Ordinanza n. 353/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia in data 2 dicembre 2025, prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Tra i motivi ha dedotto il difetto di istruttoria, contestando l'affermazione dell'amministrazione secondo cui il reddito aziendale della società datrice di lavoro sarebbe insufficiente a sostenere i costi dell'assunzione, in relazione al requisito di un reddito imponibile o fatturato non inferiore a 30.000 euro annui. La difesa ha sostenuto che la situazione economico-finanziaria della società, risultante dal bilancio dell'esercizio 2024, avrebbe consentito l'assunzione del lavoratore.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ritenendo il ricorso assistito da un fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che il provvedimento appariva privo di una valutazione concreta sull'effettiva capacità della società di sostenere l'assunzione del singolo lavoratore e che, da una prima analisi del bilancio 2024, i ricavi e l'utile netto sembravano giustificare l'ulteriore costo dell'assunzione di altri lavoratori. L'amministrazione dovrà quindi riesaminare l'istanza sostituendo la valutazione generale sull'incapacità reddituale, posta a base del rigetto in blocco di numerose domande contestuali, con una valutazione individuale, caso per caso, adeguatamente ancorata ai dati di bilancio. Il periculum in mora è stato ravvisato nel rischio di allontanamento definitivo del cittadino straniero dal territorio nazionale, ove era entrato legittimamente con visto per motivi di lavoro. La cautela è stata concessa entro tali limiti, con rinvio della prosecuzione dell'incidente cautelare alla camera di consiglio del 25 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali fondamento, insieme alla normativa nazionale, della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica della capacità reddituale del datore di lavoro ai fini del nulla osta per lavoro subordinato deve essere concreta e individualizzata, riferita alla sostenibilità dell'assunzione del singolo lavoratore e non può esaurirsi in una valutazione generale sull'insufficienza reddituale della società.
- Quando l'amministrazione fonda il diniego o la revoca di più nulla osta su una valutazione reddituale comune, deve esaminare separatamente ciascuna posizione e ancorare la decisione ai dati economico-finanziari effettivamente disponibili, quali ricavi e utile netto risultanti dal bilancio.
- Il rischio di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino straniero legittimamente entrato con visto per motivi di lavoro integra un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.
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