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Sentenza

Sentenza n. 319/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Prefetto di Udine del 4 settembre 2025, -OMISSIS-, con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per asserita interruzione della residenza legale nel periodo 19 ottobre 2016 – 8 giugno 2018;

Giustizia amministrativa202500609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio che ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana per asserita interruzione della residenza legale nel periodo 19 ottobre 2016 – 8 giugno 2018

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura ha dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, ritenendo insussistente il requisito della residenza legale ininterrotta da almeno dieci anni. Ha dedotto: violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; violazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 e degli artt. 3 e 97 Cost., per avere l'Amministrazione interpretato la residenza legale in modo meramente formalistico, facendola coincidere con la continuità dell'iscrizione anagrafica; difetto assoluto di istruttoria ed eccesso di potere, per il mancato esame della presenza effettiva del ricorrente e del possesso di un valido permesso di soggiorno nel periodo controverso; difetto di motivazione; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; contraddittorietà tra la validità del permesso di soggiorno e il mancato riconoscimento della residenza legale. Il ricorrente ha inoltre chiesto, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost. La cancellazione anagrafica riguardava il periodo dal 19 ottobre 2016 all'8 giugno 2018; tuttavia, nel medesimo periodo, il ricorrente aveva continuato a lavorare presso lo stesso datore di lavoro, aveva mantenuto valido il permesso di soggiorno e non aveva lasciato il territorio italiano. Tali circostanze risultavano da buste paga, certificazioni fiscali e documentazione relativa al soggiorno.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento prefettizio. Ha preliminarmente affermato la propria competenza, trattandosi di un atto della fase preliminare del procedimento di acquisto della cittadinanza svolta dalla Prefettura, con effetti diretti limitati al relativo ambito territoriale. Nel merito, ha riconosciuto che la residenza legale decennale è normalmente verificata mediante le risultanze anagrafiche, ma ha precisato che l'iscrizione anagrafica costituisce una presunzione semplice, superabile mediante prova contraria. Nel caso concreto, la continuità lavorativa, il possesso di un valido permesso di soggiorno, l'assenza di espatrio e il successivo rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, oltre agli ulteriori elementi riguardanti il nucleo familiare, erano idonei a superare la presunzione negativa derivante dalla cancellazione anagrafica. L'Amministrazione si era invece limitata a rilevare il dato anagrafico, omettendo di acquisire elementi istruttori facilmente reperibili anche d'ufficio presso banche dati pubbliche. Il giudice ha ravvisato un deficit istruttorio significativo, destinato a riflettersi sulla motivazione, e ha ritenuto violato anche l'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, da interpretare secondo una concezione sostanziale della residenza legale, coerente con uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento. Sono stati ritenuti dirimenti il secondo, il terzo e il quarto motivo; non è stata quindi esaminata la questione del preavviso di rigetto né quella di costituzionalità. Il Prefetto dovrà rieditare l'attività conformandosi alla regola di diritto affermata. Le spese sono state compensate, ma il Ministero è stato condannato a rimborsare il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    Il requisito deve essere interpretato in senso sostanziale e non può essere fatto coincidere automaticamente con la continuità dell'iscrizione anagrafica.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

    si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica

    La residenza legale implica il soddisfacimento delle condizioni relative sia al soggiorno sia all'iscrizione anagrafica, ma il dato anagrafico non esaurisce necessariamente l'accertamento della situazione sostanziale.

  • art. 1, comma 3, lett. f), d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

    Prevede la produzione del certificato di residenza a corredo dell'istanza di cittadinanza.

  • art. 7, comma 3, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

    Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

    Disciplina gli obblighi anagrafici degli stranieri e conferma il collegamento tra iscrizione anagrafica e regolarità del soggiorno, senza rendere insuperabile il dato formale.

  • art. 6, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante devono essere effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani.

  • art. 15, comma 1, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Ribadisce la disciplina delle iscrizioni e variazioni anagrafiche degli stranieri regolarmente soggiornanti.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241

    Impone al responsabile del procedimento di accertare d'ufficio i fatti, disponendo gli atti necessari e adottando le misure per un'istruttoria adeguata e sollecita.

  • art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione deve riflettere un'istruttoria completa e dare conto delle ragioni per cui gli elementi rilevanti sono stati valutati in un determinato modo.

  • art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    La sua eventuale violazione è stata dedotta, ma non è stata esaminata perché il ricorso è stato accolto per altri motivi.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono richiamati quali parametri di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento a sostegno dell'interpretazione sostanziale della residenza legale.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento dell'obbligo del Ministero di rimborsare al ricorrente il contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per residenza, l'iscrizione anagrafica costituisce il mezzo privilegiato di prova della residenza legale decennale, ma integra una presunzione semplice e non una prova insuperabile.
  • La cancellazione anagrafica non consente di escludere automaticamente la continuità della residenza legale quando l'interessato fornisca una serie convergente di elementi oggettivi, quali la continuità lavorativa, il possesso di un valido titolo di soggiorno, l'assenza di espatrio e altri dati comprovanti la stabile presenza sul territorio nazionale.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva e non può limitarsi al dato anagrafico quando risultino o siano facilmente acquisibili elementi idonei a dimostrare una diversa situazione sostanziale.
  • L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti impone alla Prefettura di acquisire anche da banche dati pubbliche gli elementi istruttori facilmente reperibili che siano rilevanti per verificare la continuità della residenza legale.
  • Il requisito della residenza legale previsto dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 deve essere interpretato in senso sostanziale, secondo i principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento, e non mediante un automatismo fondato esclusivamente sulla continuità dell'iscrizione anagrafica.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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