Regolamento (UE) 2021/427
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/427 della Commissione del 10 marzo 2021 che approva la sostanza attiva 24-epibrassinolide come sostanza a basso rischio, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/427 approva la sostanza attiva 24-epibrassinolide come sostanza a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione prende atto delle valutazioni EFSA e del rapporto di esame, ritenendo soddisfatti i criteri di approvazione e le condizioni specifiche per la qualifica di sostanza a basso rischio. Il regolamento modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 inserendo la sostanza nell’elenco delle sostanze attive approvate. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Approvazione della sostanza attiva 24-epibrassinolide come sostanza a basso rischio e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva 24-epibrassinolide nell’ambito dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Rileva per gli Stati membri, i richiedenti e gli operatori che intendono immettere sul mercato o autorizzare prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. L’approvazione è condizionata ai requisiti tecnici e alle specifiche indicate negli allegati, con decorrenza dal 31 marzo 2021 e scadenza al 31 marzo 2036.
Approva la sostanza attiva 24-epibrassinolide come sostanza a basso rischio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/427 della Commissione approva la sostanza attiva 24-epibrassinolide nell’ambito del quadro disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. L’atto si fonda sull’istruttoria svolta dallo Stato membro relatore, dall’EFSA e dalla Commissione, e prende atto che i criteri di approvazione risultano soddisfatti per almeno uno o più impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La procedura è iniziata con la domanda presentata da Suntton GmbH all’Austria il 28 aprile 2017 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Austria, quale Stato membro relatore, ha comunicato l’ammissibilità della domanda il 30 maggio 2017 ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3. Successivamente sono stati trasmessi un progetto di rapporto di valutazione (6 giugno 2018), una valutazione aggiornata dopo informazioni supplementari richieste dall’EFSA ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, e le conclusioni EFSA del 4 maggio 2020, rese pubbliche. La Commissione ha poi presentato la relazione di esame al comitato permanente il 17 luglio 2020 e un progetto di regolamento il 4 dicembre 2020, consentendo al richiedente di formulare osservazioni.
Presupposti dell’approvazione e qualificazione come sostanza a basso rischio
Dai considerando emerge che la Commissione ritiene il 24-epibrassinolide conforme ai criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. In più, la sostanza è qualificata come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 dello stesso regolamento, poiché non è considerata potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni dell’allegato II, punto 5.1. Questa qualificazione incide sul regime autorizzatorio applicabile ai prodotti fitosanitari che la contengono.
Dispositivo di approvazione e dati tecnici essenziali
L’articolo 1 approva il 24-epibrassinolide come sostanza attiva, secondo le condizioni riportate nell’allegato I. Tale allegato indica i dati identificativi della sostanza: numero CAS 78821-43-9, numero CIPAC non pertinente, denominazione IUPAC completa e purezza minima pari a ≥ 900 g/kg. La data di approvazione è fissata al 31 marzo 2021 e la scadenza al 31 marzo 2036. È inoltre previsto che, per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tenga conto delle conclusioni della relazione di esame del 4 dicembre 2020, con particolare riferimento alle appendici I e II.
Aggiornamento dell’elenco europeo delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’allegato II del regolamento in esame inserisce una nuova voce, la n. 27, relativa al 24-epibrassinolide, con le medesime specifiche tecniche, date di approvazione e prescrizione di tenere conto della relazione di esame ai fini dei principi uniformi.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti del settore fitosanitario ciò significa che, dalla data di applicazione, la sostanza può essere considerata nell’ambito delle procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari secondo il quadro UE vigente, nel rispetto delle condizioni specifiche fissate dal regolamento.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva
L’articolo 1 approva la sostanza attiva 24-epibrassinolide, come specificata nell’allegato I, alle condizioni ivi stabilite. La Commissione considera la sostanza idonea all’approvazione in quanto, per almeno uno o più impieghi rappresentativi di un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza, risultano soddisfatti i criteri dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Qualifica di sostanza a basso rischio
Nei considerando la Commissione afferma che il 24-epibrassinolide è una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, non essendo una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfacendo le condizioni di cui all’allegato II, punto 5.1, dello stesso regolamento.
Durata dell’approvazione e specifiche tecniche
L’allegato I fissa la data di approvazione al 31 marzo 2021 e la scadenza al 31 marzo 2036. La purezza minima richiesta è pari a ≥ 900 g/kg; sono inoltre indicati il numero CAS 78821-43-9, il fatto che il numero CIPAC non è pertinente e la denominazione IUPAC completa della sostanza. È previsto che, ai fini dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tenga conto delle conclusioni della relazione di esame del 4 dicembre 2020, in particolare delle appendici I e II.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, secondo quanto previsto dall’allegato II del presente regolamento. In tale allegato viene aggiunta la voce n. 27 relativa al 24-epibrassinolide, con i medesimi dati identificativi, la purezza minima, le date di approvazione e scadenza e la specifica sull’utilizzo della relazione di esame.
Iter procedurale e basi istruttorie
Nei considerando è ricostruito il procedimento seguito ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009: domanda presentata il 28 aprile 2017 a norma dell’articolo 7, paragrafo 1; verifica di ammissibilità comunicata dall’Austria il 30 maggio 2017 a norma dell’articolo 9, paragrafo 3; progetto di rapporto di valutazione presentato il 6 giugno 2018; richiesta di informazioni supplementari da parte dell’EFSA ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3; progetto di rapporto di valutazione aggiornato del 22 ottobre 2019; conclusioni EFSA del 4 maggio 2020; relazione di esame della Commissione del 17 luglio 2020 e progetto di regolamento del 4 dicembre 2020.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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