Cassazione Penale, Sentenza n. 34835/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 19/11/2024 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 14/10/2024. Il ricorrente deduceva errata applicazione di legge (art. 74 DPR 309/90 e art. 273 c.p.p.) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione al sodalizio di traffico di stupefacenti (capo 129) sostenendo di essere mero assuntore e non pusher, di essere stato valutato solo su intercettazioni relative a due mesi, e di non esserci prove dirette dello spaccio. Contestava inoltre la sussistenza e la motivazione delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), lamentando contraddizioni sulla valutazione della personalità e la mancata considerazione della distanza temporale tra fatti e richiesta di misura; nei motivi aggiunti denunciava anche la carenza probatoria in ordine ai contatti post-arresto con altro soggetto (Iannelli).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi impugnati consistessero in una diversa valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito, censura non sindacabile in sede di legittimità salvo denuncia di specifiche violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha giudicato adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame che ha valorizzato le intercettazioni e altri elementi indiziari (frequentazioni della base operativa, discussioni sulla qualità e approvvigionamento, confezionamento, acquisti a credito) per ritenere sussistenti i gravi indizi di partecipazione al sodalizio e ha motivato congruamente la sussistenza delle esigenze cautelari (presunzione di cui all'art. 275, comma 3; pericolo di reiterazione e ruolo attivo nell'associazione), affermando che gli elementi difensivi non superano la presunzione normativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 DPR 309/90
Norma del testo unico sugli stupefacenti rilevante per la qualificazione dei fatti come reati in materia di droghe; il Tribunale ha richiamato la norma come quadro normativo dei reati contestati al sodalizio
art. 273 cod. proc. pen.
Fissa il requisito della gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ricordato che in sede cautelare si richiede una valutazione probabilistica fondata su indizi, non la certezza tipica del dibattimento
art. 274 cod. proc. pen.
Individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tali esigenze nel caso concreto
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione normativa richiamata dal giudice di merito in relazione alla necessità della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia fornito elementi sufficienti a superare tale presunzione
art. 292 cod. proc. pen.
Prescrive l'adeguatezza della motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia rispettato tale obbligo con motivazione analitica e logica
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e mancanza/manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha applicato correttamente la limitazione del sindacato di legittimità alle ipotesi indicate da queste lettere
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese
art. 23, comma 8, decreto legge n. 137/2020
Richiamato per le conclusioni del Procuratore generale nel procedimento, menzionato in sede di discussione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammesso solo se denuncia la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è strumento per rinnovare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito
- In sede di applicazione delle misure cautelari il termine 'indizi' assume valore prospettico e probabilistico: è sufficiente una serie concordante di elementi indiziari che giustifichino la seria probabilità di partecipazione al reato, non la prova piena della responsabilità
- Intercettazioni, ripetute frequentazioni della 'base' dell'organizzazione, conversazioni sulla qualità e approvvigionamento della droga e attività di confezionamento possono costituire nel loro insieme gravi indizi idonei a sostenere la custodia cautelare
- Per superare la presunzione normativa richiamata dal giudice circa la necessità della custodia cautelare, la difesa deve produrre elementi concreti e specifici che contrastino la valutazione del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio
- La censura sulla insufficiente motivazione è rilevante in cassazione solo se si prova la mancanza totale di motivazione o la sua manifesta illogicità nel testo del provvedimento; critiche generiche o alternative ricostruzioni dei fatti sono inammissibili
- La presentazione di ricorso inammissibile può comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende
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