Cassazione Penale, Ordinanza n. 20072/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati aggravati indicati in rubrica. Il ricorso contiene un unico motivo: si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla valutazione compiuta dal giudice del rinvio sul trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte di rinvio avrebbe operato una reformatio in peius nella quantificazione della pena, mentre la sentenza rescindente aveva rilevato un errore percettivo della precedente Corte di appello, la quale in motivazione aveva indicato un aumento di mesi tre per le aggravanti, pur confermando poi nel dispositivo la pena di un anno già stabilita dal primo giudice. Secondo la Corte di cassazione, però, il rinvio era limitato a chiarire la difformità tra motivazione e dispositivo, senza vincolo a un determinato quantum di aumento, salvo il divieto di superare la pena di primo grado in assenza di appello della parte pubblica. La Corte rileva inoltre che il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato l'appello inammissibile per genericità proprio sul punto della quantificazione degli aumenti di pena.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte afferma che non vi è stata reformatio in peius: la prima sentenza di appello aveva commesso un errore nel riportare in motivazione il quantum della pena di primo grado, ma il dispositivo aveva confermato il trattamento sanzionatorio; il giudice di rinvio doveva soltanto chiarire tale anomalia, nei limiti del decisum rescindente. Il ricorso è inoltre ritenuto non confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la genericità dell'appello sul punto della pena.
Norme richiamate
artt. 61 nn. 1 e 5 c.p.
richiamati come aggravanti contestate nei reati oggetto di condanna; non vengono oggetto di specifica interpretazione autonoma nel provvedimento
art. 423 c.p.
norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna; citata solo per individuare il titolo di reato
art. 425 c.p.
norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna; citata solo per individuare il titolo di reato
art. 616 c.p.p.
richiamato implicitamente nella statuizione finale di condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente: quando l'annullamento è disposto per chiarire un errore percettivo o una difformità tra motivazione e dispositivo, il giudice del rinvio non è vincolato a un determinato quantum sanzionatorio, salvo i limiti espressamente derivanti dal decisum e dal divieto di aggravare la posizione dell'imputato in assenza di impugnazione della parte pubblica.
- Non integra di per sé reformatio in peius la correzione, da parte del giudice del rinvio, di un'anomalia motivazionale che abbia riportato erroneamente un dato di pena, se il dispositivo della precedente decisione aveva già espresso la volontà di confermare il trattamento sanzionatorio originario.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a reiterare censure già superate dalla motivazione decisiva, specie se la decisione di merito ha dichiarato l'appello inammissibile per genericità sul punto devoluto.
- La censura sulla determinazione della pena richiede una devoluzione specifica e non generica nel giudizio di merito; in mancanza di specificità dell'appello sul punto, la questione non può essere utilmente riproposta in cassazione come vizio motivazionale.
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