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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36907/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni soggetti che, in relazione a un complesso immobiliare originariamente edificato dall'IACP, chiedevano di essere dichiarati proprietari per usucapione di locali fondaco, garage e di porzioni di giardino formalmente cointestati ad altri comproprietari. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che la destinazione pubblica del compendio non fosse cessata con il primo atto di cessione del 1971 ma solo con la dismissione dell'intero complesso, conclusa nel 1990 con la vendita dell'ultima unità; dall'altro, che l'uso esclusivo dei beni comuni non integrasse possesso utile ad usucapionem, essendo ravvisabile al più un possesso uti condominus. Con il primo motivo di ricorso in cassazione i ricorrenti denunciavano violazione degli artt. 830, 828, comma 2, 1158 e 1161 c.c., sostenendo che l'indisponibilità del bene pubblico dipende dalla effettiva destinazione pubblica e che questa era cessata già nel 1971, quando l'IACP aveva disposto la dismissione autorizzando la vendita ai singoli condomini; inoltre contestavano la rilevanza del pagamento dell'ultima rata ex art. 15 d.P.R. n. 2/1959, ritenendo tale disciplina funzionale solo a evitare operazioni speculative, non applicabile all'usucapione. Con il secondo e terzo motivo, poi assorbiti, deducevano violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato le prove del possesso ad excludendum sui beni rivendicati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico destinati a edilizia popolare, la sottrazione alla pubblica destinazione può avvenire solo nei modi stabiliti dalla legge e che non è sufficiente il mero inizio del procedimento di alienazione o la dismissione parziale del compendio. La destinazione pubblica cessa solo quando venga meno l'interesse pubblico all'intera costruzione, cioè con la vendita dell'ultima unità abitativa; pertanto, finché anche una sola unità resti destinata allo scopo pubblico, non può parlarsi di sdemanializzazione, neppure tacita, né di usucapibilità di diritti incompatibili con la destinazione del bene. Rigettato il primo motivo, gli altri due sono stati dichiarati assorbiti perché diretti contro l'altra ratio decidendi della sentenza impugnata. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata costituzione degli intimati. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 830 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 828, comma 2, c.c. per affermare che i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico restano sottratti all'usucapione finché permane la destinazione pubblica.

  • art. 828, comma 2, c.c.

    Usato per ribadire che i beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi previsti dalla legge.

  • art. 1158 c.c.

    Evocato dai ricorrenti per sostenere l'usucapione, ma ritenuto non operante in presenza di bene ancora destinato a pubblico servizio.

  • art. 1161 c.c.

    Evocato dai ricorrenti nel quadro della pretesa usucapione, ma non ritenuto idoneo a superare il regime di indisponibilità del bene pubblico.

  • art. 829 c.c.

    Richiamato per escludere la sdemanializzazione tacita in mancanza di atti o fatti univoci incompatibili con la volontà di perseguire lo scopo pubblico.

  • art. 115 c.p.c.

    Dedotto come vizio di violazione processuale nei motivi poi assorbiti, in relazione alla valutazione delle prove sul possesso ad excludendum.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto a seguito del rigetto.

  • art. 15 d.P.R. n. 2/1959

    Evocato dai ricorrenti per contestare che la proprietà privata sorga solo con il pagamento dell'ultima rata; la Corte ne ha escluso un uso estensivo tale da incidere sul caso di usucapione.

Massime di principio

  • I beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico destinati a edilizia popolare non possono essere usucapiti finché permane la destinazione pubblica dell'intero complesso o di una sua parte funzionalmente rilevante.
  • La sdemanializzazione o la cessazione dell'indisponibilità non coincide con il solo avvio del procedimento di alienazione, ma richiede il venir meno effettivo e completo dell'interesse pubblico alla destinazione del bene, normalmente con la dismissione dell'ultima unità.
  • In presenza di un compendio ancora in parte destinato allo scopo pubblico, non sono sufficienti atti non univoci o mere circostanze quantitative di dismissione parziale per desumere una sdemanializzazione tacita.
  • L'uso esclusivo di beni comuni o condominiali, ove compatibile con la comunione, non integra di per sé possesso utile ad usucapionem se non risulta un possesso inequivocamente esercitato uti dominus e non uti condominus.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe una ratio decidendi autonoma e la censura è infondata, i motivi diretti contro l'altra ratio restano assorbiti.

Come è indicizzato

MateriePossessoProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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