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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-573/18

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 ottobre 2019. — C GmbH & Co. KG e C-eG contro Finanzamt Z. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) – Base imponibile – Sovvenzione direttamente connessa con il prezzo – Regolamento (CE) n. 2200/96 – Articolo 11, paragrafo 1, e articolo 15 – Organizzazione di produttori agricoli che ha costituito un fondo di esercizio – Cessioni effettuate dall’organizzazione di produttori ai propri membri in cambio di pagamenti che non coprono la totalità del prezzo d’acquisto – Finanziamento supplementare versato dal fondo di esercizio. — Cause riunite C-573/18 e C-574/18

Giurisprudenza europea62018CJ0573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof, ha chiarito il trattamento IVA dei versamenti effettuati da un fondo di esercizio a favore di organizzazioni di produttori ortofrutticoli. Tali importi, quando finanziano la cessione di beni di investimento ai membri a un prezzo inferiore al costo, costituiscono una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo e fanno parte della base imponibile. Le questioni sulla deroga nazionale e sulla rettifica della detrazione sono rimaste assorbite.

IVA: il contributo del fondo di esercizio versato a un'organizzazione di produttori per cessioni di beni ai soci integra la base imponibile come sovvenzione direttamente connessa al prezzo.

La questione giuridica

Se, quando un'organizzazione di produttori acquista beni di investimento e li cede ai propri membri ricevendo da questi un pagamento inferiore al prezzo di acquisto, l'importo versato dal fondo di esercizio debba: (i) essere incluso nel corrispettivo come sovvenzione direttamente connessa al prezzo; oppure (ii) se, in subordine, la normativa nazionale che assume come base imponibile il prezzo di acquisto dei beni a monte costituisca una misura nazionale derogatoria compatibile con l'articolo 27 della Sesta direttiva, anche alla luce del regime di rettifica della detrazione.

Principio di diritto

L'importo versato dal fondo di esercizio a favore dell'organizzazione di produttori, in occasione della cessione di beni ai propri membri a un prezzo che non copre il costo di acquisto, deve essere incluso nella base imponibile dell'IVA come sovvenzione direttamente connessa con il prezzo, versata da un terzo, poiché riduce in modo diretto e determinabile il prezzo effettivamente richiesto ai produttori e remunera proprio tale cessione. Di conseguenza, non occorre esaminare le questioni ulteriori sulla misura nazionale derogatoria e sulla rettifica della detrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a)
  • Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 20
  • Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 27
  • Regolamento (CE) n. 2200/96, articolo 11, paragrafo 1
  • Regolamento (CE) n. 2200/96, articolo 15

Base imponibile IVA e fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori

La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali del Bundesfinanzhof (Germania) in controversie tra due organizzazioni di produttori ortofrutticoli e l'amministrazione tributaria tedesca. Il problema centrale è il trattamento IVA dei contributi versati da un fondo di esercizio istituito ai sensi del regolamento n. 2200/96 per finanziare l'acquisto di beni di investimento destinati ai membri dell'organizzazione.

Fatti e procedimento principale

Le ricorrenti erano organizzazioni di produttori che acquistavano beni di investimento da fornitori a monte e li cedevano ai propri membri. I produttori pagavano solo una parte del costo di acquisto; la parte residua era coperta dal fondo di esercizio, alimentato sia dai contributi dei produttori sia dagli aiuti finanziari dell'Unione. Le organizzazioni avevano detratto integralmente l'IVA a monte e avevano assoggettato a IVA solo gli importi fatturati ai produttori, senza considerare le somme del fondo come corrispettivo.

A seguito di verifica fiscale, l'amministrazione tedesca ha ritenuto che le operazioni fossero cessioni imponibili e che l'importo del fondo costituisse una sovvenzione non imponibile solo in quanto aiuto, applicando quindi una base imponibile minima secondo il diritto nazionale. Il giudice tributario tedesco ha confermato gli avvisi, ma sulla base della qualificazione dei versamenti del fondo come corrispettivo di terzo. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per revisione dinanzi al Bundesfinanzhof.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se le operazioni dovessero essere qualificate come permuta con integrazione in denaro;
  • se i versamenti del fondo di esercizio dovessero essere considerati sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo ai sensi dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della Sesta direttiva;
  • in subordine, se fosse compatibile con il diritto dell'Unione una misura nazionale che, in forza dell'articolo 27 della Sesta direttiva, prende come base imponibile il prezzo di acquisto a monte dei beni, in quanto i destinatari sarebbero soggetti prossimi;
  • e, ulteriormente, se ciò valesse anche quando i produttori abbiano pieno diritto alla detrazione, tenendo conto della rettifica della detrazione ex articolo 20.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della Sesta direttiva 77/388/CEE, sulla base imponibile IVA e sulle sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo;
  • l'articolo 20 della stessa direttiva, sulla rettifica delle detrazioni;
  • l'articolo 27 della stessa direttiva, relativo alle misure particolari di deroga;
  • gli articoli 11 e 15 del regolamento (CE) n. 2200/96, che disciplinano l'organizzazione di produttori e il fondo di esercizio.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che, per risolvere la controversia, è sufficiente stabilire la base imponibile delle operazioni ai sensi della regola generale dell'articolo 11 della Sesta direttiva.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ricorda che una sovvenzione è "direttamente connessa con il prezzo" quando:

  • è versata specificamente per consentire la cessione di un bene o la prestazione di un servizio determinato;
  • incide sul prezzo richiesto all'acquirente, riducendolo in modo proporzionale;
  • costituisce un corrispettivo, totale o parziale, dell'operazione;
  • è determinabile.

Applicando tali criteri, la Corte rileva che i versamenti del fondo di esercizio sono stati effettuati proprio per finanziare la cessione dei beni di investimento ai produttori e che il prezzo richiesto ai membri è stato ridotto dell'importo coperto dal fondo. Esiste dunque un nesso diretto tra la cessione e il pagamento del fondo, che costituisce una vera e propria controprestazione di terzo.

La Corte aggiunge che il fondo di esercizio ha capacità giuridica ed è vincolato al finanziamento dei programmi operativi approvati, per cui i relativi pagamenti provengono da un terzo distinto dall'organizzazione di produttori. Inoltre, questa lettura preserva la neutralità fiscale, evitando disparità rispetto al caso in cui il produttore acquistasse direttamente il bene senza l'intervento dell'organizzazione e senza il contributo del fondo.

Decisione

La Corte risponde alla prima questione dichiarando che l'importo versato dal fondo di esercizio all'organizzazione di produttori, per la cessione dei beni ai produttori membri, entra a far parte del corrispettivo e deve essere considerato una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo ai sensi dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della Sesta direttiva, versata da un terzo.

Poiché tale risposta assorbe il resto, la Corte dichiara che non occorre esaminare la seconda e la terza questione.

Principio affermato

Quando un'organizzazione di produttori agricoli cede ai propri membri beni di investimento finanziati in parte da un fondo di esercizio istituito ai sensi del regolamento n. 2200/96, la quota versata dal fondo per tali cessioni costituisce una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo e deve essere inclusa nella base imponibile IVA dell'operazione.

Come è indicizzato

Materieivabase imponibilesovvenzioni direttamente connesse con il prezzoorganizzazioni di produttori agricoliortofrutticoli

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