Provvedimento AGCM A568B n. 31454 del 11/02/2025
AGENZIE DI VIAGGIO/PRENOTAZIONI VOLI RYANAIR – INFORMAZIONI FORNITE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM contesta a Ryanair DAC, e nel quadro istruttorio anche a Ryanair Holdings Plc per gli aspetti documentali acquisiti, di avere fornito risposte inesatte, incomplete o fuorvianti a due richieste di informazioni del 31 ottobre e del 14 dicembre 2023 nell’ambito dell’istruttoria A568 sulle condotte della compagnia verso le agenzie di viaggio e le prenotazioni voli. L’Autorità ritiene che la documentazione poi emersa nelle ispezioni del 8 marzo 2024 dimostri la disponibilità di documenti strategici interni non trasmessi, con conseguente possibile violazione dell’art. 14, comma 5, lett. d), l. 287/1990. Il provvedimento non conclude il merito dell’abuso di posizione dominante, ma apre la fase di contestazione della specifica infrazione procedurale.
Ryanair DAC: contestata la violazione dell'art. 14, comma 5, lett. d), l. 287/1990 per informazioni inesatte/incomplete/ fuorvianti nelle richieste istruttorie AGCM; procedimento ancora in fase di contestazione.
Ryanair DAC – informazioni fornite all’AGCM nell’istruttoria A568
Il provvedimento riguarda la fase procedurale del caso A568, originariamente avviato per un possibile abuso di posizione dominante di Ryanair DAC nei rapporti con le agenzie di viaggio e con il canale di prenotazione tramite GDS. In questa decisione l’Autorità non si pronuncia sul merito dell’abuso, ma contesta alla società di avere reso risposte inesatte, incomplete o fuorvianti a richieste istruttorie di informazioni.
Parti e contesto istruttorio
L’istruttoria principale era stata avviata nei confronti di Ryanair DAC, primo operatore nel trasporto aereo di linea passeggeri sui voli che interessano aeroporti italiani. L’oggetto dell’indagine riguardava la possibile preclusione agli acquisti dei biglietti Ryanair da parte delle agenzie di viaggio, fisiche e online, nonché l’offerta di condizioni peggiorative tramite GDS, con conseguente ostacolo alla vendita di biglietti e servizi turistici e possibile pregiudizio per il benessere dei consumatori.
Successivamente, il procedimento è stato esteso soggettivamente a Ryanair Holdings Plc. Le attività ispettive sono state svolte presso le sedi di Ryanair Holdings Plc e Ryanair DAC a Dublino l’8 marzo 2024, con il supporto della Competition and Consumer Protection Commission, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento CE n. 1/2003 e dell’art. 24 della Direttiva (UE) n. 1/2019.
Richieste di informazioni e contenuto delle risposte
L’AGCM ha effettuato due richieste di informazioni:
- il 31 ottobre 2023, chiedendo elementi utili a ricostruire caratteristiche, struttura e operatività del gruppo Ryanair in Italia, con specifica richiesta dei business plan relativi all’Italia elaborati nel periodo 2021-2023;
- il 14 dicembre 2023, richiedendo la precisazione circa l’esistenza di documenti di pianificazione strategica comunque denominati, relativi anche solo in parte alle attività in Italia, e la trasmissione integrale dei documenti predisposti nel periodo 2021-2023.
Nella seconda richiesta l’Autorità chiariva che la nozione di gruppo Ryanair comprendeva Ryanair Holdings plc e le sue controllate, e che erano irrilevanti sia la denominazione formale dei documenti sia la loro forma materiale, potendo trattarsi anche di presentazioni, documenti per il consiglio di amministrazione o verbali.
Ryanair DAC ha fornito risposte molto limitate, trasmettendo solo documenti già disponibili sul sito internet del gruppo. L’Autorità ritiene quindi che la società non abbia effettivamente fornito la documentazione strategica interna richiesta.
Accertamenti ispettivi e documentazione acquisita
Nel corso delle ispezioni del marzo 2024 sono stati acquisiti documenti che, secondo l’AGCM, dimostrano l’esistenza di materiale interno non trasmesso in risposta alle richieste di informazioni. Il provvedimento osserva che solo dopo la decisione del Consiglio di Stato del 29 novembre 2024 l’Autorità ha potuto accedere alla documentazione ispettiva, ad eccezione degli atti per i quali Ryanair ha sollevato eccezioni di legal professional privilege. Successivamente, il 6 febbraio 2025, Ryanair DAC e Ryanair Holdings Plc hanno trasmesso copia della documentazione coperta da tali eccezioni, con oscuramenti delle parti ritenute privilegiate.
Qualificazione giuridica della condotta
Sulla base della documentazione acquisita, l’AGCM ritiene che Ryanair DAC si sia resa inottemperante alle richieste di informazioni del 31 ottobre e del 14 dicembre 2023, fornendo informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. In particolare, la condotta riguarderebbe le modalità di redazione della documentazione strategica interna e la mancata trasmissione di documenti effettivamente disponibili.
La fattispecie contestata è quella di cui all’art. 14, comma 5, lett. d), l. 287/1990, che prevede la sanzionabilità delle imprese che, in risposta a una richiesta di informazioni, forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non le forniscano nel termine stabilito.
Esito del provvedimento e termini procedimentali
Con il dispositivo l’Autorità:
- contesta formalmente a Ryanair DAC la violazione dell’art. 14, comma 5, lett. d), l. 287/1990;
- assegna 30 giorni dalla notificazione per presentare scritti difensivi, documenti e per chiedere di essere sentita;
- indica come responsabile del procedimento la dott.ssa Lucia Mazzarini;
- prevede la conclusione del procedimento entro 180 giorni dalla notificazione.
Non risultano in questo provvedimento l’irrogazione di sanzioni né una decisione finale sul presunto abuso di posizione dominante oggetto dell’istruttoria principale.
Punti principali
Origine dell’istruttoria e condotta sostanziale oggetto del procedimento principale
Il procedimento A568 era stato avviato nei confronti di Ryanair DAC per verificare un possibile abuso di posizione dominante, ai sensi dell’art. 3 l. 287/1990 e/o dell’art. 102 TFUE, consistito nel precludere alle agenzie di viaggio, fisiche e online, l’acquisto dei biglietti Ryanair tramite il sito della compagnia e nell’offrire condizioni peggiorative tramite GDS, con l’effetto di ostacolare la vendita di biglietti e servizi turistici e di favorire il canale diretto.
Richieste di informazioni e risposte della parte
L’AGCM ha inviato due richieste di informazioni a Ryanair DAC, il 31 ottobre e il 14 dicembre 2023, per ricostruire struttura, operatività e pianificazione strategica del gruppo Ryanair in Italia, incluse le eventuali business plan 2021-2023 e altri documenti di pianificazione strategica comunque denominati. Ryanair ha risposto in modo limitato, trasmettendo sostanzialmente solo documenti già pubblicamente disponibili sul sito del gruppo e non la documentazione interna richiesta.
Accertamenti ispettivi e acquisizione documentale
Nel corso delle ispezioni del 8 marzo 2024 presso le sedi di Ryanair Holdings Plc e Ryanair DAC a Dublino, svolte con il supporto della Competition and Consumer Protection Commission ai sensi dell’art. 22 Reg. CE 1/2003 e dell’art. 24 della Direttiva (UE) n. 1/2019, sono stati acquisiti documenti interni che l’Autorità ritiene rilevanti. Solo dopo la riforma in appello dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio, l’AGCM ha potuto accedere ai documenti ispettivi, mentre quelli coperti da legal professional privilege sono stati successivamente trasmessi con oscuramenti.
Valutazione dell’Autorità sulla mancata collaborazione
Sulla base del confronto tra le risposte fornite e la documentazione acquisita, l’AGCM ritiene che Ryanair DAC abbia fornito informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, in particolare sulle modalità di redazione della documentazione strategica interna, omettendo di trasmettere documenti effettivamente nella propria disponibilità. Tali circostanze sono ritenute idonee a integrare la violazione dell’art. 14, comma 5, lett. d), l. 287/1990.
Esito del provvedimento e prossimi passaggi
Il provvedimento non accerta ancora la responsabilità finale né irroga sanzioni, ma contesta formalmente a Ryanair DAC la violazione procedurale e apre il termine di 30 giorni per memorie difensive, documenti e richiesta di audizione. Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla notificazione del provvedimento.
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