Cassazione Penale, Sentenza n. 34703/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile una istanza di revisione della sentenza irrevocabile di condanna (Corte d'assise di appello di Lecce) per omicidio volontario commesso il 3 ottobre 1991. Il motivo unico dedotto in Cassazione era errore di fatto nella motivazione: si sosteneva che la condanna si era basata su una visura camerale ritenuta falsa (visura del 5 gennaio 1993) e che la visura storica acquisita nel maggio 2019 dimostrerebbe invece che il ricorrente aveva ceduto le sue quote nella societa' Pedana Sud nell'aprile 1990, cioè prima del delitto, eliminando il movente attribuito al ricorrente. Inoltre si denunciava un presunto abuso d'ufficio dei giudici per non aver verificato la reale posizione societaria del ricorrente, con la conseguenza che la istanza di revisione attuale non sarebbe un mero duplicato della precedente ma poggerebbe su un diverso profilo (abuso di ufficio) rispetto alla sola falsità del documento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la nuova istanza non apportava fatti o elementi di novità rispetto alla precedente richiesta di revisione già respinta: entrambe le istanze si fondavano sostanzialmente sulla stessa visura camerale del 20 maggio 2019 e sull'assunto della falsità della visura del 1993. La Corte ha ritenuto sussistere coincidenza dei contenuti, non essendo la diversa angolazione (abuso di ufficio) idonea a determinarne la novità. Ha inoltre osservato che il movente, pur rilevante, non è di per sé elemento decisivo capace di determinare da solo la condanna e che le istanze erano generiche e limitate a sostenere l'interesse del ricorrente collegato alla posizione societaria. Per tali ragioni la dichiarazione di inammissibilità è stata confermata e, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00 per la colpa nell'atto impugnatorio.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Richiamato per giustificare il trattamento del ricorso senza l'intervento orale delle parti; la causa è stata trattata con le parti che hanno concluso per iscritto secondo la disciplina emergenziale e di semplificazione processuale
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94 (comma secondo richiamato)
Richiamato come norma di coordinamento che mantiene applicabili disposizioni procedurali straordinarie per le impugnazioni proposte entro termini stabiliti; usato per confermare la procedura adottata
Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, art. 11, comma 7 (convertito)
Parte del complesso normativo citato per motivare l'applicazione delle norme procedurali transitorie al procedimento in esame
Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176
Riferimento alla conversione del precedente decreto-legge richiamato; conferma la base normativa per la procedura adottata
Art. 606 cod. proc. pen.
Norma invocata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità deriva da profili di colpa contenuti nell'atto, l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende (sanzione pecuniaria)
Massime di principio
- Una istanza di revisione è inammissibile se si limita a riproporre, senza elementi nuovi e rilevanti, argomenti già valutati e rigettati in precedenti istanze: la novità fattuale o probatoria è requisito essenziale.
- La mera diversa 'angolazione' o inquadramento giuridico di fatti già esistenti (es. spostare l'argomentazione da 'falsità documentale' ad 'abuso di ufficio') non basta a caratterizzare la novità dell'istanza di revisione se il nucleo fattuale resta lo stesso.
- La falsità di un documento acquisito nel processo presupposto deve essere dimostrata con elementi decisivi e inattaccabili non già esaminati, per incidere sulla valutazione della revisione; occorre che emergano elementi nuovi, non disponibili o non valutati nei precedenti provvedimenti.
- Il movente può concorrere come elemento del quadro probatorio ma raramente da solo è idoneo a determinare la condanna: la valutazione della revisione deve considerare la complessità e la coesione degli elementi di prova complessivamente acquisiti.
- Quando l'istanza di revisione è priva di elementi nuovi e si configura come reiterazione colposa, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie verso la cassa delle ammende ai sensi del codice di procedura penale.
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