Cassazione Civile, Ordinanza n. 16444/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di fondi rustici confinanti nel Comune di Fiano Romano. I titolari di un fondo hanno agito per regolamento di confini, rilascio della porzione asseritamente occupata, apposizione dei termini, esecuzione e manutenzione di un muro di sostegno e risarcimento dei danni, deducendo che la controparte avesse realizzato opere di sbancamento lungo la linea divisoria, alterando il terreno e occupando parte del loro fondo. La convenuta ha negato l’origine artificiale del dislivello, sostenendo che fosse naturale, ha contestato la ricostruzione dei confini e ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere la realizzazione e manutenzione delle opere di sostegno a carico degli attori, il risarcimento del danno per la limitazione del godimento del proprio fondo e il rimborso delle spese sostenute per un tratto di muro già realizzato. In appello la convenuta ha riproposto, tra l’altro, l’assenza dei presupposti dell’azione di regolamento di confini, l’origine naturale del dislivello, l’eccezione di usucapione, l’erroneità della consulenza tecnica e l’inesistenza dell’obbligo di costruire il muro; gli attori hanno resistito proponendo appello incidentale. La Corte d’appello ha confermato l’impianto della decisione di primo grado quanto all’accertamento dello sconfinamento e all’origine artificiale del dislivello, ma ha anche condannato la convenuta alla realizzazione del muro di contenimento e a un risarcimento per equivalente di euro 2.500,00, oltre alle spese. In Cassazione gli eredi della convenuta hanno dedotto, in sintesi, violazione dell’art. 950 c.c. per assenza di incertezza del confine, omesso esame di fatti decisivi sull’origine naturale del dislivello, errata qualificazione di dichiarazioni come confessioni, nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa considerazione delle critiche alla CTU, violazione delle norme sull’usucapione e carenza motivazionale sull’accertamento del livellamento eseguito dall’uomo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi primo, secondo, terzo, quarto e settimo; ha invece accolto il quinto e il sesto motivo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’Appello di Roma limitatamente ai capi investiti dai motivi accolti e ha rinviato alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il nucleo della cassazione riguarda, da un lato, l’omessa considerazione delle critiche specifiche alla consulenza tecnica e alla base cartografica adottata per la determinazione del confine; dall’altro, l’erronea declaratoria di tardività dell’eccezione di usucapione, che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare nel merito. Restano fermi, invece, gli accertamenti di merito sulla sussistenza dell’azione di regolamento di confini, sull’artificiale livellamento del terreno e sulla motivazione ritenuta sufficiente quanto all’esclusione dell’origine naturale del dislivello.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
L’azione di regolamento di confini è ammissibile quando vi sia incertezza oggettiva o soggettiva sulla linea divisoria; può ricorrervi anche il proprietario che lamenti l’usurpazione di una porzione di terreno da parte del vicino, senza mettere in discussione i titoli di proprietà.
art. 2058 c.c.
La reintegrazione in forma specifica può essere sostituita dal risarcimento per equivalente quando la prima risulti eccessivamente onerosa, avuto riguardo alla limitata estensione dell’area occupata.
art. 345 c.p.c.
L’eccezione di usucapione non poteva essere dichiarata tardiva se già sostanzialmente introdotta in primo grado e poi riproposta in appello; la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminarla nel merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge concernenti l’art. 950 c.c. e altre norme sostanziali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi sulla nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa e per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le censure di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili in caso di doppia conforme o quando mirano solo a ottenere una nuova valutazione del fatto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il procedimento camerale e il deposito delle memorie illustrative.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La cassazione con rinvio è stata disposta affinché il giudice di rinvio riesamini la causa attenendosi ai principi affermati dalla Corte.
art. 2733 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la mancata valorizzazione di una presunta confessione.
art. 2735 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per la medesima doglianza relativa alle dichiarazioni rese dalla parte.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia o ultrapetizione; la Corte ha ritenuto fondata la censura solo nella parte in cui la decisione di merito non ha esaminato l’eccezione di usucapione nel merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio quanto all’origine artificiale del dislivello, ma ha accolto la doglianza nella parte relativa alle critiche specifiche alla CTU.
art. 348-ter c.p.c.
La Corte ha richiamato la disciplina della doppia conforme per dichiarare inammissibili i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- In tema di regolamento di confini, l’azione è proponibile non solo quando il confine sia del tutto mancante, ma anche quando esista un confine apparente e il proprietario lamenti una sua contestazione o l’usurpazione di una porzione di fondo da parte del vicino.
- La determinazione del confine può avvenire sulla base delle mappe catastali solo in via sussidiaria, quando manchino altri elementi attendibili oppure quando quelli esistenti siano inidonei o inattendibili; la consulenza tecnica deve spiegare in modo coerente l’ancoraggio della mappa al terreno reale attraverso punti di riferimento certi.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti; il sindacato resta limitato ai vizi tipizzati e non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- In caso di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorso non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L’eccezione di usucapione, nei giudizi aventi ad oggetto diritti reali, non è una domanda nuova quando il convenuto abbia già rivendicato la proprietà del bene in primo grado; il giudice dell’impugnazione deve esaminarla nel merito se ritualmente dedotta.
- Quando il ripristino in forma specifica risulti eccessivamente oneroso, il giudice può disporre il risarcimento per equivalente ai sensi dell’art. 2058 c.c., valutando anche l’estensione limitata dell’area interessata.
- La motivazione è sufficientemente soddisfacente quando consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice di merito; non ricorre vizio di apparenza se la decisione esplicita le ragioni essenziali della ricostruzione fattuale.
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