Procuratore generale nel procedimento, menzionato in sede di discussione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammesso solo se denuncia la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è strumento per rinnovare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito
  • In sede di applicazione delle misure cautelari il termine 'indizi' assume valore prospettico e probabilistico: è sufficiente una serie concordante di elementi indiziari che giustifichino la seria probabilità di partecipazione al reato, non la prova piena della responsabilità
  • Intercettazioni, ripetute frequentazioni della 'base' dell'organizzazione, conversazioni sulla qualità e approvvigionamento della droga e attività di confezionamento possono costituire nel loro insieme gravi indizi idonei a sostenere la custodia cautelare
  • Per superare la presunzione normativa richiamata dal giudice circa la necessità della custodia cautelare, la difesa deve produrre elementi concreti e specifici che contrastino la valutazione del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio
  • La censura sulla insufficiente motivazione è rilevante in cassazione solo se si prova la mancanza totale di motivazione o la sua manifesta illogicità nel testo del provvedimento; critiche generiche o alternative ricostruzioni dei fatti sono inammissibili
  • La presentazione di ricorso inammissibile può comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende

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