Regolamento (UE) 2021/458
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/458 della Commissione del 10 marzo 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della IGP «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou), a seguito dell’esame della domanda presentata dalla Grecia e della pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, la modifica viene adottata con regolamento di esecuzione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare relativo al nome registrato «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou), già iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1250/2011. Riguarda quindi il prodotto agricolo/alimentare protetto, i relativi operatori che lo producono o commercializzano secondo il disciplinare e, in via generale, i territori degli Stati membri dell’Unione europea, essendo direttamente applicabile. Non risultano esclusioni specifiche nel testo; la misura opera dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/458 della Commissione approva una modifica del disciplinare relativo alla indicazione geografica protetta «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou). Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla domanda presentata dalla Grecia.
Contesto procedurale
La Commissione precisa di aver esaminato la domanda ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Assenza di opposizioni
Il regolamento dà atto che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, la Commissione dispone l’approvazione della modifica del disciplinare.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il nome «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) (IGP). Il testo non contiene ulteriori precisazioni sul contenuto materiale della modifica, limitandosi a recepirne l’approvazione formale.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il provvedimento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) (IGP). La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Iter procedurale e assenza di opposizioni
La Commissione indica di aver esaminato la domanda della Grecia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda di modifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, circostanza che ha consentito l’approvazione della modifica.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 10 mar 2021Regolamento (UE) 2021/426
- Regolamento · 10 mar 2021Regolamento (UE) 2021/427
- Regolamento · 10 mar 2021Regolamento (UE) 2021/428
- Regolamento · 10 mar 2021Regolamento (UE) 2021/806
- Regolamento · 10 mar 2021Regolamento (UE) 2021/807
- Regolamento · 9 mar 2021Regolamento (UE) 2021/418
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →