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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22172/2020 del 14/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR che, accogliendo l'appello dell'Agenzia, aveva riformato la decisione della CTP che aveva invece riconosciuto la fatiscenza e l'inidoneità a produrre reddito di cinque unità immobiliari censite come C/2 e A/4, per le quali i contribuenti avevano chiesto la riclassificazione in F/2 (unità collabenti). I motivi della cassazione denunciavano: (i) falsa applicazione dell'art.3, comma 2, del D.M. 28/1998 e della circolare n.27/E/2016 in tema di requisiti della categoria F/2; (ii) contraddittorietà della motivazione della CTR (art.132 c.p.c.), poiché la Corte aveva ritenuto che le unità non individuabili/non perimetrabili non possano essere iscritte in F/2 ma contemporaneamente aveva ammesso che, per ammissione dei contribuenti, gli immobili erano individuabili e perimetrabili; (iii) omesso esame di fatti controversi e decisivi (art.360, comma 1, n.5 c.p.c.), ossia la fatiscenza e la totale inidoneità a produrre reddito comprovata da perizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i primi due motivi e assorbito il terzo, ha cassato la sentenza n. 9618/9/2017 della CTR e ha rinviato la causa ad una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania affinché valuti in modo coerente e completo se, oltre all'individuabilità e alla perimetrabilità, sussistano gli altri requisiti necessari per la classificazione catastale come unità collabenti (F/2). Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • D.M. 28/1998 (art.3, comma 2)

    art.3, comma 2, D.M. 28/1998

    La CTR aveva interpretato la norma affermando che la categoria F/2 richiede unità che abbiano perso la capacità reddituale e che non sia ammissibile per unità non individuabili/non perimetrabili; la Cassazione ha censurato l'applicazione incoerente della norma e ha disposto che la CTR debba riconsiderare se, oltre all'individuabilità/perimetrabilità, sussistano gli ulteriori requisiti della collabenza.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n.27/E del 13/6/2016

    Circolare n.27/E del 13/6/2016

    La circolare è richiamata dalla motivazione della CTR; la Cassazione ha ritenuto che l'interpretazione e l'applicazione di tale circolare, rispetto alla prova della fatiscenza, siano state incoerenti e vadano riesaminate con motivazione non contraddittoria.

  • Codice di Procedura Civile, art.360, comma 1, n.3

    art.360, comma 1, n.3 c.p.c.

    Invocato per censurare la falsa applicazione della norma amministrativa/tecnica; la Corte ha ritenuto fondato il vizio di motivazione relativo alla interpretazione normativa operata dalla CTR.

  • Codice di Procedura Civile, art.360, comma 1, n.5

    art.360, comma 1, n.5 c.p.c.

    Invocato per l'omesso esame di fatti controversi e decisivi (la fatiscenza e l'inidoneità a produrre reddito); la Corte ha ritenuto che tali profili non siano stati valutati correttamente e ha cassato la decisione.

  • Codice di Procedura Civile, art.132, comma 1, n.4

    art.132, comma 1, n.4 c.p.c.

    Richiamato per la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha accertato l'insanabile contraddittorietà e per questo ha cassato la pronuncia.

Massime di principio

  • Per la classificazione catastale in F/2 (unità collabenti) è necessario valutare congiuntamente la perdita della capacità reddituale e gli aspetti di individuabilità/perimetrabilità: la mera individuabilità non esclude di per sé la collabenza, va accertato se sussistono tutti i requisiti di fatto (fatiscenza, inidoneità a produrre reddito).
  • La prova tecnica (perizia) sullo stato dei luoghi è rilevante e deve essere valutata dal giudice; l'Ufficio che rifiuta la variazione deve motivare specificamente i motivi della rettifica.
  • Il giudice d'appello deve motivare in modo coerente e non contraddittorio: incongruenze gravi nella motivazione possono comportare la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
  • In controversie catastali/tributarie il ricorso per cassazione può avere efficacia se dimostra sia errori di diritto (errata interpretazione normativa) sia vizi di motivazione o omissione nell'esame di fatti decisivi.
  • In casi simili conviene produrre documentazione tecnica dettagliata (perizie, fotografie, rilievi) e affrontare preventivamente gli elementi di individuabilità e perimetrabilità per impedire che tali profili siano usati dall'Amministrazione per escludere la collabenza senza valutare la reale perdita di capacità reddituale.

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