Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31373/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia origina dalla domanda risarcitoria proposta dal coniuge di una paziente deceduta dopo essersi gettata dal terzo piano dell'ospedale in cui era ricoverata nel reparto di neurologia. In primo grado la domanda era stata accolta con condanna dell'ente sanitario al risarcimento del danno da perdita del rapporto coniugale. In appello, l'ente aveva censurato la decisione soprattutto sotto il profilo della quantificazione del danno, deducendo che tra i coniugi vi fosse una separazione di fatto e che ciò incidesse sull'intensità del legame affettivo, con conseguente necessità di ridurre il ristoro. La Corte d'appello ha però ritenuto che l'attore non avesse allegato e provato in modo sufficiente l'esistenza di un concreto legame affettivo, e ha quindi rigettato integralmente la domanda. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato la lunga durata del matrimonio, la presenza di tre figli e il contesto complessivo emergente dagli atti; 2) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., per non avere applicato i principi secondo cui il rapporto coniugale fa presumere il legame affettivo e, anche in caso di separazione, il danno può persistere; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c., perché l'appello dell'ente non sarebbe stato diretto a negare in radice il danno, ma solo a ridurne il quantum.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per quanto di ragione, ritenendo non conforme ai principi di diritto l'impostazione della Corte d'appello. Ha affermato che l'allegazione del solo rapporto di coniugio è normalmente sufficiente a fondare la domanda risarcitoria per la perdita del rapporto, salvo che il danneggiante alleghi e dimostri l'assenza o la significativa attenuazione del legame affettivo. Ha inoltre chiarito che la separazione, anche di fatto, non basta da sola a escludere il risarcimento, potendo rilevare solo ai fini della quantificazione e dovendo essere valutata insieme a tutti gli altri elementi concreti, come la durata del matrimonio, la durata della separazione e la presenza di figli. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale norma generale dell'illecito civile, in combinazione con la tutela del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto coniugale.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato per fondare il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto affettivo.

  • art. 2727 c.c.

    Utilizzato per affermare che dall'uccisione di una persona può desumersi presuntivamente la sofferenza morale dei congiunti, salvo prova contraria del convenuto.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che il motivo di appello dell'ente riguardasse solo la riduzione del quantum e non il rigetto integrale della domanda.

  • art. 52 d. lgs. n. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti e della vittima in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio per perdita del rapporto coniugale, l'allegazione del solo vincolo matrimoniale è di regola sufficiente a fondare la domanda, perché il rapporto di coniugio consente di presumere l'esistenza di un legame affettivo ordinario.
  • Spetta al danneggiante, se intende negare o ridurre il risarcimento, allegare e provare che il legame affettivo era inesistente o di intensità inferiore a quella normalmente presumibile; l'onere probatorio non grava sul coniuge superstite.
  • La separazione legale o di fatto non esclude automaticamente il danno da perdita del rapporto coniugale: essa può incidere sul quantum solo se, valutata unitamente agli altri elementi del caso concreto, dimostri l'effettivo venir meno del vincolo affettivo.
  • Il giudice di merito, ove risulti una separazione tra i coniugi, deve valutare tutte le circostanze concrete rilevanti, tra cui durata del matrimonio, durata e modalità della separazione e presenza di figli, prima di escludere o ridimensionare il risarcimento.
  • Non è conforme ai principi di diritto rigettare integralmente la domanda risarcitoria facendo derivare dal solo stato di separazione un difetto assoluto di allegazione o prova del legame affettivo, quando dagli atti emergano elementi idonei a fondare la presunzione del danno.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animali
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.