Sentenza del 02/04/2015 n. 1357 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Crisi economica del contribuente - Causa di giustificazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento fondato esclusivamente sullo scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dall'applicazione degli studi di settore. Ha sostenuto che la differenza fosse spiegata da una concreta situazione di crisi economica e che l'Ufficio non avesse dimostrato né l'effettiva applicabilità dello standard prescelto né le ragioni per cui non aveva accolto le giustificazioni fornite.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato affermato che il semplice scostamento dagli studi di settore non è sufficiente, da solo, a fondare l'accertamento. L'Amministrazione deve motivare in modo concreto l'applicabilità dello standard utilizzato e spiegare perché le giustificazioni del contribuente, inclusa la crisi economica dimostrata, non siano state ritenute valide. In presenza di tale prova, la crisi economica costituisce una causa di giustificazione idonea a superare la presunzione derivante dallo scostamento.
Norme richiamate
Studi di settore e accertamento tributario
Gli studi di settore non costituiscono una prova automatica della maggiore capacità contributiva: lo scostamento rappresenta un elemento presuntivo che deve essere verificato e motivato in concreto dall'Amministrazione.
Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento
L'atto deve indicare le ragioni dell'applicabilità dello standard utilizzato e le motivazioni del rigetto delle spiegazioni fornite dal contribuente; una motivazione limitata al mero dato numerico dello scostamento è insufficiente.
Massime di principio
- Un accertamento basato sugli studi di settore non può fondarsi esclusivamente sulla differenza tra reddito dichiarato e reddito standardizzato.
- Il contribuente può superare la presunzione derivante dallo scostamento dimostrando circostanze concrete e documentate, come una crisi economica, una contrazione dell'attività o eventi straordinari.
- L'Amministrazione deve confrontarsi specificamente con le giustificazioni del contribuente e spiegare perché le ritiene inattendibili o irrilevanti.
- In situazioni analoghe, è essenziale produrre documentazione idonea a provare la crisi economica e verificare se l'avviso illustri l'applicabilità concreta dello standard e il rigetto delle deduzioni difensive.
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