Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15499/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì, resa all'esito di rito abbreviato, per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. In cassazione ha dedotto un unico motivo, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura è stata ritenuta generica e meramente ripropositiva di questioni già esaminate dalla sentenza impugnata, che aveva escluso la tenuità valorizzando la disponibilità di quattro involucri di cocaina già pronti per la cessione e il rilevante grado di purezza della sostanza (82,2%).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, osservando che la decisione di merito era sorretta da argomentazioni razionali e che le diverse valutazioni prospettate dalla difesa si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacente a fini di spaccio in fattispecie di lieve entità

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità è stata esclusa perché incompatibile, nel caso concreto, con la disponibilità di più dosi già pronte per la cessione e con l'elevata purezza della droga

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso conseguono le spese del procedimento e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la concreta offensività della condotta sia apprezzata come non minima, anche in presenza di un reato astrattamente riconducibile a una fattispecie di minore gravità.
  • Quando il giudice di merito esclude la particolare tenuità del fatto con motivazione logica e coerente, la censura in cassazione non può risolversi in una mera richiesta di nuova valutazione degli elementi fattuali.
  • È manifestamente infondato il motivo che ripropone in modo generico una questione già decisa dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire la propria diversa lettura del compendio probatorio a quella, razionalmente motivata, adottata dai giudici di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.