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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22514/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto della richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva accertato l'inesigibilità della collaborazione con la giustizia ma, ritenendo sussistente il pericolo di ristabilire collegamenti con la criminalità organizzata, aveva comunque respinto la richiesta valorizzando il parere della PNAA/DDA e alcuni elementi patrimoniali (acquisto casa 2014 con mutuo, auto 2017). La difesa ha lamentato contraddittorietà e vizio di motivazione: se la collaborazione è stata ritenuta inesigibile il giudizio dovrebbe limitarsi all'accertamento dell'attualità di contatti con la criminalità e non al più gravoso accertamento del pericolo di ripristino; inoltre ha richiamato il lungo tempo intercorso (16 anni), il percorso trattamentale positivo in carcere, l'attività lavorativa pre-detenzione e la documentazione sulla capacità reddituale non considerata dal Tribunale.

La decisione

Il giudice del gravame ha accolto il ricorso: ha ritenuto che, essendo il fatto commesso prima dell'entrata in vigore del D.L. 162/2022 e accertata l'inesigibilità della collaborazione, si doveva applicare la disciplina transitoria (art.3 D.L.162/2022) che imponeva al Tribunale di verificare esclusivamente l'attualità dei collegamenti con la criminalità e non il pericolo di ripristino. Ha censurato la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, ritenendola fondata su uno standard probatorio non applicabile al caso, insufficiente e contraddittoria (in particolare l'uso acritico del parere PNAA e la mancata considerazione del tempo trascorso, del percorso trattamentale e dei documenti probatori sulla situazione reddituale). L'ordinanza impugnata è stata dunque annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza per nuovo esame, con indicazione del parametro corretto di valutazione.

Norme richiamate

  • art. 4‑bis ordinamento penitenziario (commi 1 e 1‑bis)

    "i benefici possono essere concessi ai detenuti e agli internati che hanno commesso i reati ... quando questi 'collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58 ter'" (ed analoga disciplina per i casi di mancata collaborazione prevista nel comma 1‑bis)

    La norma prevedeva originariamente una presunzione assoluta di pericolosità in caso di mancata collaborazione; dopo la giurisprudenza costituzionale la presunzione è divenuta relativa e differenziata in base al tipo di mancata collaborazione (volontaria vs impossibile/inesigibile), con diversi standard probatori.

  • D.L. 162 del 2022 (e conversione indicata nel testo)

    "il comma 1 bis ... richiede che i detenuti ... allegino elementi specifici, diversi e ulteriori ... che consentano di escludere - b1) l'attualità di collegamenti ... - b2) il pericolo di ripristino di tali collegamenti"

    La modifica ha unificato una griglia di criteri più gravosa per superare la presunzione; tuttavia la disposizione transitoria (art.3) stabilisce per i fatti anteriori all'entrata in vigore che, se la collaborazione è impossibile o inesigibile, il giudice debba verificare soltanto l'attualità dei collegamenti.

  • art. 3 D.L. 162/2022 (disposizione transitoria)

    "i benefici ... possono essere concessi ... purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ..."

    Per i reati commessi prima dell'entrata in vigore e quando la collaborazione è impossibile o inesigibile, il giudice deve limitare la verifica all'esclusione dell'attualità dei collegamenti, non al pericolo di loro ripristino.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019

    citata nel testo come principio additivo concernente 'attualità dei collegamenti' e 'pericolo del loro ripristino'

    Ha dichiarato l'illegittimità della parte dell'art.4‑bis che impediva la valutazione individuale, affermando che la presunzione di pericolosità deve poter essere superata in presenza di elementi che escludano sia l'attualità dei collegamenti sia il pericolo di ripristino, riconducendo la valutazione alla funzione rieducativa e al giudizio individuale del magistrato di sorveglianza.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 2022 e giurisprudenza di legittimità (es. Sez.1 n.5553/2020, Sez.1 n.4012/2021)

    Confermano la distinzione ontologica e probatoria tra la mancata collaborazione volontaria e quella impossibile/inesigibile e precisano che, in presenza di accertata impossibilità/inesigibilità, l'atteggiamento del detenuto assume significato neutro riducendo il tema probatorio all'esclusione dell'attualità dei collegamenti.

Massime di principio

  • Se per reati commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. 162/2022 la collaborazione è stata accertata come impossibile o inesigibile, il giudice deve valutare esclusivamente l'attualità dei collegamenti con la criminalità e non il più ampio pericolo di ripristino.
  • I pareri investigativi della PNAA/DDA sono rilevanti ma non vincolanti: il giudice deve valutarli criticamente e motivare in maniera specifica in che modo gli elementi indicati attengono all'attualità dei contatti del singolo detenuto.
  • La valutazione deve considerare il tempo trascorso dai fatti, l'assenza di segnalazioni successive, il percorso trattamentale in carcere, le relazioni positive intramurarie, l'attività lavorativa e la documentazione sulla capacità reddituale: l'omissione di tali valutazioni può rendere la motivazione viziata.
  • La semplice esistenza di un contesto territoriale 'attivo' (es. traffico di stupefacenti nella zona) non è di per sé prova dell'attualità di collegamenti personali; occorrono elementi concreti e specifici riferiti al singolo.
  • Se il Tribunale adotta uno standard probatorio errato o non risponde alle allegazioni probatorie difensive (documenti su reddito, contributi familiari, mutui), il provvedimento è annullabile e il caso va rimesso per nuovo esame.
  • Il detenuto, pur potendo beneficiare della disciplina transitoria, deve comunque fornire o indicare elementi utili all'esclusione dell'attualità dei collegamenti; il mancato esame di tali elementi da parte del giudice è motivo di doglianza fondata.

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