Corte di giustizia, Sentenza C-171/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 ottobre 2019. — Safeway Ltd contro Andrew Richard Newton e Safeway Pension Trustees Ltd. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division). — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 119 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 141 CE) – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Regime pensionistico professionale privato – Età normale di pensionamento differenziata secondo il sesso – Data di adozione delle misure che ripristinano la parità di trattamento – Uniformizzazione retroattiva di tale età al livello di quella delle persone precedentemente svantaggiate. — Causa C-171/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, in Grande Sezione, ha chiarito che un regime pensionistico non può sanare retroattivamente una discriminazione di sesso sull’età normale di pensionamento facendo decorrere la modifica dal solo annuncio, se la misura formale è stata adottata solo successivamente. La parità deve essere ripristinata con un atto effettivamente vincolante e, in linea di principio, non può essere usata per privare per il passato la categoria già favorita dei vantaggi maturati nel periodo intermedio. Solo una giustificazione obiettiva, come un’esigenza imperativa di interesse generale, potrebbe eccezionalmente consentire effetti retroattivi.
Parità di trattamento nei regimi pensionistici professionali: incompatibilità con il diritto UE della modifica retroattiva dell’età normale di pensionamento al livello del sesso precedentemente svantaggiato.
La questione giuridica
Se l’articolo 119 del Trattato CE (poi articolo 141 CE, ora articolo 157 TFUE) osti a che un regime pensionistico professionale, per eliminare una discriminazione derivante da un’età normale di pensionamento differenziata secondo il sesso, applichi con effetto retroattivo una uniformazione dell’età di pensionamento al livello della categoria precedentemente svantaggiata per il periodo tra l’annuncio della modifica e la sua formale adozione, quando tale retroattività sia consentita dal diritto nazionale e dall’atto costitutivo del regime.
Principio di diritto
L’articolo 119 del Trattato CE osta, salvo che ricorra una giustificazione obiettiva, a che un regime pensionistico professionale elimini una discriminazione sessuale relativa all’età normale di pensionamento mediante una misura retroattiva che uniformi tale età al livello della categoria precedentemente svantaggiata per il periodo intermedio tra annuncio e adozione della modifica, anche se il diritto nazionale e l’atto costitutivo del regime lo consentono. Le misure di ripristino della parità devono essere immediate, complete e giuridicamente vincolanti; una mera prassi o un annuncio non bastano, e la retroattività è possibile solo eccezionalmente, nel rispetto della certezza del diritto e, se del caso, di un’esigenza imperativa di interesse generale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 119 del Trattato CE
- Articolo 141 CE
- Articolo 157 TFUE
Parità di trattamento e retroattività della modifica dell’età normale di pensionamento
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) in materia di regime pensionistico professionale privato, nel contesto della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici ai sensi dell’articolo 119 del Trattato CE. La controversia oppone Safeway Ltd a Andrew Richard Newton e Safeway Pension Trustees Ltd sulla validità di una modifica retroattiva dell’età normale di pensionamento (ENP) applicata al regime pensionistico.
Fatti e procedimento principale
Il regime pensionistico, costituito in trust nel 1978, prevedeva inizialmente un’ENP diversa per sesso: 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Dopo la sentenza Barber del 17 maggio 1990, che aveva qualificato come discriminatoria la differenziazione dell’ENP secondo il sesso, Safeway e i trustees inviarono annunci scritti nel 1991, comunicando che l’ENP sarebbe divenuta uniforme a 65 anni con effetto dal 1o dicembre 1991. Solo il 2 maggio 1996 fu però adottato l’atto fiduciario che modificava formalmente il regime.
La High Court of Justice aveva ritenuto che la modifica retroattiva fosse contraria all’articolo 119 del Trattato CE e che, per il periodo 1o dicembre 1991 - 2 maggio 1996, i diritti dovessero essere calcolati sulla base di un’ENP uniforme di 60 anni. La Court of Appeal, rilevando che nel diritto nazionale gli annunci del 1991 non bastavano a modificare validamente il regime, ha chiesto se il diritto dell’Unione impedisse comunque di considerare i diritti pensionistici come “revocabili” e dunque riducibili retroattivamente.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se l’articolo 119 del Trattato CE imponesse che i diritti pensionistici maturati dai lavoratori di entrambi i sessi fossero trattati come inderogabili, impedendo una riduzione retroattiva mediante l’esercizio di una facoltà prevista dal diritto nazionale e dall’atto costitutivo del regime.
Normativa e giurisprudenza rilevanti richiamate dalla Corte
La Corte ricorda che, al momento dei fatti, era applicabile l’articolo 119 del Trattato CE, poi divenuto articolo 141 CE e oggi articolo 157 TFUE. Viene richiamata in particolare la giurisprudenza Barber, Coloroll Pension Trustees, Avdel Systems, van den Akker, nonché, sul carattere diretto dell’articolo 119 e sulla necessità di un’attuazione immediata e completa, la sentenza Avdel Systems. Sono inoltre richiamati i principi di certezza del diritto e, in via generale, la possibilità eccezionale di effetti retroattivi in presenza di un’esigenza imperativa di interesse generale.
Ragionamento della Corte
La Corte distingue tre fasi:
- i periodi di lavoro anteriori al 17 maggio 1990, per i quali la sentenza Barber ha limitato nel tempo i propri effetti;
- i periodi tra il 17 maggio 1990 e l’adozione delle misure di ripristino della parità, per i quali i lavoratori della categoria sfavorita hanno diritto agli stessi vantaggi della categoria privilegiata;
- i periodi successivi all’adozione di misure effettive di ripristino, per i quali è possibile ridurre i vantaggi della categoria prima privilegiata al livello dell’altra categoria.
Nel caso di specie, la Corte esclude che gli annunci del 1991 e la semplice gestione del regime sulla base di un’ENP uniforme possano valere come misure di ripristino della parità: tali atti non erano, secondo il diritto nazionale come interpretato dal giudice del rinvio, giuridicamente vincolanti e non consentivano agli interessati di conoscere con precisione i loro diritti. Ne deriva che il ripristino effettivo della parità è avvenuto solo con l’atto fiduciario del 2 maggio 1996.
La Corte aggiunge che, in linea di principio, una misura che elimina la discriminazione non può operare retroattivamente in modo da privare la categoria già favorita dei vantaggi maturati nel periodo intermedio, perché ciò contrasterebbe con l’obbligo di garantire immediatezza e completezza dell’eliminazione della discriminazione, con la certezza del diritto e con la logica stessa dell’articolo 119. La retroattività può essere ammessa solo eccezionalmente, se sorretta da una giustificazione obiettiva e, in particolare, da un’esigenza imperativa di interesse generale; tuttavia, nel caso concreto, il fascicolo non conteneva elementi sufficienti per dimostrare che l’uniformazione retroattiva fosse necessaria a preservare l’equilibrio finanziario del regime.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 119 del Trattato CE osta, in assenza di una giustificazione obiettiva, a una misura che uniformi retroattivamente l’età normale di pensionamento al livello della categoria precedentemente svantaggiata per il periodo tra l’annuncio e l’adozione formale della modifica, anche se la retroattività è ammessa dal diritto nazionale e dall’atto costitutivo del regime pensionistico.
Principio affermato
Per eliminare una discriminazione di sesso in un regime pensionistico professionale, la parità deve essere ripristinata mediante una misura immediata, completa e giuridicamente vincolante; non è consentito, in via ordinaria, sanare la discriminazione con una riduzione retroattiva dei diritti della categoria prima favorita per il periodo intermedio. Una retroattività del genere è possibile solo in via eccezionale e se giustificata da un obiettivo imperativo conforme al diritto dell’Unione, nel rispetto della certezza del diritto.
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