Regolamento (UE) 2017/2309
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua l'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 disponendo detrazioni dai contingenti di pesca del 2017 per compensare superamenti di contingenti verificatisi negli anni precedenti. Quando non è possibile detrarre dallo stesso stock superato, le detrazioni sono imputate su altri stock, secondo criteri geografici e commerciali e tenendo conto delle consultazioni con gli Stati membri interessati. Il testo corregge inoltre e sostituisce l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345, aggiornando detrazioni già calcolate alla luce di dati di cattura rettificati e di correzioni tecniche. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Applicazione, per il 2017, di detrazioni ai contingenti di pesca di alcuni stock a seguito di superamenti registrati in anni precedenti e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri con contingenti di pesca interessati dai superamenti indicati negli allegati, in relazione a specifici stock ittici e zone di pesca dell'Unione, delle acque internazionali e, ove previsto, di acque di paesi terzi o norvegesi. Incide sui contingenti disponibili per il 2017 e, per le detrazioni non integralmente assorbite, anche sugli anni successivi; modifica inoltre l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345. Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni connesse all'assenza di un contingente per lo stock originariamente superato, alla necessità di ricorrere ad altri stock della stessa zona o dello stesso valore commerciale, e ai casi in cui il quantitativo detraibile sia superiore al contingente adattato disponibile nel 2017.
Detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per il 2017 per superamenti pregressi
Il regolamento attua il sistema di compensazione previsto dall'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009: quando uno Stato membro ha superato un contingente di pesca, la Commissione deve operare detrazioni dai contingenti futuri. Il provvedimento riguarda il 2017 e integra, per alcuni casi, le detrazioni già disposte con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345, alla luce di dati rettificati o dell'impossibilità di prelevare la detrazione dallo stesso stock superato.
Ambito di applicazione e logica del meccanismo
Il testo si applica a specifici contingenti assegnati agli Stati membri per il 2017 in diversi regolamenti del Consiglio sulle possibilità di pesca. Quando, nell'anno successivo al superamento, lo Stato membro non dispone di un contingente sullo stock interessato, la detrazione deve essere imputata su altri stock della stessa zona geografica o aventi uguale valore commerciale, preferibilmente su contingenti utilizzati dalla stessa flotta, secondo gli orientamenti della comunicazione 2012/C 72/07 e tenendo conto dell'esigenza di evitare rigetti nelle pesche multispecifiche.
Ragioni dell'intervento e correzioni apportate
I considerando evidenziano più motivi di aggiornamento: in alcuni casi la detrazione non era stata possibile perché nel 2017 il contingente sullo stock superato non era disponibile; in altri casi le autorità nazionali hanno trasmesso dati corretti di cattura che riducono il superamento inizialmente considerato; in altri ancora una correzione tecnica dei sistemi di comunicazione ha fatto emergere superamenti non rilevati. Il regolamento tiene inoltre conto di modifiche nelle zone di gestione degli stock e di una richiesta spagnola di ripartire su due anni una detrazione in scadenza nel 2017.
Articolo 1: riduzione dei contingenti 2017 e allegato I
L'articolo 1 dispone che i contingenti di pesca per il 2017 fissati dai regolamenti (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 e (UE) 2017/127 siano ridotti secondo le detrazioni indicate nell'allegato I. L'allegato I individua, per ciascuno Stato membro, il contingente da cui effettuare la detrazione alternativa e il quantitativo residuo da sottrarre, quando la compensazione non può avvenire sullo stock che ha formato oggetto di superamento.
Tra i casi più rilevanti figurano:
- la Spagna, per il marlin bianco nell'Atlantico, con detrazione residua imputata al pesce spada a nord di 5° N;
- il Portogallo, con detrazione per il pesce spada a nord di 5° N corretta sulla base dei dati rettificati;
- la Lituania, con aggiornamento delle detrazioni per sgombro;
- il Regno Unito, con soppressione di detrazioni relative allo spinarolo per effetto di dati corretti;
- la Danimarca, con detrazione per gamberello boreale;
- i Paesi Bassi, con detrazione del merluzzo carbonaro e adeguamento del cicerello in ragione delle nuove definizioni di zona;
- ulteriori detrazioni per Francia, Irlanda, Germania, Belgio e altri Stati membri riportati in tabella.
Articolo 2: sostituzione dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345
L'articolo 2 sostituisce integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 con l'allegato II del presente regolamento. L'intervento aggiorna le detrazioni da applicare agli stock che hanno formato oggetto di superamento, correggendo errori nei dati del 2016, recependo rettifiche delle dichiarazioni di cattura e adeguando le imputazioni ai nuovi assetti di gestione degli stock.
Allegato II: detrazioni dai contingenti degli stock che hanno formato oggetto di superamento
L'allegato II contiene l'elenco dettagliato dei superamenti del 2016 e delle detrazioni da applicare nel 2017, con eventuale trascinamento al 2018 e agli anni successivi. La tabella riporta, per ciascun caso, il contingente iniziale, gli sbarchi consentiti, le catture effettive, la percentuale di utilizzo, l'entità del superamento, il fattore moltiplicatore e le detrazioni già applicate o ancora da applicare.
Tra gli elementi tecnici più significativi:
- il fattore moltiplicatore ordinario è applicato ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2; per superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate, la detrazione corrisponde al superamento moltiplicato per 1,00;
- il fattore moltiplicatore addizionale previsto dall'articolo 105, paragrafo 3, si applica solo quando il superamento supera il 10 %;
- la lettera "A" indica un moltiplicatore addizionale di 1,5 per superamento consecutivo negli anni 2014, 2015 e 2016;
- la lettera "C" indica un moltiplicatore addizionale di 1,5 perché lo stock è soggetto a un piano pluriennale.
Sono presenti anche regole di gestione dei quantitativi residui: le detrazioni non interamente applicabili nel 2017 devono essere portate agli anni successivi fino a compensazione integrale del sovrasfruttamento. In alcuni casi specifici, l'allegato segnala che i quantitativi inferiori a una tonnellata non sono considerati o che la detrazione è ripartita su due anni su richiesta dello Stato membro interessato.
Rapporti con altri atti e riferimenti applicativi
Il regolamento richiama, oltre al regolamento (CE) n. 1224/2009, diversi atti settoriali sulle possibilità di pesca per il 2016 e il 2017, nonché la comunicazione della Commissione 2012/C 72/07 sugli orientamenti per le detrazioni. Richiama inoltre la raccomandazione supplementare ICCAT 13-05 per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale, utilizzata per giustificare il limite temporale di due anni nella ripartizione della detrazione spagnola.
Entrata in vigore e forza obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e meccanismo di detrazione
La Commissione agisce ai sensi dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone detrazioni dai contingenti futuri quando uno Stato membro supera il contingente assegnato. Se lo stock che ha subito il superamento non dispone di un contingente nell'anno successivo, le detrazioni devono essere operate su altri stock della stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale, preferibilmente sulla stessa flotta, per evitare rigetti nelle attività multispecifiche.
Detrazioni da altri stock nel 2017
L'articolo 1 dispone che i contingenti di pesca per il 2017 fissati dai regolamenti (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 e (UE) 2017/127 siano ridotti in base alle detrazioni indicate nell'allegato I. L'allegato individua, per ciascuno Stato membro, stock e zone da cui prelevare le detrazioni quando non è possibile applicarle allo stock originariamente superato.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345
L'articolo 2 sostituisce l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 con l'allegato II del presente regolamento. La sostituzione serve ad aggiornare le detrazioni già disposte nel 2017 in funzione di errori nei dati di cattura, di nuove informazioni trasmesse dagli Stati membri, di correzioni tecniche dei sistemi di comunicazione e di variazioni nella definizione delle zone di gestione.
Criteri applicati e casi specifici negli allegati
Gli allegati applicano il meccanismo di calcolo previsto dall'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con fattori moltiplicatori ordinari e, in taluni casi, fattori addizionali di 1,5 per superamenti consecutivi o stock soggetti a piano pluriennale. Sono disciplinati casi puntuali, tra cui: la detrazione residua della Spagna per il marlin bianco da imputare al pesce spada nell'Atlantico a nord di 5° N; la ripartizione su due anni della detrazione spagnola per il tonno bianco nordatlantico; gli adeguamenti per Spagna, Portogallo, Lituania, Regno Unito, Danimarca, Paesi Bassi, Francia, Irlanda, Belgio e altri Stati membri indicati nelle tabelle.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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