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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2396

Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l’introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

Normativa europea32017R2396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga e rafforza il FEIS, aumentando la capacità della garanzia UE e ridefinendo alcune condizioni di funzionamento, con l’obiettivo di mobilitare maggiori investimenti privati e pubblici fino al 2020 e oltre. Rafforza l’addizionalità, amplia gli ambiti ammissibili, potenzia il sostegno alle PMI e l’azione del PECI, e introduce misure di trasparenza, governance e controllo sui conflitti di interesse e sulle giurisdizioni non cooperative. Interviene anche sul regolamento del MCE per trasferire risorse a favore del FEIS e adeguare le dotazioni finanziarie.

Modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per prorogare e rafforzare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), potenziare il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) e adeguare alcune dotazioni del meccanismo per collegare l’Europa.

Ambito di applicazione

Si applica agli interventi del FEIS e del PECI nell’ambito del quadro istituito dal regolamento (UE) 2015/1017, nonché alle risorse del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) disciplinato dal regolamento (UE) n. 1316/2013. Riguarda in particolare operazioni di finanziamento e investimento della BEI e del FEI, piattaforme di investimento, intermediari finanziari, banche e istituti nazionali di promozione, PMI e altri beneficiari finali, nei settori infrastrutturali, innovativi, sociali, digitali, ambientali e in altri ambiti ammissibili, con applicazione territoriale nell’Unione e, in alcuni casi, anche in operazioni transfrontaliere o con elementi extra-UE che promuovano investimenti nell’Unione. Sono previste esclusioni/limiti rilevanti per l’uso della garanzia UE: divieti collegati a riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode ed evasione/elusione fiscali, nonché a giurisdizioni non cooperative o paesi terzi ad alto rischio; inoltre il sostegno alle autostrade è ristretto a casi specifici indicati nell’allegato II modificato.

Proroga e rafforzamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2015/1017 per dare continuità al FEIS, considerato uno degli strumenti centrali del piano di investimenti per l’Europa. La logica è quella di mantenere la ripresa degli investimenti, aumentare la capacità di mobilitare capitale privato e sostenere progetti con forte valore aggiunto europeo, in particolare dove persistono fallimenti del mercato o investimenti subottimali.

Contesto e finalità

I considerando sottolineano che il FEIS ha già prodotto risultati concreti, ma che la domanda di investimenti resta inferiore ai livelli storici e che occorre consolidare il trend. Il regolamento mira quindi a prorogare il periodo di investimento, ampliare la capacità finanziaria del Fondo, rafforzarne l’addizionalità e migliorare la distribuzione geografica e settoriale degli interventi, con particolare attenzione alle PMI, alle regioni meno sviluppate e ai settori strategici per la crescita, l’occupazione e la competitività.

Ambito di intervento del FEIS

Il FEIS continua a sostenere operazioni che facciano fronte a fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali, ma l’elenco dei settori e delle tipologie di intervento viene ampliato e precisato. Tra gli ambiti espressamente richiamati figurano infrastrutture di trasporto, energia, ambiente e azione per il clima, innovazione, digitale, infrastrutture sociali, industria culturale e creativa, economia sociale, agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquacoltura e bioeconomia.

Particolare rilievo è dato a:

  • infrastrutture transfrontaliere e multi-statali;
  • componenti di progetto connessi all’azione per il clima;
  • progetti digitali legati a blockchain, Internet delle cose e sicurezza informatica;
  • progetti nelle regioni meno sviluppate e in transizione.

Addizionalità e selezione dei progetti

La disciplina dell’addizionalità è resa più stringente. Il sostegno FEIS deve riguardare operazioni che non sarebbero realizzabili, o non nella stessa misura, senza la garanzia UE e che presentano un profilo di rischio più elevato rispetto all’attività ordinaria della BEI. Il testo individua come segnali rilevanti di addizionalità la subordinazione, la partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, il carattere transfrontaliero, i rischi specifici di paese/settore/regione e i rischi tecnologici connessi all’innovazione.

Sono inoltre considerate particolarmente significative le infrastrutture fisiche che collegano più Stati membri, comprese quelle informatiche e a banda larga.

PMI, sottoprogetti e intermediari finanziari

Uno degli obiettivi centrali della riforma è il rafforzamento dello sportello PMI. Il regolamento prende atto della forte domanda di finanziamenti per le PMI e consente un maggiore ricorso a intermediari finanziari, veicoli d’investimento approvati, piattaforme di investimento e banche o istituti nazionali di promozione.

Per i sottoprogetti di piccola scala:

  • la BEI può delegare valutazione, selezione e monitoraggio;
  • il comitato per gli investimenti perde il diritto di approvare il ricorso alla garanzia UE sotto la soglia di 3 milioni di EUR per contributo FEIS al singolo sottoprogetto delegato;
  • il comitato direttivo può fornire orientamenti procedurali per i sottoprogetti pari o superiori a tale soglia.

Governo del FEIS, trasparenza e conflitti di interesse

La governance viene resa più articolata. Il comitato direttivo passa a cinque membri, con un esperto designato dal Parlamento europeo senza diritto di voto. È introdotto un richiamo alla parità di genere negli organi direttivi pertinenti.

Le decisioni del comitato per gli investimenti che autorizzano l’uso della garanzia UE devono essere pubbliche e accessibili, con motivazione centrata soprattutto sull’addizionalità. Il quadro di valutazione degli indicatori deve essere reso pubblico dopo la firma del progetto, con esclusione delle informazioni commerciali sensibili. È inoltre previsto che la BEI trasmetta semestralmente a Parlamento, Consiglio e Commissione l’elenco delle decisioni e dei relativi quadri di valutazione.

Sul piano dell’integrità, ogni membro del comitato per gli investimenti deve comunicare le informazioni necessarie per monitorare l’assenza di conflitti d’interesse, mentre il direttore generale deve informare il comitato direttivo di eventuali violazioni e proporre le misure appropriate.

Garanzia UE, fondo di garanzia e copertura finanziaria

La garanzia UE non può in alcun momento superare 26 miliardi di EUR. Di questi, non più di 16 miliardi possono essere disponibili prima del 6 luglio 2018. La disciplina del fondo di garanzia viene rafforzata con un importo-obiettivo pari al 35 % degli obblighi totali di garanzia UE.

Il regolamento prevede anche che, dal 1o luglio 2018, la Commissione riferisca sulle misure eccezionali da adottare se il fondo scende sotto il 50 % dell’importo-obiettivo o rischi di farlo entro un anno. Gli eventuali importi eccedenti l’importo-obiettivo, una volta ricostituita integralmente la garanzia, confluiscono nel bilancio dell’Unione come entrata interna con destinazione specifica.

Potenziamento del Polo europeo di consulenza sugli investimenti

Il PECI è rafforzato e orientato a diventare il punto unico di consulenza tecnica per i progetti di investimento nell’Unione. Il regolamento gli attribuisce un ruolo più attivo nella generazione e strutturazione dei progetti, nell’assistenza alle regioni meno sviluppate e in transizione, nel sostegno ai progetti transfrontalieri, nel supporto alla combinazione di fonti di finanziamento UE e nella promozione di piattaforme di investimento.

Tra le misure principali:

  • importo annuo di riferimento di 20 milioni di EUR fino al 31 dicembre 2020;
  • cooperazione con BEI, Commissione, banche o istituti nazionali di promozione e autorità di gestione dei fondi strutturali;
  • almeno un accordo di cooperazione con una banca o istituto nazionale di promozione per Stato membro, ove esistente;
  • presenza locale del PECI, ove necessario, per assistenza concreta e su misura.

Integrità fiscale, antiriciclaggio e giurisdizioni non cooperative

La BEI e il FEI non possono sostenere operazioni che contribuiscano a riciclaggio, finanziamento del terrorismo, elusione, frode o evasione fiscale. Sono esclusi anche rapporti con soggetti stabiliti in giurisdizioni segnalate nella politica UE sulle giurisdizioni non cooperative o con paesi terzi ad alto rischio, salvo il rispetto effettivo delle regole di trasparenza e scambio di informazioni.

Le due istituzioni devono inoltre rendicontare annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio l’attuazione della propria politica in materia, indicando i dati per paese e l’elenco degli intermediari coinvolti.

Modifiche al meccanismo per collegare l’Europa

Il regolamento modifica anche il regolamento (UE) n. 1316/2013. La dotazione del MCE per il periodo 2014-2020 è fissata a 30.192.259.000 EUR, ripartita tra trasporti, telecomunicazioni ed energia. Sono inoltre previste, in deroga alle ordinarie regole finanziarie, destinazioni specifiche interne al FEIS fino a 125 milioni di EUR per le entrate e i rimborsi di alcuni strumenti finanziari e fino a 25 milioni di EUR per il fondo Marguerite.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga e rafforzamento del FEIS

La garanzia UE è fissata a un massimo di 26 miliardi di EUR per l’intero periodo di investimento, con un massimo di 16 miliardi di EUR disponibili prima del 6 luglio 2018. Il FEIS è prorogato fino al 31 dicembre 2020 per la concessione della garanzia, con contratti da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2022 per le operazioni BEI e FEI. L’obiettivo di investimento è rafforzato fino ad almeno 500 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi entro il 2020.

Addizionalità e profilo di rischio

La nozione di addizionalità è riscritta: il FEIS sostiene operazioni che rispondono a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che non sarebbero effettuate, o non nella stessa misura, senza il FEIS. I progetti devono di norma avere un profilo di rischio più elevato rispetto alle operazioni ordinarie della BEI. Sono indicati come segnali importanti di addizionalità, tra gli altri, subordinazione, condivisione del rischio, carattere transfrontaliero, rischi specifici per paese/settore/regione e rischi connessi all’innovazione.

Ambiti ammissibili del sostegno

Sono ampliati e chiariti gli obiettivi e i settori finanziabili: infrastrutture di trasporto, compresi ferrovia e porti marittimi; digitale, incluse blockchain, Internet delle cose, sicurezza informatica e infrastrutture di rete; industrie culturali e creative; infrastrutture e servizi sociali; economia sociale e solidale; agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquacoltura e bioeconomia; nonché altri settori industriali e dei servizi nelle regioni meno sviluppate e in transizione. Per clima e ambiente è fissato un obiettivo: almeno il 40 % dei finanziamenti FEIS nello sportello infrastrutture e innovazione dovrebbe sostenere componenti di progetto che contribuiscono all’azione per il clima.

PMI, piccole imprese e sottoprogetti

Viene rafforzato lo sportello PMI, tenuto conto della forte domanda del mercato. Non vi sono limiti dimensionali per i progetti ammissibili tramite intermediari finanziari; per i sottoprogetti di piccola scala la BEI può delegare valutazione, selezione e monitoraggio a intermediari o veicoli d’investimento approvati. La soglia di 3 milioni di EUR rileva per il controllo del comitato per gli investimenti sui sottoprogetti delegati.

Governance, trasparenza e conflitti di interesse

Il comitato direttivo è portato a cinque membri: tre nominati dalla Commissione, uno dalla BEI e un esperto nominato dal Parlamento europeo senza diritto di voto. Sono rafforzate le regole sulla pubblicazione delle decisioni del comitato per gli investimenti, dei relativi motivi e dei quadri di valutazione, nel rispetto della riservatezza commerciale. Sono introdotti obblighi specifici di comunicazione e monitoraggio dei conflitti di interesse e una clausola sulla parità di genere negli organi direttivi pertinenti.

Quadro di valutazione degli indicatori

La Commissione è abilitata a integrare il regolamento mediante un quadro di valutazione degli indicatori da usare per una valutazione indipendente e trasparente delle operazioni coperte dalla garanzia UE. Il comitato direttivo fissa un punteggio minimo per ciascun pilastro del quadro, e può consentire l’esame di un progetto con punteggio inferiore se la valutazione complessiva evidenzia un’importante carenza di mercato o un’elevata addizionalità.

Copertura finanziaria, fondo di garanzia e remunerazione

L’importo-obiettivo del fondo di garanzia è fissato al 35 % degli obblighi totali di garanzia UE. Dal 1o luglio 2018 la Commissione deve riferire se il livello del fondo scende sotto il 50 % dell’importo-obiettivo o possa farlo entro un anno. Sono disciplinate le modalità di ripristino dell’importo della garanzia UE e il versamento al bilancio UE degli eventuali importi eccedenti. È prevista inoltre la possibilità di ridurre il costo di finanziamento delle operazioni FEIS, anche rimodulando la remunerazione della garanzia UE, quando ciò sia necessario per sostenere progetti sostenibili o piattaforme di investimento.

Potenziamento del PECI

Il PECI viene rafforzato come polo unico di consulenza tecnica, con un importo annuo di riferimento di 20 milioni di EUR fino al 31 dicembre 2020. Le sue attività includono assistenza nella strutturazione dei progetti, supporto a strumenti finanziari innovativi e PPP, consulenza sulle combinazioni con fondi UE, promozione di progetti climatici, digitali e di piccola scala, sostegno alle regioni meno sviluppate e in transizione, e presenza locale ove necessario. Il PECI deve concludere almeno un accordo di cooperazione con una banca o istituto nazionale di promozione per ciascuno Stato membro, se esistente.

Obblighi di reporting e controllo

La BEI, eventualmente con il FEI, deve trasmettere relazioni semestrali alla Commissione sulle operazioni FEIS, incluse informazioni sui criteri di ammissibilità, indicatori di performance, dati statistici/finanziari/contabili e ostacoli agli investimenti. Sono previsti obblighi di informativa al Parlamento europeo e al Consiglio, con tempi di risposta alle interrogazioni entro cinque settimane e con relazione annuale sulle politiche relative alle giurisdizioni non cooperative.

Integrità finanziaria e giurisdizioni non cooperative

La BEI e il FEI devono rispettare la normativa UE e internazionale in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e lotta a frode, evasione ed elusione fiscali. Non possono sostenere operazioni con soggetti stabiliti in giurisdizioni inserite nella politica UE sulle giurisdizioni non cooperative o in paesi terzi ad alto rischio, salvo adeguamenti coerenti con gli obblighi di trasparenza e scambio di informazioni.

Modifiche al regolamento MCE

La dotazione finanziaria del MCE per il periodo 2014-2020 è fissata a 30.192.259.000 EUR, ripartita tra trasporti, telecomunicazioni ed energia. Inoltre, fino a 125 milioni di EUR di entrate e rimborsi di specifici strumenti finanziari e fino a 25 milioni di EUR del fondo Marguerite sono destinati, in deroga alle regole finanziarie ordinarie, al FEIS come entrate con destinazione specifica interna.

Come è indicizzato

Materiepolitica economica e monetariainfrastrutturefinanziamenti e aiuti all'investimentoinnovazione e digitaletrasportienergia e ambiente

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