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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-548/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 ottobre 2019. — BGL BNP Paribas SA contro TeamBank AG Nürnberg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Saarländisches Oberlandesgericht. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Articolo 14 – Cessione di crediti – Opponibilità ai terzi. — Causa C-548/18

Giurisprudenza europea62018CJ0548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un conflitto tra due banche che rivendicano, in base a cessioni successive dello stesso credito, il diritto su somme salariali del debitore. Interpretando l’articolo 14 del regolamento Roma I, la Corte esclude che esso disciplini l’opponibilità ai terzi della cessione nei casi di cessioni multiple. La questione resta quindi fuori dall’ambito di tale disposizione, in attesa di un intervento normativo dell’Unione.

Cessione di crediti multiple: l’articolo 14 del regolamento Roma I non disciplina l’opponibilità ai terzi della cessione nei conflitti tra cessionari successivi.

La questione giuridica

Se l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) individui, direttamente o per analogia, la legge applicabile all’opponibilità ai terzi della cessione di un credito quando lo stesso credito sia stato ceduto più volte a cessionari diversi, e, in caso affermativo, quale sia tale legge.

Principio di diritto

L’articolo 14 del regolamento Roma I disciplina i rapporti interni tra cedente e cessionario e alcuni effetti della cessione nei confronti del debitore, ma non contiene una regola di conflitto sulla opponibilità ai terzi della cessione di un credito in caso di cessioni multiple; tale lacuna è una scelta del legislatore dell’Unione e non può essere colmata in via analogica dalla Corte.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
  • Articolo 14 del regolamento (CE) n. 593/2008
  • Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, articolo 12
  • Bürgerliches Gesetzbuch, articolo 398
  • Bürgerliches Gesetzbuch, articolo 812, paragrafo 1
  • EGBGB, articolo 33
  • Code civil lussemburghese, articolo 1690, paragrafo 1

Cessione di crediti multiple e opponibilità ai terzi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Saarländisches Oberlandesgericht in una controversia tra due istituti bancari, BGL BNP Paribas SA e TeamBank AG Nürnberg, entrambi titolari di pretese su un medesimo credito ceduto più volte dalla stessa debitrice. La Corte è chiamata a stabilire se l’articolo 14 del regolamento Roma I consenta di determinare la legge applicabile all’opponibilità ai terzi della cessione quando vi siano cessioni successive del medesimo credito.

Fatti e procedimento principale

La debitrice aveva concluso dapprima un contratto di mutuo con TeamBank, garantito dalla cessione di una parte pignorabile dei suoi crediti salariali e pensionistici verso il datore di lavoro lussemburghese, senza notifica al datore di lavoro. Successivamente aveva stipulato un secondo contratto di mutuo con BNP, prevedendo la cessione degli stessi crediti; BNP aveva notificato il trasferimento al datore di lavoro. In seguito all’apertura della procedura di insolvenza nei confronti della debitrice, il curatore aveva depositato presso il tribunale tedesco una somma derivante dallo stipendio, poiché entrambe le banche rivendicavano il diritto al relativo svincolo.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di TeamBank e respinto la domanda riconvenzionale di BNP; quest’ultima aveva proposto appello, sostenendo che la prima cessione non fosse efficace nei confronti del datore di lavoro perché non notificata secondo il diritto lussemburghese. Il giudice del rinvio ha quindi interrogato la Corte sull’ambito dell’articolo 14 del regolamento Roma I.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:

  • se l’articolo 14 del regolamento Roma I si applichi all’opponibilità ai terzi nelle cessioni multiple;
  • in caso affermativo, quale legge regoli tale opponibilità;
  • in caso negativo, se la disposizione possa applicarsi in via analogica;
  • e, se sì, quale sia allora la legge applicabile.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 14 del regolamento Roma I, che disciplina:

  • al paragrafo 1, i rapporti tra cedente e cessionario;
  • al paragrafo 2, la legge che regola il credito ceduto, con riguardo alla cedibilità, ai rapporti con il debitore, alle condizioni di opponibilità al debitore e all’effetto liberatorio del pagamento;
  • al paragrafo 3, l’estensione della nozione di cessione.

Sono inoltre richiamati il considerando 38 del regolamento Roma I, l’articolo 27, paragrafo 2, dello stesso regolamento, la Convenzione di Roma del 1980, il regolamento (UE) n. 1215/2012 e alcune disposizioni di diritto tedesco e lussemburghese rilevanti nel procedimento principale.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva innanzitutto che la formulazione dell’articolo 14 non menziona l’opponibilità ai terzi della cessione di crediti. Il paragrafo 2 si riferisce infatti ai rapporti tra cessionario e debitore e alle condizioni di opponibilità al debitore, non ai terzi estranei al rapporto cedente-cessionario-debitore.

Sul piano sistematico, il considerando 38 chiarisce che le questioni preliminari alla cessione, tra cui una precedente cessione dello stesso credito in caso di cessioni multiple, non rientrano nei “rapporti” di cui al paragrafo 1. La Corte sottolinea che tali questioni restano fuori dal perimetro dell’articolo 14.

Quanto alla genesi della norma, la Corte rileva che una proposta iniziale della Commissione prevedeva una disciplina espressa dell’opponibilità ai terzi, ma tale previsione non è stata accolta dal legislatore nel testo finale del regolamento. Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Roma I impone alla Commissione di presentare una relazione proprio sul problema dell’efficacia delle cessioni nei confronti dei terzi; la Commissione ha poi riconosciuto l’assenza di una disciplina uniforme e ha presentato una proposta di regolamento specifica nel 2018.

Da ciò la Corte deduce che l’assenza di una regola di conflitto espressa in materia di opponibilità ai terzi costituisce una scelta consapevole del legislatore dell’Unione. Ne consegue che non vi è spazio per un’interpretazione estensiva o analogica dell’articolo 14 volta a colmare tale lacuna.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 14 del regolamento Roma I deve essere interpretato nel senso che non designa, direttamente o per analogia, la legge applicabile in materia di opponibilità ai terzi della cessione di un credito in caso di cessioni multiple dello stesso credito a cessionari distinti.

Principio affermato

Nel diritto UE vigente, l’articolo 14 del regolamento Roma I non fornisce una regola di conflitto per stabilire, nei casi di cessioni multiple, quale cessione sia opponibile ai terzi; tale materia resta non disciplinata dal regolamento e richiede un intervento normativo specifico dell’Unione.

Come è indicizzato

Materielegge applicabile ai contratticessione di crediticonflitti di leggiopponibilità ai terziinsolvenza

Testo integrale

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