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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22911/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa esecuzione dell'interrogatorio preventivo dell'indagato prima dell'adozione della misura cautelare personale (custodia in carcere) in violazione dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p.; dedotta conseguente nullità dell'ordinanza applicativa della misura ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis, c.p.p.; censura del Tribunale del riesame per avere ritenuto tardiva l'eccezione non sollevata nell'interrogatorio postumo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato l'obbligatorietà dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater (salvo le deroghe delle lett. a) e b) dell'art. 274), e che l'omissione integra una nullità "genetica" dell'ordinanza applicativa della misura cautelare ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis. Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (informazione provvisoria n.2/2026), ha stabilito che tale nullità, di regime intermedio, può essere dedotta per la prima volta davanti al Tribunale del riesame o rilevata d'ufficio da questo anche se non eccepita in sede di interrogatorio di garanzia. Di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP del 5 dicembre 2025, ha disposto l'immediata liberazione di Dampha Buba (se non detenuto per altra causa) e ha ordinato la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Obbliga il giudice a procedere all'interrogatorio preventivo dell'indagato prima dell'adozione della misura cautelare quando previsto; omissione integra causa di nullità genetica dell'ordinanza cautelare salvo le deroghe previste dall'art. 274 lett. a) e b).

  • art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Sanziona la nullità dell'ordinanza genetica in caso di omissione dell'interrogatorio preventivo; la Corte ha ritenuto applicabile tale nullità con effetto ex tunc.

  • art. 274, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen.

    Stabilisce le esigenze cautelari che giustificano deroga all'obbligo di interrogatorio preventivo: le lett. a) e b) (esigenze di conservazione delle prove o di incolumità delle persone, ecc.) consentono la deroga; la lett. c) (pericolo di reiterazione) non costituisce deroga automatica e, se presente, rende necessario l'interrogatorio preventivo salvo ulteriori deroghe espressamente previste.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    pubblicata in G.U. n. 187 del 10 agosto 2024, in vigore dal 25 agosto 2024

    Ha introdotto/precisato l'obbligo dell'interrogatorio preventivo per assicurare il confronto e la possibilità di difesa prima dell'applicazione della misura cautelare; la Corte ha richiamato questa novazione normativa come fondamento dell'obbligo.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Riguarda la classificazione delle nullità; la questione se l'omissione dell'interrogatorio costituisca nullità di regime intermedio è stata chiarita in senso affermativo dalle Sezioni Unite e applicata dalla Corte.

  • art. 626, cod. proc. pen.

    Prevede la comunicazione al Procuratore generale in caso di annullamento di provvedimenti cautelari; la Corte ha disposto l'immediata segnalazione ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • L'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. è requisito procedurale obbligatorio prima dell'adozione della custodia cautelare quando non ricorrano le specifiche deroghe di legge; la sua omissione comporta la nullità dell'ordinanza cautelare con effetto ex tunc.
  • La nullità per omissione dell'interrogatorio è una nullità "genetica" o a regime intermedio che può essere sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame e può essere rilevata d'ufficio dal giudice del riesame anche se non dedotta in sede di interrogatorio di garanzia.
  • L'interrogatorio di garanzia eseguito dopo l'adozione della misura non sana l'omissione dell'interrogatorio preventivo nei casi in cui quest'ultimo era obbligatorio; dunque la difesa deve chiedere l'annullamento e la cessazione immediata della misura se sussiste la violazione.
  • Quando la misura cautelare è adottata per il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) la valutazione sull'obbligo dell'interrogatorio deve essere rigorosa: il rischio di reiterazione non esime automaticamente dal preventivo confronto con l'indagato salvo che ricorrano specifiche e legittime deroghe.
  • Strategia difensiva pratica: eccepire immediatamente l'omissione dell'interrogatorio preventivo (anche in sede di riesame) e richiedere l'annullamento dell'ordinanza cautelare e la liberazione; segnalare la violazione alle autorità competenti perché il Tribunale del riesame può rilevarla d'ufficio.

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