Provvedimento AGCM A573 n. 31489 del 06/03/2025
SHOPPER BIO-COMPOSTABILI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM, nell’ambito del procedimento A573 relativo a presunte violazioni dell’art. 102 TFUE nel mercato degli shopper bio-compostabili nei confronti di Novamont S.p.A. ed Eni S.p.A., non decide nel merito ma dispone una proroga del termine di conclusione del procedimento. La proroga è concessa su istanza di Novamont per consentire un più ampio esercizio del diritto di difesa, in ragione della comunicazione delle risultanze istruttorie già inviata alle parti. Il nuovo termine di chiusura è fissato al 13 giugno 2025.
Novamont S.p.A. ed Eni S.p.A. - abuso di posizione dominante nel mercato degli shopper bio-compostabili - proroga del termine di conclusione del procedimento
Novamont/Eni – shopper bio-compostabili: proroga del termine di conclusione del procedimento
Il provvedimento non contiene un accertamento nel merito, ma dispone una proroga del termine finale dell’istruttoria avviata nei confronti di Novamont S.p.A. ed Eni S.p.A. per presunte violazioni dell’art. 102 TFUE nel mercato degli shopper bio-compostabili.
Parti e oggetto del procedimento
Il procedimento A573 riguarda le società Novamont S.p.A. ed Eni S.p.A. ed è stato avviato ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 per accertare l’esistenza di condotte abusive in violazione dell’art. 102 TFUE. Il provvedimento richiama inoltre il Regolamento (CE) n. 1/2003 e il D.P.R. n. 217/1998.
Fase istruttoria e sviluppo procedimentale
L’AGCM precisa che la delibera di avvio n. 31143 del 26 marzo 2024 aveva fissato il termine di conclusione del procedimento al 30 aprile 2025. Nel corso dell’istruttoria, in data 21 febbraio 2025, è stata inviata alle parti la comunicazione delle risultanze istruttorie ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 217/1998.
Istanza di proroga e ragioni accolte dall’Autorità
Novamont S.p.A., con istanza del 27 febbraio 2025, ha chiesto una proroga di almeno venti giorni del termine di cui all’art. 14, comma 4, del D.P.R. 217/1998, rappresentando la necessità di esercitare più compiutamente il diritto di difesa. L’Autorità ha condiviso l’esigenza di garantire alle parti il più ampio esercizio del diritto di difesa e ha ritenuto necessario prorogare il termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria.
Esito: proroga del termine di conclusione
Poiché la proroga della fase istruttoria comporta anche la necessità di estendere il termine conclusivo del procedimento, l’AGCM ha deliberato la proroga della scadenza finale dal 30 aprile 2025 al 13 giugno 2025. Il provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità.
Punti principali
Oggetto del procedimento
Il provvedimento riguarda il procedimento istruttorio avviato nei confronti di Novamont S.p.A. ed Eni S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni dell’art. 102 TFUE nel settore degli shopper bio-compostabili.
Fase procedimentale e istanza di proroga
L’Autorità dà atto che la comunicazione delle risultanze istruttorie è stata inviata alle parti il 21 febbraio 2025. Successivamente, Novamont ha chiesto il 27 febbraio 2025 una proroga di almeno venti giorni del termine di cui all’art. 14, comma 4, del D.P.R. 217/1998, per esercitare più congruamente i propri diritti di difesa.
Decisione dell’Autorità
Ritenuta la necessità di assicurare alle parti il più ampio esercizio del diritto di difesa, l’AGCM proroga il termine infra-procedimentale di conclusione della fase istruttoria e, conseguentemente, il termine di conclusione del procedimento.
Nuova scadenza
Il termine di conclusione del procedimento, originariamente fissato al 30 aprile 2025, è prorogato al 13 giugno 2025.
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