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Sentenza

Sentenza n. 4542/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1437/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che gli aveva ordinato di attribuire al docente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1437/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata, che aveva condannato il Ministero a corrispondergli 1.000 euro mediante l'assegnazione della carta elettronica per la formazione docente, con riferimento agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Ha dedotto il mancato adempimento del Ministero e chiesto l'esecuzione del giudicato, il pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinandogli di adempiere entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il pagamento dovrà comprendere le somme dovute in base al titolo, detraendo gli eventuali versamenti già effettuati, oltre agli accessori di legge, agli oneri e alle spese aventi titolo nel provvedimento, nonché agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Il calcolo del capitale residuo e degli interessi indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, che dovrà verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Il TAR ha respinto la richiesta di penalità di mora: per l'esiguità del debito, l'astreinte sarebbe eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. In caso di mancato adempimento nel termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza svolgerà l'incarico commissariale, su istanza del creditore, entro i successivi 60 giorni, determinando il residuo e adottando gli atti necessari; non è dovuto compenso al commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per dare esecuzione a un titolo giudiziale passato in giudicato e la pretesa documentata, non adeguatamente contestata dall'ente debitore, giustifica l'accoglimento della domanda.

  • art. 1282 e ss. c.c.

    va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    L'ottemperanza mira a soddisfare il diritto nella dimensione risultante dal titolo e dalle norme applicabili; pertanto l'Amministrazione deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi, senza essere vincolata ai conteggi del creditore.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, l'azione per il recupero coattivo di somme dovute in base a un titolo esecutivo può essere avviata dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    mentre non sono dovute le somme di cui alla lettera b) dal momento che è escluso l'uso delle astreintes di cui all’art.114, comma 4 lett.e) c.p.a. laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva;

    La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; l'esiguità del debito può rendere l'astreinte eccessivamente afflittiva.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    La distrazione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario è disposta nel quadro delle norme del processo amministrativo richiamate dal giudice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza consente di rendere effettivo il diritto riconosciuto dal titolo, ma non ha contenuto costitutivo del credito: la sua esatta consistenza va determinata sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione; quest'ultima deve verificarne la misura e la decorrenza secondo il titolo e la legge.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando sia manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; l'esiguità del debito può rendere l'astreinte eccessivamente afflittiva.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il commissario ad acta può essere attivato dal creditore e provvede, nel termine stabilito, a determinare il dovuto residuo e ad adottare gli atti necessari all'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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