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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2308

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2308 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso del preparato probiotico a base di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti. L’autorizzazione è concessa alla luce della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e del parere favorevole dell’EFSA, che non ha riscontrato effetti negativi per salute animale, salute umana o ambiente. Il testo fissa le condizioni d’impiego, i livelli minimi, le prescrizioni di etichettatura/istruzioni e le misure di sicurezza per gli utilizzatori. L’allegato indica anche la scadenza dell’autorizzazione al 3 gennaio 2028.

Autorizzazione dell’additivo per mangimi a base di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) per suinetti lattanti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai soggetti che immettono sul mercato, formulano o utilizzano il preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come additivo per mangimi. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi zootecnici, gruppo funzionale stabilizzatori della flora intestinale, per l’impiego nei suinetti lattanti; il testo ammette anche l’uso nell’acqua potabile. Si applica negli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; il regolamento è rilevante anche ai fini del SEE. Restano fermi i requisiti tecnici, le condizioni d’uso e le misure di protezione indicate nell’allegato.

Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) per suinetti lattanti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2308 autorizza un additivo per mangimi costituito dal preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749), destinato ai suinetti lattanti. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e dà seguito alla rivalutazione del prodotto già autorizzato in precedenza.

Contesto normativo e motivazione dell’autorizzazione

La Commissione richiama il sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e, in particolare, la rivalutazione degli additivi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Il preparato era già stato autorizzato in precedenza e successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente; inoltre era già stato autorizzato per altri impieghi dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/447.

Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza

In base al parere EFSA del 12 luglio 2016, il preparato, nelle condizioni d’impiego proposte, non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha anche ritenuto che il prodotto possa migliorare l’aumento di peso nei suinetti lattanti sia se usato nei mangimi sia se usato nell’acqua potabile. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato.

Contenuto dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza il preparato, classificato come "additivo zootecnico" e appartenente al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", alle condizioni riportate nell’allegato. Il titolare dell’autorizzazione è Chr. Hansen A/S e il numero di identificazione dell’additivo è 4b1700i.

Composizione, identificazione e dosaggi

L’allegato specifica che l’additivo è una forma solida contenente almeno 3,2 × 10^10 CFU/g, con rapporto 1:1 tra i due ceppi. La sostanza attiva è costituita da spore vitali dei due microrganismi. Per l’analisi sono previsti:

  • identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE);
  • conteggio mediante metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar, secondo EN 15784. Per i suinetti lattanti sono stabiliti i seguenti livelli minimi:
  • 1,3 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%;
  • 6,5 × 10^8 CFU/l di acqua potabile.

Modalità di impiego e avvertenze

Il regolamento consente l’uso dell’additivo anche nell’acqua potabile, a condizione che sia assicurata una dispersione omogenea. Le istruzioni per l’impiego devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, deve essere riportata l’avvertenza secondo cui l’additivo deve essere somministrato contemporaneamente a scrofe in lattazione e suinetti lattanti.

Tutela degli utilizzatori

Per prevenire i rischi per gli operatori del settore dei mangimi, l’allegato impone l’adozione di procedure operative e misure organizzative. Se tali misure non bastano a eliminare o ridurre al minimo il rischio, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi per la protezione dell’apparato respiratorio e della pelle.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Il periodo di autorizzazione termina il 3 gennaio 2028. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.

Ambito soggettivo e destinazione d’uso

L’autorizzazione riguarda il preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749), titolare Chr. Hansen A/S, per l’impiego nei suinetti lattanti. L’allegato consente anche l’uso nell’acqua potabile, oltre che nei mangimi completi e nelle premiscele, nei limiti indicati.

Caratteristiche del prodotto e metodo di analisi

L’allegato descrive il preparato come forma solida contenente un minimo di 3,2 × 10^10 CFU/g di additivo, in rapporto 1:1 tra i due microrganismi. La sostanza attiva è costituita da spore vitali di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749). Sono previsti metodi di analisi basati su PFGE per l’identificazione e sul metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar (EN 15784) per il conteggio.

Condizioni di impiego e livelli minimi

Per i suinetti lattanti sono indicati livelli minimi di 1,3 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12% e di 6,5 × 10^8 CFU/l di acqua potabile. È previsto che, per l’uso nell’acqua potabile, l’additivo sia disperso in modo omogeneo.

Prescrizioni di etichettatura e istruzioni

Le istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Deve inoltre essere riportata l’avvertenza: "L’additivo deve essere somministrato contemporaneamente a scrofe in lattazione e suinetti lattanti".

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, compresi dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e della pelle.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 3 gennaio 2028.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentarezootecniaautorizzazioni e controllisalute animale

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