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Sentenza

Sentenza n. 49/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Biella n. 4 del 14.1.2025;

Giustizia amministrativa202502776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Biella n. 4 del 14 gennaio 2025, recante condanna al pagamento di euro 738 oltre interessi legali a titolo di retribuzione per docenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a una sentenza civile notificata il 22 gennaio 2025 e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 738 oltre interessi legali. La sentenza azionata era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell'ottemperanza. Ha verificato la regolare produzione e notificazione del titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni applicabile anche al giudizio di ottemperanza e l'assenza di contestazioni sull'inadempimento ministeriale. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Biella e di pagare le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della reiterata inerzia amministrativa e del contenzioso seriale.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Costituiscono la base normativa dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il termine è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata può essere prodotta in copia attestata conforme all'originale; alla luce delle modifiche del d.lgs. 149/2022 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28 febbraio 2023.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro della soppressione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti dell'amministrazione che non esegua una sentenza civile passata in giudicato, purché il titolo sia regolarmente prodotto e notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione si applica anche all'azione diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'incarico è connesso ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può considerarsi compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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