Regolamento (UE) 2021/807
Regolamento delegato (UE) 2021/807 della Commissione del 10 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il sorbato di potassio come principio attivo nell’allegato I del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2021/807 modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 per inserire il sorbato di potassio nell’allegato I tra i principi attivi dei biocidi. L’iscrizione riguarda la categoria 6 e tiene conto della valutazione già svolta nell’ambito della normativa precedente sui biocidi. Per il tipo di prodotto 6 viene inoltre fissata la data di approvazione al 1º febbraio 2023, ai fini delle misure transitorie dell’articolo 89, paragrafo 3.
Modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 per iscrivere il sorbato di potassio nell’allegato I tra i principi attivi dei biocidi.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi disciplinati dal regolamento (UE) n. 528/2012 e, in particolare, al principio attivo (E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio (sorbato di potassio), per la sua classificazione nell’allegato I, categoria 6, con riferimento al tipo di prodotto 6 ai fini delle misure transitorie dell’articolo 89, paragrafo 3. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva altresì nel SEE; non introduce un regime generale per tutti i biocidi, ma un’iscrizione specifica del principio attivo valutato, con le relative restrizioni di purezza e connessi effetti sulla procedura di approvazione/autorizzazione.
Modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 per l’iscrizione del sorbato di potassio nell’allegato I
Il regolamento delegato (UE) 2021/807 interviene sul quadro dei biocidi dell’Unione per inserire il sorbato di potassio tra i principi attivi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. L’intervento si fonda sulla valutazione effettuata nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi esistenti e tiene conto del parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha ritenuto il principio attivo idoneo all’iscrizione. Il regolamento coordina inoltre la nuova iscrizione con il regime transitorio dell’articolo 89, paragrafo 3, fissando una data di approvazione specifica per il tipo di prodotto 6.
Contesto normativo e presupposti della modifica
Il sorbato di potassio, indicato come (E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio, era già stato oggetto di valutazione come principio attivo esistente nell’ambito del programma di lavoro previsto dall’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e svolto secondo il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La Commissione richiama anche il parere del comitato sui biocidi adottato il 4 dicembre 2014, basato sulle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. In tale sede, l’Agenzia ha ritenuto che i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti sorbato di potassio potessero essere considerati conformi alle prescrizioni dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
Effetti della precedente approvazione e ragioni dell’iscrizione
Il sorbato di potassio risultava già approvato come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1729. Il principio attivo, tuttavia, permaneva nel programma di lavoro per l’esame sistematico con riguardo al suo impiego nei biocidi del tipo di prodotto 6. Alla luce del parere dell’Agenzia del 4 dicembre 2014, che ha concluso anche nel senso della sussistenza dei criteri per l’iscrizione nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere all’inserimento formale del sorbato di potassio in tale allegato. Poiché la valutazione era stata svolta su un fascicolo accettato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, il principio attivo viene classificato nella categoria 6 dell’allegato I.
Modifiche introdotte nell’allegato I
L’allegato del regolamento aggiunge, nella categoria 6 dell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), la voce relativa al sorbato di potassio. La voce riporta il numero CE 246-376-1 e il numero CAS 24634-61-5. È specificato un grado minimo di purezza del principio attivo pari a 990 g/kg. La nota a piè di voce chiarisce che il livello di purezza indicato è quello del principio attivo valutato, mentre il prodotto commercializzato può avere purezza pari o diversa, purché sia provata l’equivalenza tecnica rispetto al principio attivo valutato.
Misura transitoria e data di approvazione per il tipo di prodotto 6
L’articolo 2 disciplina espressamente gli effetti dell’approvazione ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. Per il sorbato di potassio impiegato nel tipo di prodotto 6, la data di approvazione è fissata al 1º febbraio 2023. Tale scelta è motivata dall’esigenza di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente al secondo comma dell’articolo 89, paragrafo 3.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione nell’allegato I del regolamento sui biocidi
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 per aggiungere, nella categoria 6 dell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), il sorbato di potassio (numero CE 246-376-1; CAS 24634-61-5).
Condizioni e restrizioni di iscrizione
Nell’allegato è indicato un grado minimo di purezza del principio attivo pari a 990 g/kg. È inoltre precisato che la purezza riportata corrisponde al grado minimo valutato e che il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
Data di approvazione per il tipo di prodotto 6
L’articolo 2 stabilisce che, ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del sorbato di potassio per il tipo di prodotto 6 è il 1º febbraio 2023, così da consentire il tempo necessario per la presentazione delle domande di autorizzazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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