Corte di giustizia, Sentenza C-703/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2019. — Adelheid Krah contro Universität Wien. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 45 TFUE – Lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 1 – Professori associati post-dottorato – Limitata presa in considerazione dei precedenti periodi di attività pertinente maturati in un altro Stato membro – Sistema retributivo che collega la maggiore retribuzione all’anzianità maturata presso l’attuale datore di lavoro. — Causa C-703/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha distinto tra esperienza professionale equivalente e semplice esperienza utile. Solo la mancata considerazione integrale dell’esperienza equivalente maturata in un altro Stato membro può integrare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 45 TFUE. Il sistema retributivo dell’Università di Vienna è quindi incompatibile con il diritto UE nella parte in cui non valorizza integralmente l’esperienza equivalente, ma non lo è per la sola valorizzazione dell’anzianità maturata presso il medesimo datore di lavoro.
Libera circolazione dei lavoratori e inquadramento retributivo dei professori universitari: compatibilità con il diritto UE del limite massimo di quattro anni per il computo dell’esperienza professionale maturata in un altro Stato membro, se equivalente alle mansioni svolte.
La questione giuridica
Se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 ostino a una disciplina universitaria che, ai fini dello scatto retributivo di un professore associato post-dottorato, riconosce solo fino a quattro anni di precedenti periodi di attività pertinente, anche se maturati in un altro Stato membro; e se sia compatibile con tali norme un sistema che collega retribuzioni più elevate all’anzianità maturata presso il medesimo datore di lavoro.
Principio di diritto
L’articolo 45, paragrafo 1, TFUE osta a una normativa universitaria che limiti a quattro anni il computo dell’esperienza professionale maturata in un altro Stato membro quando tale esperienza sia equivalente, o sostanzialmente identica, alle mansioni del professore associato post-dottorato, poiché ciò può dissuadere i lavoratori dal esercitare la libera circolazione. Viceversa, il diritto UE non osta a una disciplina che limiti il riconoscimento dell’esperienza solo quando essa, pur utile alla funzione, non sia equivalente alle mansioni svolte; inoltre, il mero fatto di premiare l’anzianità maturata presso il datore di lavoro attuale non costituisce di per sé un ostacolo alla libera circolazione.
Norme richiamate
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 492/2011, articolo 7, paragrafo 1
- Articolo 267 TFUE
Limite al computo dell’esperienza professionale e libera circolazione dei lavoratori
La causa C-703/17 riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Wien in una controversia tra la sig.ra Adelheid Krah e l’Universität Wien sul corretto inquadramento retributivo di una professoressa associata post-dottorato. La questione centrale è se il diritto dell’Unione consenta una disciplina che riconosca solo in parte i precedenti periodi di attività maturati in un altro Stato membro ai fini dello scatto stipendiale.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Krah, cittadina tedesca, aveva lavorato cinque anni come docente a contratto presso l’Università di Monaco di Baviera e successivamente presso l’Università di Vienna. Dal 1 ottobre 2010 era stata assunta come professoressa associata post-dottorato nella fascia retributiva B1; in base al contratto collettivo inizialmente non era stato considerato alcun precedente periodo di attività rilevante.
Con una decisione del rettore dell’Università di Vienna dell’8 novembre 2011, l’ateneo aveva poi deciso di prendere in considerazione i precedenti periodi di attività pertinenti fino a un massimo complessivo di quattro anni, senza distinguere tra esperienza maturata in Austria o all’estero. La sig.ra Krah sosteneva che dovessero essere computati integralmente sia gli anni lavorati a Vienna sia quelli svolti a Monaco, per ottenere un inquadramento retributivo superiore.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 45 TFUE, sulla libera circolazione dei lavoratori;
- l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011, che vieta ai lavoratori cittadini di uno Stato membro un trattamento diverso rispetto ai lavoratori nazionali per le condizioni di impiego e di lavoro, inclusa la retribuzione;
- gli articoli 20 e 21 della Carta, richiamati dal giudice del rinvio, ma ritenuti non autonomamente decisivi perché la situazione è già disciplinata specificamente dall’articolo 45 TFUE.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se sia compatibile con il diritto UE una regola che limita a quattro anni il computo dei precedenti periodi di attività pertinente, anche quando tali periodi siano stati maturati presso università o istituti analoghi in altri Stati membri;
- se sia compatibile con la libera circolazione un sistema retributivo che non riconosce integralmente l’esperienza esterna ma premia l’anzianità maturata presso il medesimo datore di lavoro.
Ragionamento della Corte: nessuna discriminazione diretta, ma possibile ostacolo
La Corte precisa anzitutto che la questione va esaminata alla luce dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011. La disciplina in esame si applica indistintamente a tutti i lavoratori, senza distinzione di cittadinanza, e quindi non costituisce discriminazione diretta.
Tuttavia, la Corte osserva che può esistere un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori quando una misura rende meno attraente lo spostamento in un altro Stato membro. Nel caso concreto, la limitazione a quattro anni del computo dell’esperienza equivalente maturata altrove può scoraggiare i lavoratori che hanno già svolto attività sostanzialmente identiche in un altro Stato membro, poiché essi non verrebbero trattati in modo equivalente ai lavoratori che abbiano maturato la stessa anzianità presso l’Università di Vienna.
Distinzione tra esperienza equivalente e esperienza semplicemente utile
La Corte pone una distinzione decisiva:
- se l’esperienza maturata in un altro Stato membro è equivalente, o addirittura identica, alle mansioni del professore associato post-dottorato, la mancata considerazione integrale può costituire un ostacolo alla libera circolazione;
- se invece l’esperienza è soltanto utile all’esercizio della funzione, ma non equivalente, il diritto UE non impone il suo riconoscimento integrale.
La Corte ricorda che il diritto dell’Unione non garantisce la neutralità economica assoluta del trasferimento tra Stati membri né impone allo Stato ospitante di replicare le condizioni retributive dello Stato di origine. Ciò che conta è che i lavoratori che svolgono attività nello Stato ospitante siano soggetti alle medesime condizioni previste dalla normativa nazionale applicabile.
Giustificazione invocata dall’Università di Vienna
L’Università di Vienna sosteneva che la regola servisse a premiare l’esperienza e a riconoscere che i primi anni di attività consentono di acquisire competenze pedagogiche essenziali, senza che l’ulteriore anzianità aggiunga un valore determinante.
La Corte riconosce che, in astratto, la valorizzazione dell’esperienza e dell’anzianità può costituire un obiettivo legittimo di politica salariale. Tuttavia, nel caso concreto, il limite rigido di quattro anni applicato all’esperienza equivalente rimette in discussione l’idea stessa che la maggiore anzianità comporti un miglioramento delle prestazioni. Inoltre, i professori associati post-dottorato svolgono anche attività di ricerca e compiti amministrativi, per i quali non è stato dimostrato che l’esperienza ulteriore non rilevi.
Per questo la Corte ritiene che l’ostacolo derivante dalla normativa dell’Università di Vienna non sia idoneo a garantire in modo coerente e proporzionato l’obiettivo perseguito.
Sistema retributivo fondato sull’anzianità presso il datore di lavoro
Quanto alla seconda questione, la Corte afferma che un sistema retributivo che attribuisce una retribuzione più elevata all’anzianità maturata presso il datore di lavoro attuale non è, di per sé, contrario all’articolo 45 TFUE. Se, infatti, l’esperienza equivalente maturata altrove fosse computata integralmente, il lavoratore sarebbe collocato nello stesso scatto che gli spetterebbe se avesse svolto quegli stessi periodi presso l’Università di Vienna.
La Corte precisa però che, se il giudice nazionale dovesse accertare che l’esperienza maturata a Monaco era sostanzialmente equivalente a quella svolta a Vienna, la mancata considerazione integrale di tale esperienza integrerebbe un ostacolo alla libera circolazione. Se invece tale equivalenza non sussistesse, la questione della seconda domanda non richiederebbe risposta.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che l’articolo 45, paragrafo 1, TFUE osta a una regolamentazione universitaria che limiti a quattro anni il computo dei precedenti periodi di attività maturati in un altro Stato membro, quando tali attività siano equivalenti o identiche a quelle richieste nella funzione di professore associato post-dottorato.
Viceversa, l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 non ostano a una disciplina che non riconosca integralmente attività solo utili, ma non equivalenti. La Corte quindi non risponde autonomamente alla seconda questione, poiché la sua rilevanza dipende dall’esito dell’accertamento sull’equivalenza dell’esperienza professionale svolta dalla sig.ra Krah.
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