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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2311

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2311 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna annualmente il parametro europeo che funge da tetto al sovrapprezzo applicabile alla ricezione di chiamate in roaming regolamentate oltre i limiti della politica di uso corretto. La Commissione, sulla base dei dati trasmessi dalle autorità nazionali di regolamentazione e dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, fissa la nuova media ponderata a 0,0091 EUR al minuto. Contestualmente, il regolamento abroga il precedente atto di esecuzione del 2016. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fissazione della media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili nell'Unione europea, ai fini del calcolo del sovrapprezzo massimo applicabile al roaming regolamentato, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda il settore delle comunicazioni elettroniche mobili e, in particolare, la determinazione del parametro economico utilizzato per limitare il sovrapprezzo che i fornitori nazionali possono applicare alla ricezione di chiamate in roaming regolamentate oltre i limiti della politica di utilizzo corretto, ai sensi del regolamento (UE) n. 531/2012. Il valore è determinato sulla base dei dati nazionali sulle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili e sul numero di abbonati, aggiornati al 1° luglio 2017. Il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292.

Fissazione della media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili nell’Unione europea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2311 della Commissione aggiorna il parametro economico previsto dal regolamento (UE) n. 531/2012 per limitare il sovrapprezzo che i fornitori nazionali possono applicare, oltre ai prezzi al dettaglio nazionali, alla ricezione di chiamate in roaming regolamentate in caso di superamento dei limiti della politica di utilizzo corretto. L’atto sostituisce il valore precedentemente fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292 e si basa sui dati aggiornati al 1° luglio 2017.

Contesto normativo e finalità

I considerando richiamano il quadro del roaming nell’Unione: dal 15 giugno 2017 i clienti in roaming non devono, di regola, subire sovrapprezzi per la ricezione di chiamate regolamentate entro i limiti della politica di uso corretto; resta tuttavia possibile un sovrapprezzo per gli utilizzi eccedenti tali limiti. Il regolamento (UE) n. 531/2012 prevede che tale sovrapprezzo non possa superare la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili nell’Unione, determinata annualmente dalla Commissione.

Raccolta dei dati e metodo di calcolo

La Commissione, sulla base delle informazioni aggiornate fornite dall’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e dalle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri, utilizza i dati relativi:

  • al livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili autorizzate nei singoli mercati nazionali all’ingrosso;
  • al numero totale di abbonati in ciascuno Stato membro.

La media ponderata viene calcolata moltiplicando la tariffa massima nazionale per il numero di abbonati dello Stato interessato, sommando i risultati per tutti gli Stati membri e dividendo il totale per il numero complessivo di abbonati nell’Unione. Per gli Stati non appartenenti alla zona euro, il regolamento precisa che il tasso di cambio applicabile è la media del secondo trimestre 2017 tratta dalla banca dati della Banca centrale europea.

Valore fissato dal regolamento

All’esito del calcolo, la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione è fissata a 0,0091 EUR al minuto. Questo valore costituisce il limite di riferimento per il sovrapprezzo ammissibile sulla ricezione di chiamate in roaming regolamentate oltre i limiti della politica di utilizzo corretto.

Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione

Il regolamento abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292, che aveva fissato il valore da applicare nel periodo precedente. Il nuovo atto si inserisce nella logica di revisione annuale prevista dal regolamento (UE) n. 531/2012.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sul parametro utilizzato per la disciplina del roaming regolamentato.

Disposizioni principali

Determinazione della media ponderata UE

L’articolo 1 fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione a 0,0091 EUR al minuto. Tale valore costituisce il riferimento per il limite del sovrapprezzo applicabile alla ricezione di chiamate in roaming regolamentate ai sensi del regolamento (UE) n. 531/2012.

Base di calcolo e aggiornamento annuale

Il valore è determinato dalla Commissione sulla base dei dati del 1° luglio 2017, applicando la metodologia prevista dal regolamento (UE) n. 531/2012: moltiplicazione della tariffa massima di terminazione di ciascuno Stato membro per il numero totale di abbonati nello stesso Stato, somma dei prodotti e divisione per il numero complessivo di abbonati nell’Unione. Per gli Stati non appartenenti alla zona euro si applica il tasso di cambio medio del secondo trimestre 2017 ricavato dalla banca dati della BCE. Il regolamento ricorda inoltre l’obbligo della Commissione di riesaminare annualmente tale media ponderata.

Abrogazione del regolamento precedente

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292, che fissava il valore precedente per il 2017.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronicheroaminginterconnessioneregolazione dei prezzimercato delle telecomunicazioni

Testo integrale

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