Corte di giustizia, Sentenza C-489/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 ottobre 2019. — NJ contro Generalstaatsanwaltschaft Berlin. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “mandato d’arresto europeo” – Requisiti minimi di validità – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministro della giustizia di impartire istruzioni individuali – Convalida del mandato d’arresto europeo da parte di un tribunale prima della sua trasmissione. — Causa C-489/19 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il requisito dell’indipendenza dell’"autorità giudiziaria emittente" non è violato in modo automatico dal fatto che la procura sia gerarchicamente subordinata al Ministro della giustizia. È decisivo che, nel sistema nazionale, l’emissione del mandato d’arresto europeo sia soggetta a una convalida giudiziale preventiva, con controllo pieno e autonomo del giudice. In tal caso, la tutela dei diritti della persona ricercata risulta assicurata al livello richiesto dalla decisione quadro.
Mandato d’arresto europeo emesso da una procura soggetta a istruzioni dell’esecutivo: validità se la decisione è convalidata in modo autonomo e indipendente da un tribunale prima della trasmissione.
La questione giuridica
Se la subordinazione di una procura a istruzioni del potere esecutivo precluda la sua qualificazione come autorità giudiziaria emittente ai fini del mandato d’arresto europeo, anche quando il mandato è soggetto, prima della trasmissione, a un controllo giurisdizionale completo e a una convalida da parte di un tribunale che verifica condizioni di emissione e proporzionalità.
Principio di diritto
Rientra nella nozione di "mandato d’arresto europeo" un mandato emesso da una procura nazionale anche se questa è esposta al rischio di istruzioni individuali dell’esecutivo, purché il mandato non produca effetti né sia trasmesso senza una convalida obbligatoria da parte di un tribunale indipendente e obiettivo, che abbia accesso all’intero fascicolo, controlli condizioni di emissione e proporzionalità e adotti una decisione autonoma che dia forma definitiva al mandato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 1, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 1, paragrafo 3, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 2, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 6, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 8, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 6 TUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Mandato d’arresto europeo emesso da una procura con convalida giurisdizionale preventiva
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale urgente del Kammergericht Berlin sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI in materia di mandato d’arresto europeo. La questione nasce dall’esecuzione in Germania di un mandato emesso dalla Procura di Vienna e convalidato da un tribunale austriaco prima della trasmissione.
Fatti e procedimento principale
La Procura di Vienna aveva avviato l’azione penale nei confronti di NJ per più fatti, tra cui furto e coercizione. Il 16 maggio 2019 emetteva un mandato d’arresto europeo, poi convalidato il 20 maggio 2019 dal Landesgericht Wien ai sensi del diritto austriaco. NJ si trovava già in custodia cautelare in Germania e aveva rifiutato l’estradizione semplificata.
Il giudice del rinvio dubitava della compatibilità del sistema austriaco con i requisiti enunciati nella sentenza OG e PI, poiché le procure austriache sono soggette a istruzioni del Ministro federale della giustizia. Tuttavia rilevava che, a differenza dei casi decisi in OG e PI, in Austria il mandato deve essere convalidato da un tribunale prima di produrre effetti e di essere trasmesso.
Normativa rilevante
Sul piano dell’Unione la Corte richiama in particolare:
- il considerando 5 della decisione quadro 2002/584/GAI;
- l’articolo 1, paragrafi 1 e 3;
- l’articolo 2, paragrafo 1;
- l’articolo 6, paragrafi 1 e 2;
- l’articolo 8, paragrafo 1.
Sul piano nazionale rilevano:
- l’articolo 2, paragrafo 1, dello Staatsanwaltschaftsgesetz, che prevede la subordinazione delle procure alle procure generali e al Ministro federale della giustizia;
- l’articolo 29, paragrafo 1, della legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, che impone la convalida giudiziale del mandato;
- gli articoli 87, 105 e 171 del codice di procedura penale, relativi al controllo giurisdizionale e alla possibilità di indagini supplementari.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva se la subordinazione della procura a istruzioni dell’esecutivo impedisse la validità del mandato d’arresto europeo anche quando la decisione fosse sottoposta a un sindacato giurisdizionale esaustivo prima dell’esecuzione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che il sistema del mandato d’arresto europeo si fonda sul principio del reciproco riconoscimento e sulla fiducia reciproca, ma richiede il rispetto di requisiti minimi di validità. La nozione di "decisione giudiziaria" non si limita ai giudici in senso stretto, potendo includere anche autorità che partecipano all’amministrazione della giustizia penale, come le procure, purché siano garantite le caratteristiche proprie delle decisioni giudiziarie.
Riprendendo la sentenza OG e PI, la Corte ribadisce che, quando il mandato è emesso per l’esercizio dell’azione penale, la persona ricercata deve aver beneficiato di una protezione su due livelli:
- un primo livello nella fase nazionale, in occasione dell’adozione della decisione interna su cui si innesta il mandato;
- un secondo livello nella fase di emissione del mandato d’arresto europeo.
Tale protezione deve comprendere, almeno a uno dei due livelli, un controllo conforme ai requisiti della tutela giurisdizionale effettiva, cioè:
- esame delle condizioni di emissione;
- verifica della proporzionalità;
- esercizio obiettivo e indipendente del controllo.
Nel caso austriaco, la Corte rileva che il mandato d’arresto nazionale e quello europeo devono essere obbligatoriamente convalidati da un tribunale prima di poter essere trasmessi. Senza convalida, i mandati non producono effetti giuridici. Il tribunale di convalida controlla le condizioni di emissione e la proporzionalità, può accedere all’intero fascicolo e non è vincolato dalle conclusioni della procura; può inoltre disporre indagini supplementari. La decisione di convalida è autonoma e conferisce al mandato forma definitiva.
La Corte sottolinea che questo controllo preventivo e sistematico si distingue da un semplice ricorso successivo dell’interessato: qui la decisione finale che conta ai fini dell’incidenza sulla libertà personale è quella del tribunale, non della procura. Di conseguenza, anche se la procura è esposta a istruzioni dell’esecutivo, il sistema complessivo garantisce l’obiettività e l’indipendenza richieste dalla decisione quadro.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde che un mandato d’arresto europeo rientra nella nozione dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 anche quando è emesso da una procura subordinata al potere esecutivo, purché sia obbligatoriamente convalidato da un tribunale indipendente e obiettivo prima della trasmissione, con controllo pieno su condizioni di emissione e proporzionalità e con accesso all’intero fascicolo penale.
Principio affermato
L’indipendenza dell’autorità emittente può risultare assicurata non solo in capo alla procura, ma anche attraverso un controllo giurisdizionale preventivo che renda la decisione della procura priva di effetti fino alla convalida. In tal caso, il mandato d’arresto europeo è conforme ai requisiti della decisione quadro 2002/584, perché la tutela dei diritti fondamentali della persona ricercata è garantita da una decisione autonoma di un giudice indipendente prima della trasmissione del mandato.
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