Cassazione Civile, Sentenza n. 22172/2020 del 14/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR che, accogliendo l'appello dell'Agenzia, aveva riformato la decisione della CTP che aveva invece riconosciuto la fatiscenza e l'inidoneità a produrre reddito di cinque unità immobiliari censite come C/2 e A/4, per le quali i contribuenti avevano chiesto la riclassificazione in F/2 (unità collabenti). I motivi della cassazione denunciavano: (i) falsa applicazione dell'art.3, comma 2, del D.M. 28/1998 e della circolare n.27/E/2016 in tema di requisiti della categoria F/2; (ii) contraddittorietà della motivazione della CTR (art.132 c.p.c.), poiché la Corte aveva ritenuto che le unità non individuabili/non perimetrabili non possano essere iscritte in F/2 ma contemporaneamente aveva ammesso che, per ammissione dei contribuenti, gli immobili erano individuabili e perimetrabili; (iii) omesso esame di fatti controversi e decisivi (art.360, comma 1, n.5 c.p.c.), ossia la fatiscenza e la totale inidoneità a produrre reddito comprovata da perizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i primi due motivi e assorbito il terzo, ha cassato la sentenza n. 9618/9/2017 della CTR e ha rinviato la causa ad una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania affinché valuti in modo coerente e completo se, oltre all'individuabilità e alla perimetrabilità, sussistano gli altri requisiti necessari per la classificazione catastale come unità collabenti (F/2). Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.
Norme richiamate
D.M. 28/1998 (art.3, comma 2)
art.3, comma 2, D.M. 28/1998
La CTR aveva interpretato la norma affermando che la categoria F/2 richiede unità che abbiano perso la capacità reddituale e che non sia ammissibile per unità non individuabili/non perimetrabili; la Cassazione ha censurato l'applicazione incoerente della norma e ha disposto che la CTR debba riconsiderare se, oltre all'individuabilità/perimetrabilità, sussistano gli ulteriori requisiti della collabenza.
Circolare Agenzia delle Entrate n.27/E del 13/6/2016
Circolare n.27/E del 13/6/2016
La circolare è richiamata dalla motivazione della CTR; la Cassazione ha ritenuto che l'interpretazione e l'applicazione di tale circolare, rispetto alla prova della fatiscenza, siano state incoerenti e vadano riesaminate con motivazione non contraddittoria.
Codice di Procedura Civile, art.360, comma 1, n.3
art.360, comma 1, n.3 c.p.c.
Invocato per censurare la falsa applicazione della norma amministrativa/tecnica; la Corte ha ritenuto fondato il vizio di motivazione relativo alla interpretazione normativa operata dalla CTR.
Codice di Procedura Civile, art.360, comma 1, n.5
art.360, comma 1, n.5 c.p.c.
Invocato per l'omesso esame di fatti controversi e decisivi (la fatiscenza e l'inidoneità a produrre reddito); la Corte ha ritenuto che tali profili non siano stati valutati correttamente e ha cassato la decisione.
Codice di Procedura Civile, art.132, comma 1, n.4
art.132, comma 1, n.4 c.p.c.
Richiamato per la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha accertato l'insanabile contraddittorietà e per questo ha cassato la pronuncia.
Massime di principio
- Per la classificazione catastale in F/2 (unità collabenti) è necessario valutare congiuntamente la perdita della capacità reddituale e gli aspetti di individuabilità/perimetrabilità: la mera individuabilità non esclude di per sé la collabenza, va accertato se sussistono tutti i requisiti di fatto (fatiscenza, inidoneità a produrre reddito).
- La prova tecnica (perizia) sullo stato dei luoghi è rilevante e deve essere valutata dal giudice; l'Ufficio che rifiuta la variazione deve motivare specificamente i motivi della rettifica.
- Il giudice d'appello deve motivare in modo coerente e non contraddittorio: incongruenze gravi nella motivazione possono comportare la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
- In controversie catastali/tributarie il ricorso per cassazione può avere efficacia se dimostra sia errori di diritto (errata interpretazione normativa) sia vizi di motivazione o omissione nell'esame di fatti decisivi.
- In casi simili conviene produrre documentazione tecnica dettagliata (perizie, fotografie, rilievi) e affrontare preventivamente gli elementi di individuabilità e perimetrabilità per impedire che tali profili siano usati dall'Amministrazione per escludere la collabenza senza valutare la reale perdita di capacità reddituale.
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