Sentenza n. 34/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Questore della Provincia di Udine dd.17.02.2025, -OMISSIS-. Rinnovo sogg. di rigetto dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro subordinato; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/9/2025: del decreto del Questore della Provincia di Udine dd.21.07.2025 notificato in data 21.07.2025, -OMISSIS-. Rinnovo pse di rigetto dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: secondo diniego del Questore di Udine alla conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro subordinato o attesa occupazione, adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente impugnato il diniego del 17 febbraio 2025 e, dopo che il TAR aveva accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ha proposto motivi aggiunti contro il nuovo diniego del 21 luglio 2025. Ha dedotto violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 32 del d.lgs. 286/1998, con particolare riferimento all'assenza o alle modalità di acquisizione del parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione; violazione dell'art. 32, comma 1-bis, per carenza di motivazione; violazione dell'art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. 286/1998 e violazione dei doveri di buona fede dell'amministrazione. In memoria ha inoltre contestato la valutazione relativa alla disponibilità di un alloggio idoneo, il difetto di istruttoria e motivazione sugli ulteriori requisiti di legge e l'incidenza del precedente diniego sulla possibilità di reperire un'occupazione. A sostegno del requisito reddituale ha prodotto un contratto di lavoro stagionale part-time, una busta paga e una promessa di assunzione.
La decisione
Il TAR ha rigettato i motivi aggiunti. Ha ritenuto dirimente l'insussistenza del requisito reddituale. Il contratto di lavoro con decorrenza dal 1° aprile 2025 era stato stipulato il 25 marzo 2025, dopo la notifica del primo diniego e prima della proposizione del ricorso, in violazione dell'art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. 286/1998, poiché mancavano i presupposti per lo svolgimento dell'attività lavorativa nelle more del rilascio, rinnovo o conversione del permesso; pertanto il contratto non poteva fungere da indice di sufficienza o adeguatezza reddituale. La promessa di assunzione successiva non consentiva di stimare il reddito complessivo, non essendone indicata la durata. Il precedente contratto intermittente, valido solo dal 7 febbraio al 31 marzo 2025, era parimenti inidoneo per tipologia, durata e compenso. Il ricorrente non aveva quindi dimostrato né una fonte di reddito sufficiente né serie prospettive di occupazione duratura. Il diniego era coerente con gli artt. 32, commi 1 e 1-bis, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, nonché con il requisito dei mezzi di sussistenza previsto dall'art. 4, comma 3, del medesimo decreto. Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 5, comma 9, è ordinatorio e non impedisce la conclusione anticipata del procedimento quando l'istruttoria sia completata. Inoltre, il giudice ha rilevato l'inadeguata dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo, poiché mancava una dichiarazione di assenso del proprietario: una dichiarazione era stata resa dal conduttore e un'altra da una persona delegata alla stipula del contratto, non dai proprietari. Trattandosi di atto plurimotivato, la legittimità della ragione relativa al requisito reddituale era sufficiente a sorreggere il provvedimento, rendendo irrilevanti le censure sulle ulteriori autonome motivazioni, compresa quella relativa al parere ex art. 32. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 32, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 286/1998
previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente
La conversione del permesso di soggiorno per minore età è subordinata all'accertamento effettivo dei requisiti di legge, incluso il requisito reddituale e la sussistenza di serie prospettive di occupazione duratura.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati… quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
Il diniego o il rinnovo del permesso devono essere rifiutati quando non risultano integrati i requisiti richiesti per il soggiorno.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
termine massimo di 60 giorni
Il termine per la definizione del procedimento di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno è ordinatorio e non impedisce l'adozione anticipata del provvedimento, una volta completata l'istruttoria.
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998
In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno [...] lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa [...] a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta
L'attività lavorativa nelle more del procedimento è legittima solo in presenza della ricevuta della richiesta e degli altri adempimenti previsti; un rapporto instaurato senza tali presupposti non può dimostrare il requisito reddituale.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno
La disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti, o almeno di serie prospettive di un'occupazione duratura nella specifica ipotesi esaminata, costituisce requisito per il soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per minore età in un titolo per lavoro subordinato o attesa occupazione richiede l'effettiva dimostrazione dei requisiti previsti dalla legge, inclusa la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti o, secondo la specifica disciplina applicabile, di serie prospettive di un'occupazione duratura.
- Un rapporto di lavoro instaurato dopo la notifica del diniego alla conversione e in assenza dei presupposti previsti dall'art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. 286/1998 non può essere valorizzato come prova della sufficienza o adeguatezza reddituale ai fini del rilascio del permesso.
- Una promessa di assunzione priva dell'indicazione della durata del rapporto non consente, da sola, di stimare il reddito complessivo futuro e quindi non dimostra il requisito reddituale richiesto per il soggiorno.
- Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 è ordinatorio: l'amministrazione può concludere il procedimento prima della sua scadenza quando ritenga completata l'istruttoria.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificative è sufficiente a sorreggere l'atto e rende irrilevante, ai fini dell'annullamento, l'eventuale fondatezza delle censure rivolte contro le altre motivazioni.
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