Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2312

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti e cani (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza un nuovo impiego del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti e cani. La Commissione prende atto del parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti nocivi per salute umana, salute animale e ambiente e ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è concessa con condizioni tecniche di impiego, indicazioni obbligatorie in ეტichetta e, per gli operatori, misure di prevenzione dei rischi per gli utilizzatori.

Autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti e cani.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo zootecnico e stabilizzatore della flora intestinale nei mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti e cani. Il regolamento vale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina altri impieghi diversi da quelli autorizzati nell’allegato. Restano fermi gli usi già autorizzati in precedenza per altre specie, richiamati nei considerando.

Autorizzazione del nuovo impiego di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione autorizza un nuovo impiego del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti e cani. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale, che disciplina autorizzazione, condizioni di impiego e procedura di valutazione. Nei considerando la Commissione richiama le domande presentate ai sensi dell’articolo 7 e il parere favorevole dell’EFSA del 21 marzo 2017.

Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione

Secondo i pareri dell’EFSA, il preparato non produce effetti nocivi per la salute umana, per la salute animale e per l’ambiente alle condizioni di impiego proposte. L’Autorità ha inoltre concluso che il prodotto può migliorare i parametri di rendimento zootecnico di scrofe e suinetti lattanti e aumentare la materia fecale secca dei cani. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. La Commissione conclude che risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Oggetto dell’autorizzazione e classificazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo nell’alimentazione animale, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale". Il titolare dell’autorizzazione è Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office. Il regolamento riguarda esclusivamente il nuovo impiego descritto nell’allegato e non introduce una disciplina generale per altri additivi.

Specifiche tecniche, specie bersaglio e dosaggi

L’allegato identifica l’additivo come Bacillus subtilis DSM 15544, in forma di preparato contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo solido. La sostanza attiva è costituita da spore vitali di Bacillus subtilis DSM 15544. Per il controllo analitico sono previsti il conteggio mediante metodo di diffusione su piastra con agar soia triptone secondo EN 15784:2009 e l’identificazione mediante PFGE.

Per le scrofe e i suinetti lattanti è previsto un tenore minimo di 3 × 10^8 CFU/kg di mangime completo al 12% di umidità. Per i cani il tenore minimo previsto è di 1 × 10^9 CFU/kg di mangime completo al 12% di umidità. Nel testo fornito non sono indicati tenori massimi per queste specie.

Condizioni d’uso, etichettatura e sicurezza per gli operatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, le istruzioni devono contenere l’avvertenza secondo cui l’additivo va somministrato contemporaneamente alle scrofe in lattazione e ai suinetti lattanti.

Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i potenziali rischi per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell’apparato respiratorio.

Durata dell’autorizzazione e applicabilità

L’allegato riporta per i cani una fine del periodo di autorizzazione al 3 gennaio 2028. Il regolamento non specifica nel testo fornito una data di scadenza per l’impiego su scrofe e suinetti lattanti.

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione del nuovo impiego

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.

Base giuridica e verifica dei requisiti

La Commissione fonda il regolamento sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando si afferma che sono state presentate domande conformi all’articolo 7, paragrafo 3, e che la valutazione ha dimostrato il rispetto delle condizioni di autorizzazione dell’articolo 5 del medesimo regolamento.

Specie destinatarie e dosaggi

L’allegato prevede l’uso per scrofe e suinetti lattanti con tenore minimo di 3 × 10^8 CFU/kg di mangime completo (umidità al 12%). Per i cani è previsto un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/kg di mangime completo (umidità al 12%).

Composizione e metodo di analisi

L’additivo è identificato come Bacillus subtilis DSM 15544, preparato contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo in forma solida. La sostanza attiva consiste in spore vitali di Bacillus subtilis DSM 15544. Il conteggio avviene con metodo di diffusione su piastra usando agar soia triptone (EN 15784:2009) e l’identificazione mediante elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Condizioni d’uso e avvertenze

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Deve inoltre comparire l’indicazione che l’additivo va somministrato contemporaneamente alle scrofe in lattazione e ai suinetti lattanti.

Tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall’impiego dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell’apparato respiratorio.

Durata dell’autorizzazione

Per i cani, l’allegato indica un fine del periodo di autorizzazione al 3.1.2028. Il regolamento non indica nel testo fornito un termine analogo per scrofe e suinetti lattanti.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute animalebeni zootecnici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.