Sentenza n. 525/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - della concessione suppletiva n. 2 del Registro in data 18.4.2024, rilasciata con atto dirigenziale dell’Ufficio competente del Comune di Monopoli prot. n. 28418 del 18.4.2024, avente ad oggetto la variazione della concessione demaniale marittima n. 27 del 24.4.2008 nella parte in cui ha fissato la scadenza della durata della stessa alla data del 31.12.2024, in luogo della scadenza al 31.12.2033 - e per quanto occorrer possa: - della delibera n. 284 del 28.12.2023, avente ad oggetto concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative ed altro, applicazione delle Leggi NN. 118/2022 E 14/2023. atto di indirizzo; - dell’atto del dirigente del Comune di Monopoli prot. n. 207/2024 del 2.1.2024 in pari data notificata a mezzo PEC avente ad oggetto “Proroga delle concessioni demaniali marittime vigenti. Adempimenti”; - della concessione suppletiva n. 3 del 21.3.2023, nella parte in cui ha ridotto la durata della concessione dal 31.12.2033 al 31.12.2023; - del provvedimento emesso dal dirigente dell’area organizzativa III Tecnica urbanistica, edilizia e lavori pubblici in data 5.1.2024, mediante apposizione del timbro sulla licenza suppletiva, che ha ridotto la durata della concessione demaniale marittima n. 27/2008 dal 31.12.2033 al 31.12.2024; - nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: concessione suppletiva n. 2 del 18 aprile 2024 e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nella parte in cui hanno fissato la scadenza della concessione demaniale marittima al 31 dicembre 2024 anziché al 31 dicembre 2033
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreative, ha contestato la rideterminazione in peius della durata della concessione, chiedendo l'annullamento della concessione suppletiva n. 2 del 18 aprile 2024 e, per quanto occorrente, della delibera comunale di indirizzo del 28 dicembre 2023, dell'atto dirigenziale del 2 gennaio 2024, della precedente concessione suppletiva che aveva fissato la scadenza al 31 dicembre 2023 e del provvedimento del 5 gennaio 2024. Le censure riproponevano i profili di illegittimità già dedotti in un precedente giudizio relativo alla medesima vicenda concessoria. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per duplicazione di una controversia già definita con sentenza passata in giudicato e, comunque, ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, la società ha nuovamente impugnato la delibera comunale n. 284 del 28 dicembre 2023, la precedente concessione suppletiva e gli atti presupposti, riproponendo le medesime censure già esaminate nel precedente giudizio, definito con sentenza del TAR Puglia n. 565/2024 e integralmente riformato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1128/2025, che ha rigettato l'impugnazione e ha definitivamente riconosciuto la legittimità degli atti comunali. Il giudicato ha quindi precluso una nuova delibazione sugli stessi atti e vizi. In secondo luogo, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare mediante motivi aggiunti l'atto successivo, anziché instaurare un nuovo autonomo giudizio. Il TAR ha inoltre rilevato la mancata impugnazione della concessione suppletiva intermedia che aveva già fissato la scadenza al 31 dicembre 2023. La concessione suppletiva n. 2 del 2024, differendo tale scadenza al 31 dicembre 2024, ha avuto natura ampliativa e favorevole per la concessionaria; di conseguenza, difettava un interesse personale, concreto e attuale all'impugnazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 4.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 99 c.p.a.
La sentenza richiama i principi affermati dall'Adunanza plenaria, senza applicare direttamente la disciplina della rimessione.
legge n. 118/2022
Richiamata quale fonte normativa applicata dal Comune nell'adozione dell'atto di indirizzo sulle concessioni demaniali marittime.
legge n. 14/2023
Richiamata insieme alla legge n. 118/2022 quale base dell'atto di indirizzo comunale sulle concessioni demaniali marittime.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza definitiva che abbia esaminato determinati atti e vizi di legittimità preclude la proposizione di un nuovo giudizio volto a ottenere una diversa delibazione dei medesimi atti e delle medesime censure.
- Quando, nel corso di un giudizio, sopravviene un atto strettamente connesso alla materia controversa, la contestazione dell'atto successivo deve essere proposta mediante motivi aggiunti, non attraverso un nuovo e autonomo ricorso, se ciò comporta la duplicazione del contenzioso già definito.
- Non sussiste un interesse personale, concreto e attuale all'annullamento di un provvedimento che, rispetto alla situazione giuridica anteriormente determinata, differisca in senso favorevole la scadenza di una concessione.
- La mancata impugnazione dell'atto che ha definitivamente fissato la scadenza sfavorevole della concessione impedisce di contestare successivamente un atto favorevole che si limiti a prorogare o differire tale scadenza.
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