Regolamento (UE) 2017/2313
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i modelli standard e le prescrizioni grafiche dei passaporti delle piante previsti dal regolamento (UE) 2016/2031. L'obiettivo è garantire visibilità, leggibilità e facile distinzione del passaporto rispetto ad altre etichette o informazioni. Sono previsti modelli diversi per gli spostamenti nel territorio dell'Unione, per le zone protette e per i casi in cui il passaporto sia combinato con un'etichetta di certificazione, con una disciplina transitoria per i passaporti rilasciati prima del 14 dicembre 2019.
Definisce le specifiche di formato dei passaporti delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e per l'introduzione e lo spostamento in zone protette.
Ambito di applicazione
Si applica ai passaporti delle piante rilasciati ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031 per piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti all'obbligo di passaporto, sia per gli spostamenti all'interno dell'Unione sia per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette. Riguarda inoltre i passaporti delle piante combinati con un'etichetta di certificazione. È applicabile dal 14 dicembre 2019; i passaporti rilasciati prima di tale data a norma della direttiva 92/105/CEE restano validi fino al 14 dicembre 2023.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione: formato del passaporto delle piante
Il regolamento attua l'articolo 83, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/2031 e serve a standardizzare il formato del passaporto delle piante. La finalità dichiarata è assicurare che il passaporto sia facilmente visibile, chiaramente leggibile e distinto da altre informazioni o etichette, pur mantenendo una certa flessibilità per adattarsi alle diverse categorie di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si inserisce nel nuovo sistema fitosanitario dell'Unione introdotto dal regolamento (UE) 2016/2031, che disciplina le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. I considerando evidenziano che la standardizzazione del formato è necessaria per ragioni di chiarezza e certezza del diritto, ma che occorre anche tenere conto delle differenze dimensionali e materiali tra i prodotti soggetti a passaporto.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i passaporti delle piante rilasciati per:
- gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione;
- l'introduzione e gli spostamenti in una zona protetta;
- i casi in cui il passaporto delle piante sia combinato con un'etichetta di certificazione.
Le prescrizioni si applicano alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti per i quali il passaporto è richiesto dal regolamento (UE) 2016/2031. È previsto un regime transitorio per i passaporti rilasciati prima del 14 dicembre 2019 ai sensi della direttiva 92/105/CEE, che restano validi fino al 14 dicembre 2023.
Modelli di passaporto delle piante
L'articolo 1 rinvia a quattro serie di modelli contenute nell'allegato:
- parte A: passaporti per gli spostamenti nel territorio dell'Unione;
- parte B: passaporti per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette;
- parte C: passaporti per gli spostamenti nell'Unione combinati con etichetta di certificazione;
- parte D: passaporti per zone protette combinati con etichetta di certificazione.
L'allegato mostra che i modelli sono esemplificativi e flessibili: non vengono fissate in modo rigido le dimensioni, le proporzioni degli elementi, il tipo di carattere o l'uso del bordo, proprio per consentire l'adattamento alle diverse fattispecie operative.
Prescrizioni grafiche e leggibilità
L'articolo 2 stabilisce alcuni requisiti minimi di forma e presentazione:
- gli elementi del passaporto devono essere collocati in un riquadro quadrato o rettangolare;
- devono essere leggibili senza ausilio visivo;
- devono essere chiaramente separati da altre indicazioni scritte o grafiche, mediante un bordo o altro mezzo equivalente;
- devono risultare facilmente visibili e distinguibili.
Il considerando 3 collega tali prescrizioni all'esigenza di evitare confusione con altre etichette o informazioni presenti sul supporto fisico.
Contenuto informativo del passaporto secondo l'allegato
La legenda dell'allegato specifica gli elementi informativi che possono/debbono comparire nel passaporto, tra cui:
- la dicitura "Passaporto delle piante" o "Passaporto delle piante. PZ" per le zone protette, anche in inglese e, se pertinente, in un'altra lingua ufficiale dell'Unione;
- la denominazione botanica della specie o del taxon, oppure il nome dell'oggetto e, facoltativamente, il nome della varietà;
- il codice di due lettere ISO 3166-1-alpha-2 dello Stato membro in cui è registrato l'operatore che rilascia il passaporto;
- il codice di registrazione nazionale dell'operatore;
- se del caso, il codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o dell'altro oggetto;
- se del caso, un codice a barre, QR code, ologramma, chip o altro supporto dati integrato;
- se del caso, il codice ISO dello Stato membro di origine;
- se del caso, il nome o il codice del paese terzo di origine;
- per le zone protette, i nomi scientifici degli organismi nocivi da quarantena pertinenti o i codici loro attribuiti;
- ove richiesto, le informazioni necessarie per un'etichetta ufficiale relativa a sementi o altri materiali di moltiplicazione, nonché le indicazioni per materiali pre-base, di base o certificati ai sensi delle direttive settoriali richiamate nell'allegato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo dal 14 dicembre 2019. Questa tecnica consente agli operatori e alle autorità di adeguarsi ai nuovi modelli prima dell'effettiva obbligatorietà.
Regime transitorio per i passaporti già rilasciati
Per evitare discontinuità sul mercato, i passaporti rilasciati prima del 14 dicembre 2019 ai sensi della direttiva 92/105/CEE restano validi fino al 14 dicembre 2023. Si tratta di una clausola transitoria importante per la gestione delle scorte e dei flussi commerciali già avviati.
Rilievo pratico per operatori e consulenti
Per gli operatori professionali e i consulenti che assistono il settore, il regolamento è rilevante soprattutto sotto il profilo operativo: occorre verificare che i supporti utilizzati per il passaporto delle piante rispettino il modello corretto, la leggibilità, la separazione grafica e l'eventuale combinazione con etichette di certificazione. L'allegato lascia margini di adattamento, ma impone che il contenuto essenziale sia sempre riconoscibile e conforme al sistema fitosanitario unionale.
Disposizioni principali
Modelli standard del passaporto delle piante
L'articolo 1 impone che i passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione siano conformi a uno dei modelli della parte A dell'allegato; quelli per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette a uno dei modelli della parte B; i passaporti combinati con un'etichetta di certificazione per lo spostamento nell'Unione a uno dei modelli della parte C; quelli combinati per zone protette a uno dei modelli della parte D.
Requisiti di presentazione e leggibilità
L'articolo 2 stabilisce che gli elementi del passaporto delle piante di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031 devono essere disposti all'interno di un riquadro quadrato o rettangolare, devono essere leggibili senza ausilio visivo e devono essere circoscritti da un bordo o comunque chiaramente separati da altre indicazioni scritte o grafiche.
Entrata in vigore e applicazione differita
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 dispone che il regolamento si applica dal 14 dicembre 2019.
Regime transitorio
I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 a norma della direttiva 92/105/CEE rimangono validi fino al 14 dicembre 2023.
Specifiche tecniche dell'allegato
L'allegato illustra i modelli e specifica che dimensioni, uso del bordo, proporzioni degli elementi e caratteri sono solo esempi flessibili. Indica inoltre gli elementi informativi possibili del passaporto: dicitura "Passaporto delle piante" o "Passaporto delle piante. PZ", denominazione botanica o nome dell'oggetto, codice ISO del Paese membro dell'operatore, numero di registrazione nazionale, eventuale codice di tracciabilità, eventuali supporti dati (codice a barre, QR, ologramma, chip), eventuale codice del Paese di origine, eventuale indicazione del paese terzo di origine, riferimenti agli organismi nocivi rilevanti per zone protette e informazioni richieste per le etichette ufficiali di sementi o materiali di moltiplicazione.
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