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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/428

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/428 della Commissione del 10 marzo 2021 che adotta formati standard di dati per la presentazione delle domande di approvazione o di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/428 della Commissione introduce formati standard di dati per le domande di approvazione o di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009. La misura si inserisce nel più ampio rafforzamento della trasparenza e della sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione previsto dal regolamento (UE) 2019/1381. I formati, sviluppati dall’EFSA sulla base di IUCLID, si applicano alle domande presentate dal 27 marzo 2021.

Adozione di formati standard di dati per la presentazione delle domande di approvazione o di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di approvazione di una sostanza attiva o di modifica delle condizioni di approvazione presentate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009, se presentate a partire dal 27 marzo 2021. I formati adottati sono basati sul pacchetto software IUCLID e sono collegati al sistema di presentazione centrale previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1740. Non disciplina altre tipologie di domande o atti estranei all'approvazione/modifica delle sostanze attive.

Adozione di formati standard di dati per le domande di approvazione delle sostanze attive

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/428 della Commissione interviene nel quadro della disciplina sui prodotti fitosanitari e sulle sostanze attive, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009. La sua finalità è rendere uniforme la presentazione delle domande di approvazione e di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, tramite l’adozione di formati standard di dati.

Il provvedimento si collega anche al regolamento (UE) 2019/1381, richiamato nei considerando, che ha rafforzato la trasparenza e la sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare. La Commissione evidenzia inoltre che i formati sono stati elaborati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla base di IUCLID, per agevolare il trattamento delle richieste e l’uso efficiente dei documenti.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita l’ambito oggettivo e temporale del regolamento alle domande di approvazione di una sostanza attiva e alle domande di modifica delle condizioni di approvazione, presentate ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

L’applicazione decorre per le domande presentate dal 27 marzo 2021 in avanti. Restano quindi fuori dal regolamento le domande depositate anteriormente a tale data, salvo diverse discipline di settore non richiamate nel testo.

Formati standard di dati adottati

L’articolo 2 adotta i formati standard di dati proposti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare per due ipotesi:

  • approvazione di una sostanza attiva;
  • modifica delle condizioni di tale approvazione.

I formati si basano sul pacchetto software IUCLID e sono collegati al sistema di presentazione centrale che deve essere istituito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1740. Ne deriva un’impostazione uniforme della documentazione tecnica, funzionale alla gestione centralizzata delle istanze nel procedimento UE.

Decorrenza ed effetti

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione sostanziale decorre dal 27 marzo 2021.

Il testo precisa infine la natura tipica del regolamento UE: obbligatorietà in tutti i suoi elementi e diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

L'articolo 1 adotta i formati standard di dati per la presentazione delle domande di approvazione o di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, in conformità all'articolo 7 di tale regolamento. L'applicazione è limitata alle domande presentate il 27 marzo 2021 o successivamente a tale data.

Adozione dei formati standard di dati

L'articolo 2 dispone l'adozione dei formati standard di dati per l'approvazione di una sostanza attiva e per la modifica delle condizioni di tale approvazione, come proposti dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. I formati sono basati sul pacchetto software IUCLID e sono collegati al sistema di presentazione centrale da istituire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1740.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 27 marzo 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaretrasparenzaprocedimento amministrativovalutazione del rischio

Testo integrale

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