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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A476D n. 31469 del 25/02/2025

CONAI-GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA-REVISIONE IMPEGNI

AGCMA476D

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento non decide nel merito dell’istruttoria antitrust originaria, ma dispone la proroga del termine di conclusione del procedimento A476D avviato per valutare l’istanza di revoca degli impegni resi obbligatori nel 2015 da CONAI e COREPLA. L’istruttoria riguarda il settore dell’avvio al riciclo dei rifiuti da imballaggi in plastica speciali secondari e terziari e nasce dalle modifiche normative e fattuali intervenute nel tempo, che secondo i Consorzi renderebbero gli impegni non più di immediata e piena applicazione. L’Autorità ritiene necessario acquisire ulteriori elementi, anche alla luce delle osservazioni e delle informazioni prodotte da Aliplast, e proroga il termine al 30 aprile 2025.

CONAI e COREPLA: revisione/revoca degli impegni nel procedimento A476D sull’avvio al riciclo dei rifiuti da imballaggi in plastica; proroga del termine istruttorio al 30 aprile 2025

CONAI e COREPLA: revisione degli impegni nel caso sui rifiuti da imballaggi in plastica

Il provvedimento riguarda il procedimento A476D, avviato per valutare l’istanza di revoca degli impegni resi obbligatori dall’AGCM nel 2015 nei confronti di CONAI e COREPLA. Il contesto è quello dell’istruttoria originaria ex art. 102 TFUE relativa al mercato dell’avvio al riciclo dei rifiuti da imballaggi in plastica speciali secondari e terziari.

Origine del caso e quadro procedurale

L’Autorità richiama il procedimento istruttorio A476, avviato il 17 luglio 2014 ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 nei confronti di:

  • CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi;
  • COREPLA, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica;
  • il sistema autonomo P.A.R.I. di Aliplast S.p.A., quale parte segnalante.

L’oggetto dell’istruttoria originaria era l’accertamento di eventuali violazioni dell’art. 102 TFUE da parte dei Consorzi in relazione ai comportamenti nel mercato dell’avvio al riciclo dei rifiuti da imballaggi in plastica speciali secondari e terziari. Nel 2015, con delibera n. 25609 del 3 settembre, l’AGCM ha reso obbligatori gli impegni presentati da CONAI e COREPLA ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, L. 287/1990, senza fissare un termine di cessazione.

Istanza di revoca degli impegni

Il 20 settembre 2024 CONAI e COREPLA hanno chiesto la revoca degli impegni, sostenendo che, alla luce delle modifiche intervenute nel settore e dell’evoluzione del quadro normativo e fattuale, tali impegni non sarebbero più di immediata e piena applicazione.

A supporto della richiesta sono state depositate ulteriori informazioni il 4 ottobre 2024. Aliplast ha presentato osservazioni l’11 ottobre 2024, e ha poi trasmesso ulteriori comunicazioni il 28 e 29 gennaio e il 5, 14 e 21 febbraio 2025.

Avvio del procedimento A476D e necessità di approfondimenti

Con delibera n. 31348 del 22 ottobre 2024 l’AGCM ha avviato il procedimento A476D nei confronti di CONAI e COREPLA per valutare, in contraddittorio con le parti e con eventuali terzi interessati, l’istanza di revoca degli impegni. Il termine di conclusione era stato fissato al 28 febbraio 2025.

Nel provvedimento del 25 febbraio 2025 l’Autorità afferma di dover acquisire ulteriori elementi utili per una compiuta valutazione della richiesta, anche alla luce delle ulteriori informazioni prodotte da Aliplast. L’AGCM ritiene inoltre opportuno integrare il contraddittorio anche con la stessa Aliplast e garantire alle parti il più ampio esercizio del diritto di difesa.

Esito: proroga del termine

Il provvedimento non decide ancora sulla revoca o conferma degli impegni. L’unica determinazione adottata è la proroga del termine di conclusione del procedimento dal 28 febbraio 2025 al 30 aprile 2025.

Rilievo antitrust del provvedimento

Il testo è un atto endoprocedimentale, privo di accertamento finale dell’illecito o di sanzioni. Il riferimento sostanziale resta l’art. 102 TFUE, nell’ambito di una revisione di impegni ex art. 14-ter L. 287/1990 già resi obbligatori dall’Autorità nel 2015.

Punti principali

Origine del procedimento e oggetto dell’istruttoria

L’AGCM richiama il procedimento originario A476, avviato nel 2014 nei confronti di CONAI, COREPLA e del sistema autonomo P.A.R.I. di Aliplast per possibili violazioni dell’art. 102 TFUE nel mercato dell’avvio al riciclo dei rifiuti da imballaggi in plastica speciali secondari e terziari. Nel 2015 gli impegni presentati da CONAI e COREPLA furono resi obbligatori senza termine di cessazione. Con il procedimento A476D l’Autorità valuta ora l’istanza di revoca di tali impegni, presentata dai Consorzi nel 2024.

Istanza di revoca degli impegni e contraddittorio

I Consorzi hanno chiesto la revoca degli impegni sostenendo che, per effetto dell’evoluzione normativa e fattuale del settore, gli stessi non sarebbero più di immediata e piena applicazione. L’Autorità ha acquisito informazioni integrative dai Consorzi e osservazioni di Aliplast, oltre a ulteriori elementi trasmessi da quest’ultima tra gennaio e febbraio 2025, ritenendo necessario integrare il contraddittorio e approfondire la valutazione prima di decidere sulla revoca.

Esito del provvedimento

Non viene assunta una decisione sul merito della revoca degli impegni. L’AGCM dispone soltanto la proroga del termine di conclusione del procedimento, originariamente fissato al 28 febbraio 2025, che viene differito al 30 aprile 2025 per consentire l’ulteriore istruttoria.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfueimpegnirevisioni procedimentalimercato dei rifiuti da imballaggi in plastica

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