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Sentenza

Sentenza n. 138/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: - del D.D.G. n. 1316 del 09 ottobre 2025 della Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento regionale della Formazione Professionale, con il quale è stato pubblicato l'elenco delle progettazioni esecutive ammesse con riserva al finanziamento a valere sull’Avviso pubblico n.7/2023 – 2ª Finestra, di cui al D.D.G. n. 928 del 17 luglio 2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

Giustizia amministrativa202502419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Elenco delle progettazioni esecutive ammesse con riserva al finanziamento regionale, nella parte relativa al mancato soddisfacimento delle istanze dell’associazione per esaurimento delle risorse

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato il decreto regionale che approvava l’elenco delle progettazioni esecutive ammesse con riserva al finanziamento previsto dall’Avviso pubblico n. 7/2023, sostenendo che alcune istanze relative alle attività formative da essa svolte non fossero state tempestivamente inoltrate a causa di difficoltà tecniche e di un malfunzionamento della piattaforma informatica. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice dei contratti pubblici, degli artt. 3 e seguenti della l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per violazione dei principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato e del favor partecipationis, errata valutazione dei fatti, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. In via preliminare, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità derivante dal mancato deposito della dichiarazione di conformità della procura alle liti cartacea depositata in copia informatica per immagine.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito la censura relativa al malfunzionamento della piattaforma e alla legittimità del mancato finanziamento. La ricorrente aveva depositato telematicamente una copia informatica per immagine della procura rilasciata su supporto cartaceo, ma il difensore non aveva reso la prescritta asseverazione di conformità all’originale. Il Collegio ha ritenuto che, quando la procura cartacea è depositata telematicamente mediante copia per immagine, l’attestazione di conformità costituisca requisito necessario affinché la procura possa valere come originale o copia conforme e, conseguentemente, affinché il difensore possa ritenersi validamente munito dello ius postulandi. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio che possono condurre alla decisione, incluso il profilo di inammissibilità della procura.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82…La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

    Il deposito telematico della copia informatica per immagine di un documento analogico richiede l’attestazione di conformità; solo la copia munita di tale attestazione equivale all’originale o alla copia conforme.

  • art. 13, comma 1-ter, norme di attuazione c.p.a.

    Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1.

    Gli adempimenti relativi ai ricorsi amministrativi sono eseguiti telematicamente secondo le regole tecniche applicabili.

  • art. 8 D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40

    Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.

    La procura cartacea depositata telematicamente mediante copia per immagine deve essere accompagnata dall’asseverazione di conformità sottoscritta digitalmente; l’omissione rende invalida la procura depositata e determina l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)

    Costituisce la base normativa dell’asseverazione di conformità della copia informatica per immagine del documento analogico.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo telematico, quando la procura alle liti è conferita su supporto cartaceo e depositata come copia informatica per immagine, il difensore deve attestare digitalmente la conformità della copia all’originale mediante l’asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2, CAD.
  • La mancata asseverazione della copia informatica per immagine della procura cartacea impedisce di considerare validamente depositata la procura alle liti e comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida rappresentanza tecnica.
  • La questione di inammissibilità rilevata d’ufficio deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., prima della definizione del giudizio.
  • La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. quando il vizio processuale relativo alla procura consente di decidere il ricorso senza esaminare le censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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